Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
AEROSTUDI SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 217/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 07/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per 1 il rigetto del ricorso. FATTO
Con atto di citazione notificato il 1^ ottobre 1992, la Aerostudi spa, in persona del legale rappresentante, chiedeva il rimborso delle tasse pagate per gli anni dal 1990 al 1992, relative alla tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese. Con sentenza del 17.5/8.8 1995, il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda e la Corte di Appello di quella città rigettava l'impugnativa dell'Amministrazione finanziaria e condannava il Ministero delle finanze a pagare alla società la somma di L. 35.000.000 per gli anni 1990-1992, oltre gli interessi e le spese di causa.
Riteneva la Corte di appello che dagli atti di causa risultava provata la tempestività delle richieste di rimborso relative agli anni 1990 e 1991, essendo state prodotte proprio dall'Amministrazione finanziaria la prova dell'avvenuta ricezione, rispettivamente, il 29.7.1991 ed il 28.6.1991; quanto all'anno 1992 riteneva equivalente all'istanza di rimborso l'atto di citazione, notificato il 1.10.1992 con il quale era stata richiesta la restituzione anche di detta annualità.
Concludeva, infine, in conformità con il decisum di primo grado, che l'importo, preteso a titolo di tassa, era in realtà un tributo, essendo svincolato del tutto dall'effettivo costo del servizio reso e, quindi, la tassa era illegittima per contrasto con il Trattato CEE, come stabilito dalla Corte di giustizia europea;
condannava, altresì, l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria dello Stato, invocando lo ius superveniens ed articolando un unico motivo. Non risulta costituita la Aerostudi spa.
DIRITTO
L'Amministrazione deduce l'operatività dello ius superveniens essendo, nelle more, del giudizio entrata in vigore la legge n. 448 del 1998, che, nell'art. 11, stabilisce che per gli anni 1985-1992 la tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo di qualsiasi società è fissata in L. 500.000 e che per gli stessi anni è dovuta, per l'iscrizione di altri atti sociali, una tassa variabile secondo il tipo di società in misura forfettaria annuale;
dispone, inoltre, nel terzo comma che gli interessi sulle somme da rimborsare sono dovuti al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore(1.1.1999) e, quindi, al tasso del 2,50% con decorrenza dalla domanda di rimborso. Richiede, pertanto, che dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata, siano detratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta con il contenimento degli interessi del 2.50% dalla data della domanda di rimborso. In particolare deduce che, nella specie, la somma residua che sarebbe tuttora dovuta dalla società contribuente ammonterebbe a L. 500.000 per l'iscrizione e L. 750.000 all'anno per i successivi, trattandosi di spa. Sulla somma da rimborsare, risultante da tali detrazioni spetterebbero, in base allo ius superveniens, interessi di mora a decorrere dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50% con esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici.
La prima questione prospettata non può trovare accoglimento per quanto concerne il riconoscimento della detrazione di L. 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo.
È vero che, secondo quanto disposto dall'art. 11 l. n. 448/1998, di interpretazione autentica dell'art. 61 l. n. 331/1993, la somma predetta deve ritenersi dovuta in conseguenza di una prestazione effettuata dall'ufficio competente e, come tale, giustificata ai sensi della normativa comunitaria, nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione ricorrente avrebbe dovuto dedurre e documentare, non essendo ciò desumibile dalla sentenza impugnata, che il primo anno in relazione al quale il contribuente chiede il rimborso sia quello in cui sia avvenuta l'iscrizione dell'atto costitutivo. In assenza di tale dimostrazione la domanda, non può trovare accoglimento.
La richiesta di applicazione dello ius superveniens non può trovare accoglimento neppure in riferimento alle misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli atti sociali.
Tale disposizione, infatti, come recentemente ritenuto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza 10.9.02 nei procedimenti riuniti c- 216/99 e C-222/99, non risulta conforme alla normativa comunitaria qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse "abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano avere sostituito ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati".
Nel caso della tassa forfettaria annuale a carattere retroattivo per l'iscrizione degli atti sociali prevista dall'art. 11 della citata legge n. 448/98, questa Corte ha già avuto modo di osservare che tale tassa si verrebbe in realtà a cumulare con le somme già corrisposte a titolo di diritti di cancelleria per l'iscrizione ed il deposito degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo dando luogo così ad una ingiustificata duplicazione priva di ogni giustificazione che finirebbe con l'istituire nuovamente una tassa annuale senza che a fronte di essa corrisponda alcuna effettiva prestazione di servizi da parte dell'Ufficio.
Ciò si presenta ancor più evidente nel caso in cui a fronte B della necessità di pagamento della tassa annuale in esame la società non abbia provveduto ad iscrivere o depositare nell'anno a cui si riferisce alcun atto.
Tale tassa si pone, quindi in contrasto con la normativa comunitaria e va, come tale, disapplicata (cass. nn. 7176/99, 14064 e 15081/01). Anche la richiesta relativa all'applicazione degli interessi annuali nella misura del 2,50% come stabilito dall'art 11 della l. n. 448/98 deve essere rigettata, in quanto l'applicazione di tali interessi si pone in contrasto con la normativa comunitaria e, pertanto, la relativa norma va disapplicata.
A tale proposito va preliminarmente ricordato che " il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso dalla Corte di giustizia CEE, nell'esercizio dei compiti istituzionali che ad essa sono attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957" (Cass. civ. sent. n. 127/97). Rileva, inoltre, la Corte che la sentenza 15.9.98 della Corte di giustizia nel procedimento C-260/96 ha stabilito quanto segue: a "in mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzione di canoni indebitamente versati in base a regolamenti comunitari, spetta alle Autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie, applicando le norme interne relative al tasso ed alla decorrenza degli stessi. Occorre, inoltre, ricordare che in due sentenze, pronunciate in data odierna (Edis, punto 35 e 1 Spac, punto 20), la Corte ha dichiarato che una modalità di rimborso nazionale rispetta il principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte azioni di ripetizione di tasse o canoni, riscossi in violazione del diritto comunitario, la sua disciplina interna più favorevole in materia di rimborso. Ne discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro preveda, in materia di interessi per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati, purché le modalità di cui trattasi si applichino indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto comunitario".
Alla luce del sopraesposto principio stabilito dalla Corte di giustizia va osservato che nel caso di specie, la riduzione degli interessi al tasso legale del 2,50%, statuito dall'art. 11 l. n. 448/98 per effetto del richiamo del tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. applicato al momento dell'entrata in vigore della legge predetta (nella misura per l'appunto del 2,50%, stabilito con decorrenza 1.1.99 dal D.M. 10.12.98), anziché al tasso più favorevole per il contribuente stabilito dalla legge n. 29/61, successivamente modificata con provvedimenti legislativi, applicabile per il rimborso delle tasse di concessione governativa, si pone in contrasto con la normativa comunitaria (Cass. n. 8651/98). Questo contrasto comporta che sia disapplicato il terzo comma dell'art. 11 l. 23.12 1998, n. 448, in quanto impone per l'indebito tributario dovuto a norme comunitarie il riconoscimento di interessi moratori ad un tasso nettamente inferiore a quello spettante per l'indebito tributario derivante da norme interne.
Conclusivamente la Corte rigetta il ricorso i dell'Amministrazione finanziaria, non statuisce sulle spese non essendosi costituita la società.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004