Sentenza 17 aprile 2008
Massime • 1
Ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato prevista dall'art. 103 cod. pen., legittimamente il giudice tiene conto anche di una sentenza di patteggiamento (nella specie, seguita a due condanne per delitti non colposi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2008, n. 17296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17296 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Presidente - del 17/04/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1179
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 037631/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ OR N. IL 05/09/1976;
avverso ORDINANZA del 26/09/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Delehaye chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza della stessa città aveva applicato a BI IG la misura di sicurezza della casa di lavoro, previa declaratoria di abitualità nel reato ai sensi dell'art. 103 c.p.. Rilevava che il decreto con il quale era stata fissata l'udienza in camera di consiglio, nel quale veniva indicato come oggetto la declaratoria di abitualità e l'applicazione di misura di sicurezza, senza specificare gli articoli di legge, era sufficiente a garantire l'utile esercizio dell'attività difensiva. Quanto al merito rilevava che erano state acquisite in atti due note di polizia giudiziaria del marzo 2007 dalle quali si desumeva che il prevenuto teneva una condotta di vita illegale, frequentava pregiudicati e aveva commesso ulteriori numerosi reati, e, pertanto, doveva confermarsi sia la dichiarazione di abitualità nel reato sia l'applicazione della misura di sicurezza.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva:
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva omesso di considerare tutti i punti dei motivi di appello come ad esempio quello relativo al fatto che una delle tre condanne prese in esame consisteva in un patteggiamento e quindi non vi era accertamento della responsabilità; inoltre, poiché gli erano sempre state concesse le attenuanti generiche, se ne doveva dedurre che i reati erano di affievolita gravità; in relazione alla frequentazione di pregiudicati emergeva che si trattava di parenti, e sulla sua pericolosità non si era considerato che era tossicodipendente e quindi commetteva reati per necessità;
- violazione di legge in relazione alla nullità del decreto di fissazione dell'udienza per omessa specifica indicazione dell'oggetto e in particolare se la dichiarazione di abitualità era quella prevista dagli artt. 102 o 103 c.p.;
- mancanza di motivazione sulla assenza di informative del comportamento tenuto durante il periodo di detenzione domiciliare. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La questione processuale è del tutto priva di pregio in quanto l'indicazione dell'oggetto della camera di consiglio era precisa e completa e nessuna violazione del diritto di difesa è ravvisabile nell'omessa individuazione delle norme di riferimento, anzi la descrizione del loro contenuto è da ritenersi più efficace dell'asettica indicazione di un articolo di legge;
nel caso di specie poi la dichiarazione di abitualità era quella prevista dall'art. 103 c.p., cioè quella ritenuta dal giudice, fattispecie più favorevole al condannato.
Il motivo relativo all'omessa considerazione che una delle condanne precedenti era stata inflitta nelle forme del patteggiamento e quindi non poteva rientrare nella valutazione che richiede l'art. 103 c.p. ai fini della pericolosità, non è fondato e, comunque, nel caso di specie è irrilevante.
Sul punto si ritiene di dover seguire l'orientamento che considera possibile far rientrare nel computo anche la pena patteggiata in quanto, l'equiparazione alla sentenza di condanna prevista dall'art.445 c.p.p., lo consente, non sussistendo altre norme che la escludono ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato (Sez. 2^ 18 ottobre 2005 n. 40813, rv. 232695). Si segnala che una decisione di segno contrario si riferisce però alla fattispecie in cui la dichiarazione di abitualità doveva essere applicata con la sentenza di applicazione della pena (Sez. 5^ 20 maggio 2004 n. 27994, rv. 228685).
Si ritiene di aderire al primo orientamento, applicabile sia alla dichiarazione di abitualità presunta che a quella di abitualità ritenuta dal giudice, analizzando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di effetti della sentenza di patteggiamento ai fini, ad esempio, della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena;
la decisione delle Sezioni Unite n. 31 del 22 novembre 2000, Battisti, rv. 218526, ha stabilito che, se è vero che il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, viceversa, se è stato già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato ma va revocato se in violazione degli artt. 164 e 168 c.p., perché tali divieti prescindono dalla natura del provvedimento che vi ha dato causa. Orbene nel caso di specie la dichiarazione di abitualità è stata pronunciata ai sensi dell'art. 103 c.p. valutando, tra le altre, una condanna applicata per rapina ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e, poiché nessuna esclusione legislativa è stata introdotta dopo l'introduzione del rito speciale, alla dichiarazione di abitualità nel reato si applica l'equiparazione prevista dall'ari. 445 c.p.p.. Come sopra riferito dal certificato penale e dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza emerge che oltre alle tre condanne per rapina ve ne erano nello stesso periodo numerose altre per delitto doloso, quali resistenza a pubblico ufficiale, furto e violazione della sorveglianza speciale.
Quanto agli altri motivi di ricorso, appaiono generici e ripetitivi e riproponenti questioni di fatto già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, come quella sulla gravità delle condotte poste in essere, non potendosi far derivare dalla concessione delle attenuanti genetiche un giudizio di non dedizione al delitto o di non pericolosità. Il provvedimento impugnato aveva inoltre dato atto della presenza di note informative che consentivano di esprimere un giudizio del tutto negativo sulla condotta di vita tenuta nel periodo preso in esame.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008