Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LUCCIOLI RI Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. A. MAGNO Giuseppe Vito - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DUILIO, 13, presso l'avvocato ETTORE VALENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO LENZINI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA AMBROSIANO VENETO SPA, GIÀ NUOVO BANCO AMBROSIANO SPA. ORA INTESA BCI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI FLAUTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TARZIA, giusta procura speciale per Notaio Francesco Maragliano di Milano, rep. n. 82245 del 18.12.01;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2331/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2003 dal Consigliere Dott. RI Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato VALENTI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato FLAUTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 marzo - 12 luglio 1996 il Tribunale di Vigevano, pronunciando sull'opposizione proposta da NA RI PO al decreto ingiuntivo in data 27 giugno 1984 con il quale le era stato ingiunto il pagamento al Nuovo Banco Ambrosiano s.p.a. della somma di L. 65.531.143, oltre gli interessi usuali bancari dal 1^ aprile 1984, e sulle domande riconvenzionali proposte dalla medesima opponente dirette ad ottenere la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno asseritamene a lei derivato per aver omesso di dare tempestiva esecuzione al mandato a vendere azioni dello stesso istituto e per aver iscritto ipoteca giudiziale su tutti i beni di sua proprietà per un importo largamente superiore a quello del credito, ritenuta l'inammissibilità della querela di falso proposta in via incidentale dall'opponente, in parziale accoglimento dell'opposizione, rilevava che il decreto ingiuntivo era stato emesso illegittimamente, sulla base di documenti non costituenti prove idonee, ma riteneva la sussistenza del credito della banca e pertanto condannava la PO al pagamento della somma suindicata, con gli interessi convenzionali al tasso praticato usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, con decorrenza dal 21 giugno 1984, data dell'estratto finale di saldaconto, respingeva le domande riconvenzionali, dichiarava compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un quinto e condannava F opponente al pagamento degli altri quattro quinti.
Proposto appello dalla PO ed appello incidentale dal Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. (già Nuovo Banco Ambrosiano s.p.a.), con sentenza del 13 giugno - 29 settembre 2000 la Corte di Appello di Milano rigettava l'impugnazione principale ed in accoglimento di quella incidentale dichiarava legittimamente emesso il decreto ingiuntivo opposto, che confermava integralmente, e condannava la PO al pagamento per intero delle spese del doppio grado. Osservava in motivazione la Corte territoriale che il valore probatorio dei documenti prodotti dal Nuovo Banco Ambrosiano s.p.a. in sede monitoria non era mai stato contestato dall'opponente e che la relativa questione non poteva essere esaminata di ufficio dal giudice dell'opposizione; rilevava peraltro che la prova offerta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. considerata nella sua globalità, appariva pienamente sufficiente per l'emissione del provvedimento. E poiché il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. aveva proposto appello incidentale diretto alla riforma della sentenza del Tribunale nel punto in cui aveva ritenuto che il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso, in difetto di prova idonea del credito, affermava che in accoglimento di detta impugnazione incidentale il decreto ingiuntivo andava integralmente confermato. Con specifico riferimento alla decorrenza degli interessi moratori rilevava che il primo giudice aveva errato nel fissarne la decorrenza, anziché dal 1^ aprile 1984, data della chiusura contabile del conto, dal 21 giugno 1984, senza peraltro che l'opponente avesse mosso alcuna censura sul punto al decreto opposto. Affermava inoltre che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Nuovo Banco Ambrosiano s.p.a., tardivamente proposta dalla PO in sede di comparsa conclusionale di appello ed attinente a questione non rilevabile di ufficio, era comunque da rigettare, atteso che era stata la stessa PO a promuovere il giudizio di opposizione nei confronti di detto istituto di credito ed anche nell'atto di impugnazione non aveva mosso alcuna contestazione circa la titolarità del credito dedotto in sede monitoria. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la PO deducendo sette motivi illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso anch' esso illustrato con memoria la Banca Intesa Banca Commerciale Italiana s.p.a., già Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. La ricorrente ha infine presentato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione della ricorrente di nullità della procura rilasciata da Nevio Balasso, nella qualità di Procuratore della resistente IntesaBci s.p.a., agli avvocati Tarzia e Flauti, per incertezza circa l'identità del soggetto che ebbe effettivamente a conferire il mandato. A fondamento di tale eccezione la ricorrente ha prodotto copia di altre procure rilasciate dallo stesso Balasso per altri giudizi, recanti sottoscrizioni apparentemente difformi da quella apposta in calce alla procura in oggetto.
