Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2007, n. 19732
CASS
Sentenza 26 aprile 2007

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In tema di lottizzazione abusiva, non assume rilevanza, al fine di escludere la responsabiltà, l'errore sulla illegittimità del piano di lottizzazione contrastante con la normativa di settore, atteso che sull'interessato grava l'onere di verificare la conformità delle opere alla normativa urbanistica.

Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente, e la permanenza dura sino a quando sussiste una attività edificatoria, atteso che successivamente al frazionamento iniziale anche la condotta successiva, ovvero l'esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, protrae l'evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2007, n. 19732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19732
    Data del deposito : 26 aprile 2007

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