Sentenza 31 maggio 2005
Massime • 1
In tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti di chi sia stato scarcerato per decorrenza dei termini, l'entità della pena inflitta con la sentenza di condanna, anche se non costituisce prova del pericolo di fuga, fornisce indizio che può rendere pressante e attuale la tendenza alla fuga, specie in presenza di ulteriori elementi obiettivi, dai quali si possa ragionevolmente desumere l'alta probabilità che l'evento paventato possa concretamente verificarsi. (Nel caso di specie oltre alla notevole entità della pena, si era considerato l'inserimento dell'imputato in un'associazione a delinquere di stampo mafioso caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza degli appartenenti e il suo pregresso stato di latitanza nel corso del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2005, n. 22188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22188 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 31/05/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2233
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 008957/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LV N. IL 10/05/1954;
avverso ORDINANZA del 08/02/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati, che ha chiesto il rigetto dal ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza dell'8.2.2005 il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'analogo provvedimento emesso il 20.7.2004 dal Tribunale della stessa città, con la quale era stata ripristinata, in applicazione della norma di cui all'art. 307, comma 2 lett. b) c.p.p., la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LI LV, del quale era stata ordinata la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il predetto, con sentenza del medesimo Tribunale, è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione per associazione per delinquere di stampo camorristico ed altro.
Il Tribunale, respingendo le censure formulate dal NO, ha osservato che il pericolo di fuga era da ritenere concretamente sussistente, sia in relazione alla entità della pena inflitta, sia in relazione alla circostanza che l'imputato era inserito in una pericolosa organizzazione criminale, caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza degli appartenenti, sia per il fatto specifico che lo stesso era rimasto latitante per circa sette mesi, si da fare ritenere effettivo il rischio che potesse nuovamente darsi alla latitanza, a nulla rilevando che io stesso avesse rispettato le prescrizioni impostegli con l'ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, o che avesse intrapreso attività di collaborazione, non risultando che lo stesso fosse stato ammesso a programma di protezione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il NO, lamentando:
1) Manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo che il tribunale, nonostante la documentazione prodotta, non aveva tenuto conto ne' della rilevante collaborazione con la Giustizia da lui intrapresa, ne' del fatto che, nel frattempo, era stato attinto da ordine di esecuzione di condanne irrevocabili con scadenza pena fissata al 30.10.2007, per cui non poteva più ravvisarsi alcun concreto pericolo di fuga, essendo ormai detenuto per altro;
2) Carenza e illogicità motivazionale, in quanto, pur avendo il tribunale riconosciuto che l'entità della condanna e il titolo del reato non erano di per sè sufficienti per disporre il ripristino della custodia in carcere, aveva comunque respinto la domanda facendo riferimento ad un elemento ne' concreto ne' attuale, come la sua pregressa latitanza.
Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto. Va infatti tenuto presente che più volte questa Corte ha stabilito che "La sopravvenuta condanna, non ancora definitiva, dell'imputato ad una grave pena detentiva ben può essere ritenuta come fattore idoneo a rendere ragionevolmente probabile - e quindi concreto e non immaginario - il pericolo che lo stesso imputato si dia alla fuga, e può pertanto giustificare l'applicazione, da parte del medesimo giudice del dibattimento dal quale la condanna è stata pronunciata, di una misura cautelare"; e che la custodia cautelare è correttamente ripristinata dopo una pesante condanna intervenuta in primo grado, tale da rendere più attuale e pressante la tendenza alla fuga, ricavabile dall'essere l'imputato inserito in una pericolosa organizzazione criminale. (Cfr., in tal senso, Cass. Sez. 1^, sent n. 3580 del 14-09-1994, Corona;
. Sez. 6^, sent. n. 2034 del 07-09-1993, Leveque). Ciò non significa che la norma di cui all'art 307, secondo comma, lettera b), c.p.p., vada interpretata nel senso che una sentenza di tal genere costituisca di per sè la prova del proposito di fuga, quanto, invece, nel senso che la condanna, specie a pena molto severa, può rappresentare la premessa per il sorgere di una spinta a sottrarsi alla esecuzione della pena ed essere quindi utilmente valutata, insieme ad altri elementi, come rivelatore di un concreto pericolo di fuga.
