Sentenza 4 ottobre 2000
Massime • 1
Qualora il provvedimento di arresti domiciliari faccia generico riferimento, quale luogo in cui deve essere osservato, ad un campo nomadi, può sorgere da parte del destinatario la possibilità di equivoco circa l'ambito applicativo con la conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato allorché l'interessato, pur non venendo rintracciato nella propria roulotte o nelle immediate vicinanze, sia tuttavia rimasto all'interno del campo. (Nell'affermare il principio anzidetto la Corte ha ribadito che negli arresti domiciliari è preso in considerazione il luogo di privata dimora, con esclusione di ogni altra appartenenza che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione, ritenendo tuttavia che l'imprecisione della formula usata poteva giustificare l'errore interpretativo specie da parte di un soggetto di cultura e di lingua diversa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2000, n. 12301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12301 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente
Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere
Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Aldo Egidi, di OV BE, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 15.11.1999 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Giuliano Turone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano con sentenza 15.11.1999, in riforma della sentenza 14.5.1999 del Pretore della stessa città, condannava OV BE alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p. La OV, agli arresti domiciliari "presso il campo nomadi di via Monte Bisbino", non era stata reperita dagli agenti addetti al controllo ne' nella "roulotte" in cui abitava, ne' nelle immediate vicinanze.
La sentenza ritiene non potersi estendere gli arresti domiciliari presso un campo nomadi all'intero campo, ma soltanto alla roulotte in cui si abita e alle immediate vicinanze di essa.
Ricorre la difesa dell'imputata per violazione di legge e mancanza di motivazione assumendo che, al limite, l'obbligo di restare all'interno di una "roulotte" sarebbe più gravoso della restrizione in una cella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa sezione della Suprema Corte, ha costantemente affermato che la misura degli arresti domiciliari sostitutiva della custodia cautelare in carcere si sostanzia, ai sensi dell'art. 284 c.p.p., nella prescrizione all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora. La norma, infatti, prende in considerazione unicamente il luogo di privata dimora, ossia il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, mentre esclude ogni altra appartenenza come aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non siano di stretta pertinenza dell'abitazione. Ciò anche al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilit dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà.
In particolare, per quanto riguarda gli arresti domiciliari presso un campo nomadi, ha ritenuto (sent. 9.7.1993, Iovanovic) che commette il reato di cui all'art. 385, e. 3, c.p. la persona che, sottoposta ad arresti domiciliari, si allontani dalla sua roulotte, dagli spazi antistanti e da quelli strettamente connessi alle necessità abitative e circoli liberamente per il campo nomadi del suo gruppo etnico.
Nel caso in esame la dizione dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari risulta assai lata, in quanto non precisa esplicitamente che gli arresti domiciliari applicati all'imputata fossero relativi alla roulotte da lei abitata, ma fa riferimento ad un campo nomadi di cui indica l'ubicazione.
Di là dalla formulazione dell'ordinanza, appare di tutta evidenza, proprio per la struttura tipica degli arresti domiciliari, che questi non possono estendersi ad un'area intera, genericamente intesa e in ipotesi (ma anche in concreto) estesa. Considerare alla lettera la formula adottata dal giudice significa, in ultima analisi, vanificare il concetto stesso di arresti domiciliari.
Vero è che, in ragione dell'ambiguità della formula usata nell'ordinanza, non si può ragionevolmente pretendere da parte del cittadino, specie se di cultura e di lingua diversa, una puntuale interpretazione alla luce delle disposizioni legislative vigenti. La possibilità di equivoco, e conseguentemente di errore interpretativo, sotto il profilo soggettivo, escludono da parte dell'imputata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Sotto questo profilo l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000