Sentenza 4 luglio 2006
Massime • 1
Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328, comma primo, cod. pen.) il pubblico ufficiale (nella specie agente di polizia giudiziaria) che rifiuti di compiere atti che per ragioni di giustizia devono essere compiuti senza ritardo, omettendo di espletare le indagini delegate su specifici procedimenti; né, a tal fine, ha rilievo la circostanza che non si sia verificato alcun danno al buon andamento della P.A., considerato che il reato di cui all'art. 328, comma primo, è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, nella specie da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal nocumento che può derivarne. Nemmeno ha rilievo il fatto che si tratti di attività delegata e surrogabile da altro funzionario, in quanto anche per l'attività delegata l'art. 348, comma terzo, cod. proc. pen., impone all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria di informare prontamente il Pubblico Ministero dell'esito dell'attività delegata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2006, n. 34066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34066 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 04/07/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 01432
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 014945/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE;
nei confronti di:
1) DE AR AN, N. IL 16/06/1954;
avverso SENTENZA del 15/03/2006 GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone propone ricorso contro la sentenza 15 marzo 2006 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone che ha prosciolto IO De AR - imputato del delitto di omissione d'ufficio - perché il fatto non sussiste.
Ad IO De AR, comandante dei NORM della Compagnia Carabinieri di Palagonia, è ascritto il delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 328 c.p., comma 1, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rifiutato di compiere o di compiere nei termini atti che per ragioni di giustizia avrebbero dovuto essere compiuti senza ritardo e, in particolare, per avere omesso di espletare le indagini delegate su specifici procedimenti elencati nell'imputazione.
Ad avviso del giudice dell'udienza preliminare, non vi sono gli elementi previsti per la configurazione del delitto di cui all'art.328 c.p., comma 1. Anzitutto, la condotta di De AR non avrebbe prodotto alcun nocumento al buon andamento della pubblica amministrazione. Peraltro, si trattava di attività delegata di polizia giudiziaria per la quale, in caso di ritardo nell'espletamento, si sarebbe potuto e dovuto procedere alla sostituzione dell'ufficiale delegato all'espletamento dei singoli, un volta verificata l'inerzia.
La sentenza di proscioglimento analizza in concreto i singoli accertamenti oggetto di delega e per i quali, benché trascorso lungo periodo e per alcuni vi fosse stata formale sollecitazione, De AR non ha adempiuto alle richieste dell'autorità giudiziaria. Il Giudice dell'udienza preliminare giunge alla conclusione che al più avrebbe potuto configurarsi un illecito disciplinare, difettando per ciascuno degli accertamenti richiesti per "ragioni di giustizia" l'ulteriore elemento di dover essere compiuti "senza ritardo". Si pone in risalto, altresì, che si era in presenza di procedimenti per i quali già da tempo vi era stata iscrizione nel registro di notizie di reato e non avrebbe potuto essere considerati atti "urgenza" in considerazione anche che, per molti di essi, la richiesta era stata formulata a circa un anno di distanza dall'iscrizione anzidetta.
2. Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 328 c.p., comma 1, e rileva che il delitto de quo è di pericolo e non di danno e, pertanto, è erroneo il riferimento al "nocumento" per il buon andamento dell'amministrazione. È stato ignorato dal giudicante ogni riferimento all'elemento del pericolo per le ragioni di giustizia derivante dai molteplici rifiuti di De AR.
Erroneamente, rileva il ricorrente, è stato definito "atto da compiere senza ritardo" solo quello che non possa essere "utilmente e facilmente" compiuto anche da un sostituto, e cioè quando sia possibile "surrogare l'ufficiale di P.G. inadempiente". L'affermazione è erronea perché porta inevitabilmente a ritenere che la delegabilità ad altri dell'atto da compiere e la fungibilità del funzionario delegato farebbe venir meno in ogni caso l'urgenza dell'adempimento richiesto e rifiutato ingiustificatamente. Infine, il ricorrente pone in risalto che i molteplici ritardi protratti per un notevole lasso di tempo - anche oltre un anno - hanno gravemente turbato il regolare andamento dei procedimenti rimasti a lungo privi di definizione. È illogico, poi, ritenere che non vi sia urgenza allorché la delega sia conferita dopo qualche tempo dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, là dove tanto più urgente è l'accertamento quanto più è il tempo trascorso dall'insorgenza dell'indagine e la necessità di definire il procedimento prossimo alla scadenza dei tempi stabiliti dalla legge.
3. Tale è, ex art. 173 disp. att. c.p.p., la sintesi delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Gli argomenti posti a fondamento della decisione non sono corretti sotto il profilo giuridico.
Mette conto anzitutto chiarire che il reato di rifiuto di atti di ufficio è un "reato di pericolo". Pertanto, ricorre la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice "al corretto svolgimento della funzione pubblica" ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, senza che sia necessario verificare la sussistenza di un effettivo nocumento all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice e, dunque, si prescinde dal concreto esito dell'omissione.
