Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
La condanna a pena di rilevante entità (nella specie, otto anni di reclusione) inflitta anche per il delitto di associazione mafiosa depone nel senso della prognosi di sottrazione dell'imputato all'esecuzione della condanna, stante la capacità del sodalizio criminoso di aiutare gli associati latitanti, e giustifica il ripristino nei suoi confronti della custodia in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2009, n. 49342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49342 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/11/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2994
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 32045/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LA PI N. IL 29/08/1955;
avverso l'ordinanza n. 2658/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 09/07/2009;
sentita la relazione fetta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
sentite le conclusioni del PG Dott. LO VOI Francesco che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
Udito il difensore Avv. Ruggero Andrea in sost. dell'Avv. Visenta Rodolfo che ha chiesto l'accoglimento.
RILEVA
Con ordinanza del 9/7/2009 il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame e gli appelli in materia di libertà personale, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di ET De OL avverso l'ordinanza 16/3/2009 con la quale il GUP del Tribunale di Napoli, contestualmente alla pronuncia di condanna del De OL ad anni otto di reclusione quale responsabile di associazione per delinquere e tentate estorsioni aggravate, aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni del GUP in ordine alla ravvisabilità nella specie del pericolo di fuga, e ciò sia per l'entità della pena inflitta sia per l'inserimento dell'imputato in un sodalizio criminoso dotato di strutture, denaro e basi logistiche finalizzate alla tutela ed al mantenimento dei sodali che si fossero resi latitanti, sia per lo specifico ruolo - nel servizio di protezione dei latitanti - svolto in esso dal De OL. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 27/7/2009 deducendo violazione di legge per carenza del presupposto di applicazione della misura, ossia il pericolo di fuga.
OSSERVA
Il ricorrente ha denunziato nel suo articolato motivo, anche con richiamo a pronunzie rese dalla Corte di legittimità, che il pericolo di cui all'art. 307 c.p.p., comma 1 e art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) non poteva essere meramente dedotto dall'entità della pena inflitta necessitando, al riguardo, la ricorrenza di fatti e circostanze concrete indicativi del pericolo di fuga, indicazioni nella specie del tutto carenti.
Ritiene il Collegio che il ricorso, da un canto, si sia diffuso in una esposizione ragionata di precedenti di questa Corte scarsamente pertinenti alla specifica questione sottoposta e che, dall'altro lato, abbia mancato totalmente di contestare, per omissione di indagine o illogicità di argomentazione, le valutazioni in fatto del Tribunale.
Sotto il primo profilo, il ricorso ha ignorato la piena applicazione, nell'ordinanza impugnata, dei principi affermati da questa Corte in tema di sussistenza del pericolo di fuga quale esigenza tipizzata dall'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) per il ripristino della custodia cautelare dell'imputato condannato a pena detentiva. Il Tribunale distrettuale di Napoli, infatti, ed il GUP la cui ordinanza è stata confermata in sede di appello cautelare, hanno fondato la loro valutazione proprio sul nesso tra pericolo di fuga e reato (art.416 bis c.p.) per il quale è stata irrogata condanna a carico del
De OL, applicando il principio per il quale proprio la avvenuta condanna per il delitto di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso depone nel senso della prognosi di sottrazione alla esecuzione della condanna, stante la conclamata capacità dell'organismo di aiutare i sodali latitanti (cfr. Cass. sentenze n. 22188/2005 e n. 19464/2006). Sotto il secondo profilo, poi, appare evidente che il difensore del ricorrente, lungi dal sottoporre a critica di indimostratezza od illogicità le affermazioni contenute nell'ordinanza e fondanti la predetta prognosi specifica "di fuga" - ad esempio quella afferente il valore altamente sintomatico dello svolgimento da parte del De OL extra moenia del "servizio di protezione dei latitanti" - ha del tutto ignorato tali affermazioni, ed ha preferito richiamare inammissibilmente generiche pregresse "abitudini di vita" e "frequentazioni" idonee, a suo avviso, ad attenuare il valore sintomatico del titolo di reato per il quale è stata irrogata condanna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente De OL ET al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009