Sotto tale profilo appare corretto affermare che, nella valutazione circa l'esistenza di tale pericolo, non si può prescindere dall'entità della pena infinta con la sentenza di condanna che, pur se non costituente prova della predetta esigenza, fornisce tuttavia un indizio significativo dello stimolo, che può rendere pressante e attuale la tendenza alla fuga, specie in presenza di ulteriori elementi obbiettivi, dai quali si possa ragionevolmente desumere l'alta probabilità che l'evento paventato possa concretamente verificarsi. (In tal senso, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 6989 del 26- 024998, Macrì; Sez. 1^, sent. n. 2085 del 10-05-1995, Bongiovanni e, da ultimo, anche Sez. Un. sent. n. 27 dell'11.7.2001, Litteri e altri, che ha sancito che, anche se il pericolo di foga non può essere collegato soltanto alla entità della pena, può tuttavia essere ravvisato nell'inserimento in una pericolosa organizzazione criminale, circostanza che, alla stregua di massime di comune esperienza, può essere considerata implicitamente sintomatica del suddetto pericolo e prevalente sulla mancata foga nel periodo precedente all'esecuzione della nuova ordinanza custodiale). Nella specie, oltre alla notevole entità della pena, il tribunale ha fatto riferimento all'accertato inserimento dell'imputato nell'ambito di una pericolosissima associazione criminosa, caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza di molti soggetti ad essa appartenenti e alla pregressa latitanza del condannato. Si tratta indubbiamente di circostanze aggiuntive e diverse rispetto all'entità della pena e al titolo di reato, di elementi specifici che ben potevano indurre il giudice di merito a ritenere concreto ed attuale il pericolo di fuga, e che non hanno alcuna attinenza con la presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p.. Nè, ad inficiare la pronuncia, potrebbe valere il fatto che la latitanza del ricorrente fosse risalente nel tempo o che lo stesso abbia rispettato finora le prescrizioni impostegli, per la semplice ragione che il rispetto delle prescrizioni rappresentava null'altro che l'adempimento, da parte sua, di obblighi ben precisi, ed era sopravvenuto un fatto nuovo, rappresentato dalla sentenza di condanna, che mutava radicalmente la posizione del NO. Nessuna carenza o illogicità motivazionale può quindi ravvisarsi nell'ordinanza impugnata, in quanto l'affermazione del tribunale del riesame, secondo cui il NO, per la sua accertata appartenenza ad una agguerrita organizzazione camorristica poteva comunque giovarsi dell'aiuto e del sostegno della suddetta consorteria, appare tutt'altro che apodittica, apparendo anzi agganciata, oltre che alla condanna del predetto per il reato di cui all'art. 416-bis C.P., alla permanenza dell'effctio societatis, che deve considerarsi acquisita, in mancanza di qualsiasi prova dell'allontanamento e della recisione del vincolo associativo.
Non può avere, poi, alcun rilievo il fatto che, nel frattempo, il ricorrente sia stato attinto da ordine di carcerazione per scontare una condanna definitiva, dal momento che il condannato potrebbe comunque in qualsiasi momento essere scarcerato per ammissione ai benefici penitenziari o per altre ragioni, come il differimento della esecuzione della pena ecc..
Quanto alla dedotta collaborazione con la giustizia, il Tribunale del riesame ha dato atto che era ancora in corso l'iter relativo al riconoscimento dello status di collaboratore e che la serietà della volontà di collaborare da parte del medesimo era ancora tutta da verificare.
Alla stregua delle osservazioni svolte, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla Cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui il NO trovasi detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att, C.P.P..
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005