Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali, il giudice "de libertate" è vincolato alla decisione assunta nella pienezza del contraddittorio in sede di merito. Ne consegue che, nel valutare le esigenze cautelari in vista dell'adozione della misura ad esse proporzionata e adeguata, egli non può prescindere dalla qualificazione data al fatto con la sentenza di condanna. (Nella specie la derubricazione della contestata ipotesi di incendio - per la quale era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere - in danneggiamento seguito da incendio, disposta con sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, è stata ritenuta dalla Corte come un rilevante "novum", erroneamente trascurato dal giudice "de libertate" nella valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura in atto)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4348
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 033160/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER UD, N. IL 27/06/1970;
avverso ORDINANZA del 19/08/2005 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo, l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. GAITO Alfredo.
OSSERVA
Il G.U.P. del Tribunale di Pesaro, giudicando con rito abbreviato ER AU, custodito in carcere per concorso in incendio e tentativo di estorsione, con sentenza del 22/07/2005 lo riteneva responsabile di danneggiamento seguito da incendio, così riqualificato il primo addebito - non è chiarito se si tratti dell'ipotesi di cui all'art. 424 c.p., comma 1 o al 2 - oltre che della tentata estorsione (fatto più grave) e di numerosi minori reati, in continuazione, condannandolo a quattro anni e quattro mesi di reclusione e Euro 2.000,00 di multa. Contestualmente, con provvedimento in calce al dispositivo, rigettava la richiesta di sostituzione della misura cautelare, osservando che per la pluralità delle condotte criminose poste in essere e dei precedenti ricorreva pericolo di reiterazione, contenibile soltanto con la custodia in carcere perché l'imputato, trovandosi nel corso del procedimento agli arresti domiciliari, aveva violato gli obblighi impostigli. 11 Tribunale di Ancona, adito ex art. 310 c.p.p., ha respinto l'appello dell'imputato avverso il provvedimento cautelare, osservando che il decorso del tempo e la intervenuta confessione non affievolivano, di per sè, le esigenze cautelari, tanto più in considerazione della gravità dei fatti, specie in riferimento alle modalità dell'incendio, appiccato ad un'autovettura in sosta nell'abitato alle 19, con grave pericolo per la pubblica incolumità;
il dichiarato stato di ubriachezza dell'autore era sintomatico di incapacità di autocontrollo.
Ricorre per Cassazione l'imputato, denunciando vizio logico della motivazione in quanto il Tribunale aveva fondato la decisione sulla gravità e pericolosità del reato di incendio, senza tener conto della - pur segnalata - derubricazione a mero danneggiamento seguito da incendio. L'argomento è sviluppato con memoria difensiva, che evidenzia anche la irripetibilità del contesto in cui era maturato il fatto, la mancanza di precedenti riconducibili ad alcooldipendenza e perdita di autocontrollo, la totale carenza di valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari.
Il ricorso è fondato. Il Giudice "de libertate" è vincolato alla decisione assunta nella pienezza del contraddittorio in sede di merito, sicché indubbiamente, nel valutare il grado delle esigenze cautelari di prevenzione e nello stabilire la misura ad esse proporzionata e adeguata, deve far riferimento alla qualificazione data al fatto con la sentenza di condanna;
nel caso di specie, e limitatamente all'attività delittuosa originariamente qualificata come incendio (l'unica specificamente menzionata in motivazione e posta a fondamento della decisione) doveva dunque tener conto della riqualificazione come danneggiamento seguito da incendio, operata dalla sentenza di primo grado. La ritenuta ipotesi di cui all'art. 424 c.p., postula che l'incendio non sia voluto, in quanto evento che esula dall'intenzione dell'agente (cfr., ad es., Cass., Sez. 1^, 10/06-22/10/1998, Calabrò; 07/05-13/06/2003, Sgambellone ed altro);
ciò comporta - limitatamente al fatto in questione - un rilevante "novum", la cui incidenza sul grado delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura in atto doveva essere valutata, mentre il Giudice "a quo" ha enfatizzato la gravità oggettiva del pericolo per la pubblica incolumità, senza tener conto degli aspetti soggettivi dell'illecito, qualificato dal mero intento di offesa al patrimonio altrui (ciò, ovviamente, non significa che nella valutazione della personalità non possa avere influenza anche un comportamento incontrollato e capace di cagionare danni non voluti, ma - dovendosi stabilire il grado di pericolosità secondo gli sviluppi dell'accertamento giudiziale - deve essere presa in considerazione la sopravvenuta esclusione della volontarietà). D'altra parte, la valutazione, di fatto circoscritta a tale ormai secondaria imputazione, appare sotto ogni aspetto incompleta e non esauriente. L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame che tenga conto della qualificazione operata dalla sentenza di condanna e, globalmente, delle imputazioni rilevanti in sede cautelare, onde stabilire se, agli effetti dell'art. 299 c.p.p., comma 2, vi sia stata apprezzabile attenuazione delle esigenze cautelari e se la misura ora in applicazione sia proporzionata all'entità dei fatti ed alla sanzione irrogata con la sentenza non definitiva.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia: del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2006