Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
Il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda, per il privato, dal mancato compimento dell'atto entro un termine. (Nell'affermare il suddetto principio, la Corte ha ritenuto sussistente il reato contestato nel comportamento del messo di conciliazione che, informato dell'esistenza di un termine perentorio per la notifica di un atto di citazione, vi aveva provveduto senza giustificato motivo a termine oramai scaduto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2003, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 19/11/2003
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Francesco S. - Consigliere - N. 1523
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 025594/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU BR, n. a Tribano il 27.3.1945;
avverso la sentenza in data 14.3.2003 della Corte di appello di Venezia. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Meloni Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. RU BR ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 14.3.2003 della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 6.7.1999, ha confermato la sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 328 c.p., riducendo a quattro mesi di reclusione la pena inflitta.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 328 c.p..
Sostiene il ricorrente che, mentre il nuovo testo dell'art 328 c.p. attribuisce rilievo penale soltanto al rifiuto del compimento di un atto di ufficio (ipotesi di cui al primo comma) oppure alla omissione dell'atto e della risposta a seguito della richiesta della parte (ipotesi di cui al secondo comma), la Corte di appello non ha considerato che l'imputato, messo di conciliazione presso il Comune di Tribano, non aveva rifiutato di effettuare la notifica dell'atto di citazione menzionata nel capo di imputazione ma l'aveva effettuata in ritardo ed ha continuato ad utilizzare indifferentemente i termini "rifiuto" ed "omissione" sino a confonderli l'uno con l'altro. Sotto altro profilo il ricorrente osserva che la fattispecie ex art. 328 c.p. non si riferisce a qualsiasi atto di ufficio ma riguarda solo atti "qualificati" (da compiersi per ragioni di giustizia o idi sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità) ed indifferibili;
e non può ritenersi qualificato dalla ragione di giustizia un atto di citazione in quanto proveniente da un privato cittadino e finalizzato alla realizzazione di un diritto soggettivo. Infine nel caso in esame mancherebbe del tutto l'elemento soggettivo del reato e cioè la coscienza e volontà di rifiutare un atto del proprio ufficio.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e segnatamente dell'art. 133 c.p. nonché l'insufficienza della motivazione sul punto della determinazione della pena sul rilievo che la Corte di appello, pur riducendo la pena inflitta in primo grado, ha immotivatamente escluso di poter determinare la pena base nel minimo edittale. DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 328 c.p. sul rilievo che la Corte di appello non ha considerato che l'imputato, messo di conciliazione presso il Comune di Tribano, non aveva rifiutato di effettuare la notifica dell'atto di citazione menzionata nel capo di imputazione ma l'aveva effettuata in ritardo. Il motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto di affermare che "il reato di rifiuto di atti di ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o di decadenza, nei casi in cui essa dipenda, per il privato, dal mancato compimento dell'atto entro un termine" (Cass., Sez. 6^, sent. n. 2339 del 21.1.1998 e precedenti conformi).
Nella specie il giudice di appello ha correttamente ravvisato gli estremi del "rifiuto" penalmente sanzionato nel comportamento del messo di conciliazione che, informato dell'esistenza di un termine perentorio per la notifica di un atto di citazione e della necessità di notificarlo, a pena di decadenza, entro e non oltre il 20.6.1996, ha omesso senza giustificazione la notifica dell'atto entro tale termine, procedendo alla notifica solo il 2.7.1996, a termine ormai scaduto.
Sotto altro profilo è indubbio che la notifica di un atto di citazione rientri tra gli atti qualificati da compiersi per "ragioni di giustizia"; di talché anche sotto questo aspetto la fattispecie concreta è stata correttamente ricondotta all'ipotesi sanzionata dall'art. 328 c.p.. Infine per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato in questione è da ritenere sufficiente la coscienza e volontà di non compiere l'atto richiesto, coscienza e volontà ravvisate dalla sentenza nel comportamento dell'imputato con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso concernente la determinazione della pena.
Si osserva al riguardo che il giudice d'appello - nel ridurre la pena inflitta in primo grado in parziale accoglimento del relativo motivo di appello - ha adeguatamente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale grazie ad una congrua motivazione;
il che rende incensurabile in sede di legittimità la valutazione compiuta. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2004