Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità è applicabile ad ogni tipologia di reato purchè sussistano le condizioni previste dalla norma. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione ex art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 anche al reato di violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale, nonostante si tratti di reato di pericolo per il quale non è prevista una persona offesa che possa essere sentita ai sensi dell'art. 35 del citato D.Lgs.).
Commentario • 1
- 1. Reato di clandestinità e non procedibilità per tenuità del fattoAccesso limitatoRenato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 7 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2007, n. 43383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43383 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/09/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1393
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 000388/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di:
1) CO PP N. IL 01/05/1950;
avverso SENTENZA del 21/11/2003 GIUDICE DI PACE di SAN GIOVANNI IN PERSICETO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. S. Tribulato che conclude per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto, emessa in data 21 novembre 2003, con cui era stata dichiarata l'improcedibilità delibazione penale nei confronti di SI PE per il reato di omissione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 34 e 35, e per il delitto di lesioni personali colpose per intervenuta remissione di querela, deducendo quali motivi la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, per aver ritenuto sussistente detta causa di improcedibilità in un reato di pericolo astratto, per cui non è prevista una parte offesa, che non può, quindi, essere sentita secondo il dettato dell'art. 34 cit..
Con memoria del 13 novembre 2004 l'imputato instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto la causa estintiva del reato di cui all'art. 189 C.d.S., era stata pronunciata in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 34 e 35, sicché, non avendo il P.M. impugnato anche l'insussistenza dell'altra causa di estinzione, si era formato il giudicato sulla medesima, onde vi era una carenza di interesse nell'impugnare solo in relazione al solo art. 34 cit..
Aggiungeva, peraltro, che il delitto, previsto dall'art. 189 C.d.S., era plurioffensivo e che la parte offesa nel rimettere la querela non si era opposta alla declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ed era stata citata in detta qualità nel decreto di citazione per entrambi i delitti (lesioni personali colpose ed inottemperanza all'obbligo di fermarsi).
Infine, sosteneva che la causa di estinzione si applica a tutti i reati attribuiti alla giurisdizione ed alla competenza del Giudice di pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare che il Giudice di pace di San Giovanni in Persicelo così motiva sul punto: "sussiste l'ipotesi di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 274, artt. 34 e 35", mentre nel dispositivo "visti il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34, n. 2, e art. 35, nn. 1 e 2, dichiara il non luogo a procedere essendo i reati estinti.. per la particolare tenuità del fatto per Quello che attiene sub B) " cioè art. 189 C.d.S..
Pertanto, nonostante l'errato riferimento al combinato disposto, giacché si tratta di due distinte cause di estinzione dei reati, e l'inconcludente richiamo al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, nn. 1 e 2, (recte art. 35 commi 1 e 2), l'improcedibilità dell'azione penale per il delitto di inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con lesioni è stata pronunciata per la particolare tenuità del fatto (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, comma 1), secondo quanto appare in maniera in equivoca dal dispositivo. Perciò non è configurabile alcuna inammissibilità del ricorso del P.M., il quale, però, ha impugnato solo per violazione di legge, ritenendo inapplicabile la causa estintiva in parola nei reati in cui non esiste una persona offesa senza dedurre il palese vizio motivazionale, derivante da una motivazione apodittica e stringata, se non apparente.
Tuttavia, in virtù del principio devolutivo, questa Corte deve occuparsi solo di detta censura.
A tal proposito, senza affrontare la problematica sulla natura plurisoggettiva o meno del delitto di inottemperanza dell'obbligo di fermarsi cioè limitato a consentire l'identificazione del conducente e consentire l'accertamento delle modalità del sinistro oppure esteso anche all'interesse della vittima di conoscere detti dati e di essere assistita, sul quale ultimo punto è configurabile, però, l'autonomo reato di omissione di soccorso, non è condivisibile la censura dedotta in ricorso.