L'eccezione è chiaramente priva di fondamento, atteso che l'autenticazione da parte del notaio Maragliano di Milano della sottoscrizione apposta in calce alla procura speciale a resistere in questo giudizio di Cassazione fa fede fino a querela di falso della identità del sottoscrittore.
Sempre in via preliminare va rilevata l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato il 16 novembre 2001, oltre il termine annuale dal deposito della sentenza, scaduto il 14 novembre 2001.
La ricorrente ha chiarito nella memoria che il ritardo è stato determinato dal mancato funzionamento dell'ufficio unico esecuzioni e protesti della Corte di Appello di Milano nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2001, come accertato con d.m. 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, che ha prorogato di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso i termini scadenti nei giorni di mancato funzionamento e nei cinque giorni successivi, con la conseguenza che la notifica del ricorso effettuata alla data suindicata dovrebbe considerarsi tempestiva. L'assunto deve essere disatteso.
Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di rilevare, la proroga dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza che viene disposta con decreto ministeriale a seguito del mancato funzionamento degli uffici giudiziari trae origine dal d. legisl. 9 aprile 1948 n. 437, che ha previsto la possibilità di proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari per eventi di carattere eccezionale, e non dal decreto ministeriale, che ha la sola funzione di accertare l'evento eccezionale causativo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici e di stabilirne la durata, e che pertanto si pone come semplice presupposto fattuale per l'applicazione della norma generale circa la proroga dei termini. Ne deriva che detto decreto rileva nel processo non già come atto normativo generale, che il giudice è tenuto comunque a conoscere, ma come atto formalmente e sostanzialmente amministrativo, ossia come mero fatto, che come ogni altro fatto rilevante in causa deve essere provato dalla parte che intenda avvalersene, non esonerandola da detto onere la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, diretta soltanto a conferire la dovuta certezza al dies a quo della proroga e ad assicurarne l'osservanza in tutto il territorio nazionale (così Cass. 2000 n. 1073; v. altresì sul punto Cass. 1999 n. 5043; 1979 n. 2302). Tanto ritenuto in diritto, va osservato che nella specie - chiara l'irrilevanza della dichiarazione del capo servizio dell'ufficio notifiche apposta in calce alla notifica del ricorso, con la quale si attesta che l'atto notificato rientra tra gli atti soggetti a proroga della scadenza dei termini in forza di un provvedimento emanando dal presidente della Corte di Appello di Milano - il decreto ministeriale in discorso risulta menzionato nella nota di deposito della istanza della ricorrente in data 28 gennaio 2003 diretta a sollecitare l'udienza di discussione del ricorso, nell'elenco dei documenti prodotti unitamente a detta istanza.
In effetti detto documento è in atti, ma appare privo del timbro di deposito della cancelleria e non risulta mai comunicato alla controricorrente ai sensi del 2^ comma dell'art. 372 c.p.c. Nè certamente l'istanza di fissazione dell'udienza è soggetta a comunicazione dall'altra parte.
È inoltre da rilevare che nella memoria illustrativa depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. contenente alle pagine 12 e 13 l'elenco dei documenti allegati, l'indicazione del decreto ministeriale riportata alla lett. a) appare cancellata con un tratto di penna. Giova al riguardo ricordare che secondo un principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, l'esame di un documento attinente alla ammissibilità del ricorso per Cassazione non resta precluso dal fatto che il deposito dello stesso non sia stato notificato alle altre parti, come prescritto dall'art. 372 comma 2 c.p.c. ove sul documento si sia instaurato comunque il contraddittorio, configurandosi detta notifica come funzionale allo scopo di assicurare il contraddittorio al riguardo (v. per tutte Cass. 2000 n. 3736; S.U. 2000 n. 450; Cass. 1998 n. 11119; Cass. 1997 n. 2683 ): e tuttavia perché il contraddittorio possa ritenersi realizzato è necessario che a dette parti sia stato effettivamente assicurato l'esercizio del diritto di difesa attraverso la conoscenza dell'avvenuta produzione del documento e del suo contenuto, così da porle in grado anche all'udienza di discussione di svolgere sul punto le proprie difese. Nella specie tale condizione non può certamente ritenersi integrata, atteso che in sede di discussione la ricorrente si è limitata a far cenno all'esistenza in atti del decreto ministeriale in discorso e che la controricorrente, nel giustificato convincimento che detto decreto non fosse mai stato depositato, ha coerentemente sviluppato le proprie argomentazioni difensive.
La PO deve essere pertanto condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 1.400,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma,nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004