Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento non può essere soggetta a revisione in forza di prove preesistenti o che sarebbero potute essere formate prima dell'emissione di detta sentenza e che erano nella disponibilità della parte che, con l'adesione all'accordo per l'applicazione della pena, ha rinunciato a sottoporle alla cognizione di quel giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2007, n. 26525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26525 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
26525 /07 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 04/05/2007
SENTENZA
N. 00715 /2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO PRESIDENTE
1. Dott.BERNABAI RENATO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 041585/2006 2. Dott. FIANDANESE FRANCO
01 3. Dott. TAVASSI MARINA ANNA
" 4.Dott.AMBROSIO ANNAMARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 04/04/1949 1) BE ROBERTO
avverso ORDINANZA del 19/07/2006
CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
TAVASSI MARINA ANNA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Carlo Taormina del foro di
Roma, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza emessa in data 12.7.2001 dal GIP del Tribunale di Lucca TE
BE, accusato del reato di truffa aggravata, veniva condannato, sull'accordo delle parti, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e £ 600.000 di multa.
Il difensore di fiducia avanzava richiesta di revisione della sentenza suddetta.
La Corte d'appello di Genova, con ordinanza in data 19.07.06, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione formulata poiché la "nuova prova", proposta dalla difesa, consisteva in una consulenza tecnica che si basava su elementi non provati o comunque non idonei a contrastare la fondatezza dell'accusa.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il 23/09/2006, nell'interesse di TE BE, il suo difensore di fiducia, Avv. Prof. Carlo
Taormina.
Il ricorrente come unico motivo di ricorso deduceva la violazione dell'art. 606, co. 1
lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 630, 631, 634 e 444 c.p.p. nell'assunto che l'ordinanza gravata di ricorso, mediante argomentare mancante e illogico, avesse solo apparentemente indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondava la motivazione e, comunque, avesse operato una ricostruzione dei fatti frammentaria e parziale, che non teneva conto delle considerazioni svolte dalla difesa dell'imputato nella richiesta di revisione, in punto di sussistenza degli elementi che rendevano ammissibile la domanda medesima, in quanto capaci di dimostrare che il condannato doveva essere prosciolto a norma dell'art. 631 c.p.p.. In tale modus operandi la Corte genovese era incorsa in nullità per omessa motivazione ed in vero e proprio travisamento del fatto.
Assumeva la difesa che la Corte territoriale, nel motivare l'ordinanza, non si era preoccupata di valutare i principi di diritto sottesi all'applicazione dell'art. 444 c.p.p., non tenendo conto che l'art. 629 c.p.p. prevedeva espressamente la revisione di tali sentenze. La sentenza di patteggiamento era stata equiparata, ex art. 445 bis c.p.p., alla sentenza di condanna e come tale doveva essere considerata anche nel caso di
M
2 specie. La L. 134/2003 (con cui erano stati riformati gli artt. 629 e s.. c.p.p.) era entrata in vigore prima della presentazione dell'istanza e quindi questa doveva ritenersi pienamente ammissibile anche alla luce di precedenti sentenze della
Suprema Corte. Data la nuova formulazione dell'art. 630, co.1 lett. c), c.p.p., la richiesta di revisione avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile e, ai sensi dell'art. 631 c.p.p., l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto essendo intervenuta una nuova prova capace di dimostrare l'infondatezza dell'accusa. Il novellato art. 630
c.p.p. faceva dipendere la proponibilità della revisione dalla mancata valutazione della prova più che dalla mancata acquisizione della stessa agli atti processuali. L'art. 637 co. 3 c.p.p. precludeva un proscioglimento sulla base di una rivalutazione delle prove già esaminate, ma non escludeva una rivalutazione complessiva della situazione alla luce del nuovo elemento acquisito illo tempore, elemento che ben poteva essere dedotto come novum nel procedimento de quo. La qualità della novità dipendeva unicamente dal fatto che la prova avesse formato o meno oggetto di un precedente apprezzamento giudiziale. Sulla base degli elementi sopravvenuti, riportati nella consulenza tecnica (la nuova prova) si sarebbe potuto dedurre che le condotte integranti la fattispecie di furto aggravato, contestato al TE, non potevano ritenersi reali. Nella richiesta di revisione si erano rappresentati tutti gli elementi che potevano fornire la prova dell'insussistenza degli elementi posti a fondamento del patteggiamento. L'ordinanza impugnata nella sua parte motivazionale non aveva dato conto in alcun modo delle problematiche sottoposte al suo giudizio. La Corte d'appello si era sottratta a questa analisi mediante una motivazione puramente apparente che non aveva tenuto conto dei nuovi elementi e delle nuove considerazioni portate dalle parti.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione riteneva che il ricorso fosse da valutarsi come inammissibile, in quanto gli elementi di prova forniti dal condannato in fase di revisione erano privi del requisito richiesto a pena di inammissibilità secondo cui in forza di tali elementi avrebbe dovuto risultare chiaro che il condannato dovesse essere prosciolto, dovendo la prova essere decisiva.