Ed invero, l'impugnante ritiene che sia ricavabile dalla lettera del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, la limitazione dedotta, in quanto i reati di pericolo presunto o astratto non consentono di valutare l'azione al fine di stabilire se questa metta concretamente in pericolo il bene giuridico protetto, nonché in quale misura il detto bene sia insidiato, giacché è il legislatore, che, in via preventiva, stabilisce la pericolosità della condotta. Peraltro, in via generale, l'argomentazione del ricorrente sembra accogliere la tesi di una parte della dottrina, resistita da altra e superata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, secondo cui esisterebbero reati senza offesa, mentre una possibilità di graduazione della lesione del bene protetto, poiché anche un reato di pericolo presunto deve rispondere al principio di offensività e, quindi, non è neppure configurabile ove non sussista un "vulnus" anche minimo, discende dalla individuazione della categoria dei reati bagattellari, elaborata dalla dottrina proprio per raggruppare in un concetto unitario tutte le ipotesi che, in base alla concezione gradualistica dell'illecito penale, si configurano quali fatti che per la loro esiguità, valutabile in concreto in tutti i reati ed in ognuno dei parametri di graduazione indicati dal legislatore, non determinano l'irrogazione di una pena in una visione della stessa conforme al dettato dell'art. 27 Cost.. Perciò la "particolare tenuità" del fatto non è un elemento a sè riferito all'entità del danno o del pericolo, ma è il giudizio sintetico sul fatto concreto elaborato alla luce di tutti gli elementi in una formula di sintesi e di rielaborazione dei dati stessi, comportando una complessiva valutazione della particolare condotta portata a conoscenza degli organi giudiziali. Del resto a tale soluzione si perviene anche basandosi sul principio di offensività, la cui trattazione approfondita esula dai contenuti propri di una pronuncia giurisdizionale, in quanto con riguardo alla sua dimensione nel settore legislativo comporta la delimitazione del principio di ragionevolezza e di razionalità politico - criminale, l'enucleazione in seno al dettato dell'art. 3 Cost., dei contenuti e dei limiti dello stesso attraverso la verifica dei principi di proporzionalità, di offensività e di determinatezza, il rapporto con il c.d. "tertium comparationis" ed i criteri con cui effettuare il bilanciamento dei beni con tutte le discussioni inerenti alla possibilità o meno di individuare una gerarchia degli stessi, mentre non appare essenziale nell'ipotesi normativa in esame. Tuttavia, sarà sufficiente rilevare come in una decisione risalente nel tempo (sent. n. 62 del 1986 in materia di anni ed esplosivi) la Corte Costituzionale abbia affermato che "può certo discutersi sulla costituzionalizzazione o meno del principio di offensività; ma che lo stesso principio debba reggere ogni interpretazione di norme penali è ormai canone unanimemente accertato", sottolineando come "spetta al Giudice, dopo aver ricavato dal sistema tutto e dalla norma particolare interpretata, il bene od i beni tutelati, attraverso l'incriminazione d'una determinata fattispecie tipica, determinare, in concreto ciò che, non raggiungendo la soglia dell'offensività dei beni in discussione, è fuori del penalmente rilevante" ed aggiungendo che "l'art. 49 c.p., comma 2, non può non giovare all'interprete al fine di determinare in concreto la soglia del penalmente rilevante. È appunto compito del Giudice e non del legislatore stabilire se una minima quantità di esplosivo sia, nella concreta fattispecie, inidonea ad offendere i beni tutelati dalle normative in discussione".
Tale tesi ha subito ulteriori evoluzioni fino all'affermazione dell'intervenuta costituzionalizzazione del principio ed all'indicazione di detto parametro quale canone interpretativo per il giudice. Tuttavia "esiguità" ed "inoffensività" sono due fenomeni diversi, cui si attribuiscono significato ed effetti giuridici differenti: l'esiguità, invero, non è un criterio di individuazione dell'inoffensività, ma una caratteristica di particolare tenuità di un'offesa sicuramente esistente e tipica, giacché, altrimenti, ove la condotta in concreto fosse inoffensiva non sarebbe possibile configurare il reato.
Si tratta, quindi, di un fatto costituente reato cui l'ordinamento è chiamato ad adeguare una risposta concreta, con strumenti e modalità che fanno parte di scelte di politica criminale e da queste dipendono, sicché, in questo senso, l'esiguità costituisce un aspetto del principio di sussidiarietà - frammentarietà del diritto penale e ne rappresenta una delle possibili estrinsecazioni nella fase applicativa della norma, non tanto in funzione di supplenza di fronte alla concezione del diritto penale quale "extrema ratio" non attuata a livello di legge positiva, quanto come componente fisiologica del sistema penale in base all'impostazione dogmatica di un Chiaro Autore.
Pertanto il riferimento al principio di offensività è stato effettuato nella presente motivazione non per assimilare i due fenomeni, ma per far rilevare, secondo la tesi della migliore dottrina, come non esista un reato senza offesa, sicché è possibile procedere ad una loro graduazione.
Del resto, a questa "nuova sussidiarietà", non riguardante le scelte di criminalizzazione in astratto, ma la pecuiliarità del fatto in concreto, si ispirano le normative stabilite nel processo minorile ed i progetti di modifica del codice penale, sicché, già sotto un profilo dottrinale, appena accennato l'argomentazione svolta non appare fondata.
Ed invero, "l'offesa è elemento essenziale e costante di tutti i reati" e che anche i reati di pericolo astratto, in realtà, seppure in maniera strumentale, afferiscono alla protezione di beni finali e, comunque, di interessi giuridicamente rilevanti, giacché i reati - funzione ed anche quelli - ostacolo possono ledere in via indiretta beni giuridici, giacché i limiti della determinatezza della fattispecie e dell'offensività sia pure indiretta tale da non far "perdere completamente di vista l'evento offensivo" attengono ai principi costituzionali della tipicità e dell'offensività della fattispecie cioè alla concezione del reato come fatto tipico lesivo di un bene.
