Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento con cui il giudice, dopo la chiusura delle indagini e prima dell'udienza preliminare, rigetta la richiesta di restituzione delle cose in sequestro, ma il tribunale del riesame, davanti al quale è erroneamente proposta, deve qualificarla come ricorso per cassazione e conseguentemente disporre la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2008, n. 22672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22672 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1152
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 034662/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IN, N. IL 04/08/1981;
avverso ORDINANZA del 06/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Meloni V., il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
PREMESSO IN FATTO
- che mediante istanza in data 16 maggio 2007 diretta alla Procura della Repubblica di Firenze, l'indagato IS VI - nei cui confronti era stato adottato, in data 13 ottobre 2007, un provvedimento di sequestro regolarmente convalidato - chiedeva la restituzione del bene sequestrato (autovettura), evidenziando, a sostegno della richiesta, (a) che a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini le imputazioni a lui mosse risultavano ormai definite;
(b) che a seguito degli accertamenti espletati erano venute meno le finalità probatorie perseguite dalla misura cautelare;
- che il PM adito, con provvedimento del 24 maggio 2007, disponeva la trasmissione dell'istanza al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze, esprimendo parere contrario alla restituzione, in quanto "la particolare rilevanza assunta dalla vettura in sequestro nell'ambito delle indagine" rendeva tuttora "opportuna la permanenza del vincolo cautelare";
- che il GIP investito dell'istanza, con provvedimento depositato il 28 maggio 2008, decidendo in conformità del parere del PM, rigettava l'istanza;
- che proposta dal IS istanza di riesame avverso l'indicato provvedimento, il Tribunale di Firenze costituito ex art. 310 c.p.p., con ordinanza deliberata il 6 luglio 2007, dichiarava inammissibile l'impugnazione (qualificata come appello ex art. 310 c.p.p.), motivando tale decisione con il rilievo che, fermo restando che la competenza a decidere sull'istanza di dissequestro spettava effettivamente al GIP ex art. 263 c.p.p., commi 1 e 4 e non al PM, il provvedimento di rigetto doveva ritenersi inappellabile, così come affermato da questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 5163 del 30/9/1997 - 11/11/1997, Rv. 209017, ric. Pietrobono);
- che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IS, denunciandone l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione;
- che nel ricorso si deduce, in particolare: a) che erroneamente il tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'appello, in quanto, in base al generale principio di conversione di cui all'art.568 c.p.p., pur ritenendo l'appello erroneamente proposto, in ogni caso avrebbe dovuto, previa una diversa qualificazione dell'impugnazione proposta, disporre la trasmissione degli atti al giudice competente;
b) che erroneamente l'impugnazione era stata qualificata come appello, essendo stata in realtà essa proposta ex art. 324 c.p.p.; c) che l'ordinanza impugnata del GIP aveva omesso totalmente di motivare sulla persistente sussistenza di esigenze cautelari, non considerando, in particolare, che in presenza di emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, "il quadro indiziario ... appariva cristallizzato", senza contare che l'istanza di sequestro era diretta ad evitare il protrarsi delle gravose spese di custodia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'impugnazione proposta nell'interesse del IS appare fondata nei termini meglio precisati in prosieguo;
- che a prescindere dalla fondatezza o meno della preliminare asserzione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui nel caso in esame la competenza a provvedere sull'istanza di restituzione della cosa sequestrata spettava senz'altro al giudice delle indagini preliminari affermazione che si ricollega, sia pure implicitamente, alla questione se la notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini comporti l'immediata chiusura della fase delle indagini preliminari, con conseguente cessazione della eccezionale competenza a provvedere sull'istanza di cui trattasi che l'art. 263 c.p.p., comma 3 attribuisce al PM, va comunque preliminarmente rilevato che il tribunale del riesame, una volta esclusa, a ragione, la impugnabilità del provvedimento negativo del GIP mediante proposizione di istanza di riesame, che l'art. 324 c.p.p. prevede sia esperibile avverso il provvedimento che ha disposto il sequestro, non poteva però limitarsi a dichiarare inammissibile l'istanza, ma in applicazione del generale principio di conversione dei mezzi d'impugnazione, avrebbe dovuto qualificare l'istanza stessa come ricorso per cassazione e disporre la trasmissione degli atti a questa Corte, anche perché l'invocato principio di diritto secondo cui il provvedimento del GIP sull'istanza di restituzione della cosa sequestrata è inoppugnabile, riguarda, in realtà, l'ipotesi - che non ricorre nel presente procedimento - che una siffatta statuizione sia stata adotta in sede di udienza preliminare;
- che avendo il tribunale del riesame disatteso tale principio, l'ordinanza in data 6 luglio 2007 va quindi annullata senza rinvio;
- che l'impugnazione proposta nell'interesse del IS avverso il provvedimento del GIP deve ritenersi fondata laddove lamenta che nel provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione, manca una effettiva motivazione in merito alle esigenze probatorie che giustificavano il protrarsi del sequestro, giacché, attraverso il rinvio al "parere" del PM, il giudicante, di fatto, si è limitato a rimarcare, del tutto genericamente, la particolare rilevanza assunta dalla vettura in sequestro nell'ambito dell'indagine, senza fornire alcun apparato argomentativo a sostegno di una siffatta valutazione, neppure indicando la natura delle indagini svolte e gli eventuali effetti negativi conseguenti ad una restituzione del veicolo;
- che in base a tali considerazioni il provvedimento del GIP del tribunale di Firenze Delib. 28 maggio 2007 va quindi annullato, con conseguente rinvio per nuovo esame al medesimo giudice.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e qualificata l'istanza di riesame come ricorso, annulla l'ordinanza del 28 maggio 2007 del GIP del Tribunale di Firenze e rinvia per nuovo esame al medesimo giudice.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008