Inoltre, secondo il PG, l'ordinanza appariva fornita di una sufficiente ed adeguata motivazione. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La difesa del TE replicava all'udienza insistendo nei propri assunti e nelle proprie conclusioni.
3 Questo Collegio ritiene che i rilievi del procuratore generale siano fondati e condivisibili. L'ordinanza impugnata ha infatti motivato in maniera esaustiva e puntuale sulle ragioni che fondavano il giudizio di inammissibilità dell'istanza di revisione formulata nell'interesse dell'imputato. Contrariamente a quanto si sostiene nel presente ricorso, la motivazione mostra di aver avuto ben presente tutti gli argomenti svolti dalla difesa e di aver valutato esattamente le modifiche legislative nel frattempo intervenute con puntuali riferimenti proprio alle norme novellate.
La motivazione offerta prende le mosse dalla giurisprudenza di questa Corte (sent.
2.9.2001/9.1.2002) che ha definito il concetto di prova nuova in termini favorevoli all'imputato; afferma quindi che la definizione di tale concetto rimane valido anche a seguito dell'intervento del legislatore che ha modificato l'art. 630 cod. pen. estendendo l'istituto della revisione anche alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444
II comma cod. proc. pen..
Quindi, in termini esaustivi e logici, la Corte genovese ha proceduto a verificare se la consulenza tecnica effettuata dopo l'applicazione della pena concordata potesse essere valida a supportare una richiesta di riesame.
Concorda questa Corte sul rilievo che consentire all'imputato, che ha rinunciato con la richiesta di patteggiamento, in cambio dei vantaggi previsti dalla legge e da lui evidentemente valutati, alla ricerca di ulteriori prove utili all'accertamento dei fatti e della sua responsabilità, laddove si tratti di prove preesistenti o che avrebbero comunque potuto essere formate prima della decisione sul patteggiamento, determina
"inevitabilmente una grave discrasia nell'equilibrio delle parti, venendosi a trovare irrimediabilmente in posizione processuale sfavorevole il P.M. che ha dato il suo consenso irrevocabile al patteggiamento richiesto dall'imputato, in quanto si troverebbe preclusa ogni possibilità di articolare un novum in senso accusatorio da controbilanciare, proprio a causa della rinuncia a suo tempo operata ad introdurre elementi di prova idonei a sostenere l'accusa" (in questi termini, ripresi dal provvedimento impugnato, Cass. S.U. 25.3.1998 n. 6).
E' parimenti da condividere l'ulteriore rilievo efficacemente svolto dai giudici genovesi circa la necessità di offrire della modifica apportata con la legge n.
134/2003 all'art. 630 c.p.p. una lettura che non snaturi completamente l'istituto dell'applicazione di pena concordata, costituzionalmente orientata in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. che assicura nel processo la parità delle parti e che impone di I
MY
4 ritenere che la revisione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 e ss c.p.p., non sia ammissibile nel caso di prove nella disponibilità della parte che не
volontariamente questa ha sottratto alla cognizione del giudice, rinunciando a sottoporle al suo esame.
Ancora convincente e condivisibile, sostenuto da motivazione logica e coerente, è il passaggio motivazionale con il quale i giudici della Corte territoriale hanno rilevato come non possa desumersi un argomento a contrario dal tenore letterale dell'art. 643
1 c. c.p.p., essendo detta disposizione antecedente alla novella del 2003 e facendo la stessa riferimento a colui che, nel sottoporsi a giudizio pieno, accettando il rischio della condanna, abbia dato causa all'errore con dolo o colpa grave.
Appare poi risolutivo il rilievo svolto da ultimo nell'ordinanza impugnata, secondo cui la "prova nuova" addotta, consistendo in una consulenza tecnica di parte, basata su valutazioni ed elementi di fatto non provati, non sarebbe stata comunque idonea a contrastare la fondatezza dell'accusa. Un simile rilievo, anche questo assolutamente degno di condivisione, non è stato validamente confutato dalla difesa che non si è
data carico di esporre a questa Corte le ragioni per cui nel caso specifico la consulenza tecnica potrebbe rappresentare "prova nuova" nel senso indicato dall'art. 630 c.p.p. e potrebbe configurare elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto, ex art. 631 c.p.p..
Il ricorso quindi non appare fondato e deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2007.
L'estensore
Marine Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL = 9 LUG 2007
IL CANCEL E
GE RI comil
5