Il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, a differenza di quello previsto nel comma 2, si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la "tempestiva" adozione, incidente su beni di valore primario, quali giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità.
La natura di atti da compiere "senza ritardo" va definita, anzitutto, in "astratto" e in relazione ai compiti d'istituto del pubblico ufficiale e alla disciplina che regola la sua attività. Ciò non esclude che, in relazione alla situazione concreta, vi possano essere anche atti o attività che non debbano essere compiuti "senza ritardo" da soggetti "qualificati" preposti o richiesti di intervenire in uno dei settori indicati nella fattispecie tipica di reato.
L'attività della polizia giudiziaria è compito d'istituto di soggetti "qualificati" cui la disciplina processuale impone di effettuare atti, d'iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, diretti all'accertamento dei reati, all'assicurazione delle prove e all'identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti e alla prosecuzione del procedimento. È, dunque, incontrovertibile che si tratti di atti d'ufficio da compiere "per ragioni di giustizia" e "senza ritardo", indipendentemente dallo specifico atto e dal nocumento che può da esso derivare se sia compiuto tempestivamente o meno.
A differenza dell'impostazione giuridica data nella sentenza impugnata, si è in presenza di un "reato di pericolo" il cui eventuale pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione costituisce un ulteriore aggravamento e, se del caso, comporta una diversa graduazione del trattamento sanzionatorio. Anche la mera identificazione o l'accertamento che il delegante ritiene utile richiedere agli organi di polizia giudiziaria deve essere "prontamente" compiuto. L'art. 348 c.p.p., comma 3, anche se inserito tra le norme dirette a disciplinare l'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria, non può che essere riguardare tutta l'attività delegata ex art. 370 c.p.p., e impone all'ufficiale o agente richiesto di informare "prontamente" il Pubblico Ministero dell'esito dell'attività "delegata", senza che al riguardo possa esserci, se non espressamente specificato dal delegante o previamente concordata, una priorità non collegata al dato cronologico della richiesta.
Mette conto rilevare che l'art 16 disp. att. c.p.p., sanziona disciplinarmente gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che, "senza giustificato motivo...omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria", disposizione che da contenuto e significato al dovere che gli organi di polizia hanno di compiere tempestivamente gli atti d'istituto loro richiesti proprio in ragione del mero "pericolo" per il buon andamento delle indagini. De AR, peraltro, alle specifiche sollecitazioni non soltanto dell'Autorità giudiziaria, ma anche del Comandante della Compagnia Carabinieri, non ha addotto alcuna giustificazione riconducibile a un'oggettiva impossibilità, per ragioni organizzative o altri impedimenti, rimanendo - come nella stessa sentenza impugnata si precisa - "così in una silente inerzia equiparabile al rifiuto". Nè tantomeno può integrare una causa di "giustificazione non codificata" la circostanza che, in concreto, il procedimento cui si riferisce l'"indebito" rifiuto abbia già subito notevoli ritardi a opera di altri pubblici ufficiali preposti alla loro trattazione tanto da indurre a ritenere che l'atto richiesto non sia più da compiere "senza ritardo" e, in ogni caso, che ciò sia l'elemento che porti a escludere che nel caso concreto si sia in presenza di "atti" da compiere "senza ritardo". Inoltre, la possibilità di delegare ad altri, in sostituzione del funzionario inadempiente, l'atto o l'attività non può essere motivo per escludere che l'"atto d'ufficio" debba essere compiuto "senza ritardo" o, in ogni caso, essere regola generale per affermare che la delegabiltà ad altri dell'atto sia un elemento negativo che escluda la integrazione del delitto di rifiuto di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., comma 1. Si tratta di situazioni che rispondono a dinamiche diverse: l'atto da compiere "senza ritardo" è volto a evitare ex ante il pericolo collegato a interventi "tardivi" in settori posti a tutela di valori primari;
la delegabilità è istituto di carattere organizzativo e, nel caso di atti da compiere "senza ritardo", è volto a garantire in ogni caso l'effettività dell'azione pubblica.
In conclusione, l'urgenza è insita nella natura stessa dell'attività di polizia giudiziaria volta all'acquisizione di elementi e informazioni, non soltanto indispensabili, ma anche soltanto utili alla definizione del procedimento penale. Ritenere che ogni atto di polizia giudiziaria deve essere compiuto "senza ritardo" non significa, però, escludere che, nel singolo caso concreto - ad eccezione delle ipotesi in cui sia prescritto dalla legge un termine per l'informativa da inviare all'autorità giudiziaria - possa essere considerata la priorità di un atto rispetto ad altro, così da rendere il servizio volto a soddisfare l'effettività degli interventi.
Nel caso di specie si è in presenza solo di un'assoluta inerzia da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria rispetto ad atti che avrebbero dovuto essere compiuti "senza ritardo".
Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Caltagirone affinché, nel rispetto dell'art.623 c.p.p., lett. d), provveda a un nuovo giudizio, attenendosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di Caltagirone.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006