L'esiguità del fatto attiene ad un modello di tipicità bagattellare, in cui i diversi elementi costitutivi del reato sono graduabili in base ad una formulazione analitica o sintetica dei requisiti in modo da escludere violazioni di principi cardine della Costituzione quali quello di eguaglianza (art. 3 Cost.), quello di tipicità della fattispecie penale e delle cause di esclusione del reato (art. 25 Cost.) e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.), e si presenta sussistente anche nel caso in cui si riuscisse a raggiungere un diritto penale minimo, espressione di quella considerazione del diritto e della sanzione penale quale "estrema ratio", giacché, pure in dette fattispecie criminose, potrebbero manifestarsi in concreto fatti di particolare tenuità.
La griglia di questi elementi consente di ricostruire la struttura tipica del reato concretamente esiguo, espressione che evidenzia la presenza di un'offensività, anche se minima ("reato"), da valutare in relazione al fatto concreto, in cui non esistono pretese presunzioni legislative, ed alla nozione di esiguità, il cui connotato deve essere ulteriormente chiarito dall'analisi ermeneutica e da un esame complessivo logico - sistematico e teleologico della normativa relativa.
Pertanto il meccanismo dell'improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità del fatto si colloca nell'ambito di più vaste tematiche quali la deflazione penale, la concezione gradualistica dell'illecito ed una lettura "realistica" del dettato costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, mentre il fattogli cui deve essere valutata la temutaci atteggia a fatto tipico, antigiuridico e colpevole, pur se dotato di un minimo disvalore, sicché si attua una forma di "deprocessualizzazione soggettiva" con un'improcedibilità non astratta ed un riferimento ad una fattispecie di reato astratta in sè bagattellare, ma attraverso il riferimento ad una fattispecie concreta, correlata al suo autore e non limitata al profilo oggettivo, includendo pure quello soggettivo.
Del resto la stessa Relazione al d.
1. vo in parola sottolinea che l'esiguità rappresenta il "connotato di una tecnica deflativa che non si risolve nella mera abolizione del reato come figura astratta, ma conduce al conio di un congegno sensibile alle caratteristiche morfologiche della fattispecie concreta, il cui basso coefficiente di disvalore abilita al non esercizio dell'azione penale". Peraltro, tutto il D.Lgs. n. 274 del 2000, è ispirato alla creazione di un diritto penale "mite", efficace ma non ingiustificatamente affittivo e tendenzialmente votato alla ricomposizione del conflitto causato dalla commissione del reato (la c.d. "giustizia conciliativa"), sicché il fatto di particolare tenuità risponde pure alla necessità di escludere un'indifferenziata applicazione delle medesime sanzioni in un ampio ventaglio di condotte criminose concrete, fra loro graduabili, in una rinnovata visione dell'art. 3 Cost.. Inoltre il ricorrente non tiene conto che la stessa relazione al citato decreto legislativo mira ad estendere detta particolare forma di improcedibilità dell'azione penale a tutti i reati, sottolineando che "proprio il riferimento all'esiguità del danno o del pericolo fa sì che questa valutazione possa riguardare anche il disvalore della condotta nei reati sprovvisti di evento naturalistico o comunque caratterizzati dalla "rilevanza" delle "modalità della lesione". Pertanto, nel procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34) è applicabile ad ogni tipologia di reato, purché
sussistano le condizioni ivi previste, neppure accennate e tanto più esaminate dalla motivazione del Giudice di pace, che ha del tutto stravolto i connotati di detta causa di estinzione, affermata in maniera apodittica e non correlata al fatto concreto, sicché non ci si sofferma sui requisiti.
L'escludere l'applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, per alcune tipologie di reato comporterebbe dubbi di legittimità costituzionale in considerazione del percorso motivazionale sviluppato sicché, oltre ad un analisi ermeneutica letterale e logico - teleologico - storico - sistematica della norma, milita per l'accoglimento dell'esegesi proposta dalla quasi unanime dottrina e dalla costante giurisprudenza di legittimità l'obbligo del giudice ordinario di procedere ad un'interpretazione adeguatrice della disposizione, a parte la costante giurisprudenza secondo cui non è neppure necessaria la presenza di una persona offesa (Cass. sez. 4^ 17 giugno 2003 n. 25917 rv. 25676), non sussiste un obbligo di motivazione esplicita in ordine a tutti gli elementi richiesti, (Cass. sez. 4^ 17 settembre 2004 n. 36757 rv. 229688) ed è configurabile l'esercizio di un potere discrezionale, ma non arbitrario, non sindacabile se non nei limiti propri del giudizio di legittimità (Cass. sez. 4^ 26 ottobre 2004 n. 41702 rv. 230277). Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007