Sentenza 11 novembre 2005
Massime • 1
La prescrizione del reato continuato inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione, fermo restando il tempo di prescrizione proprio di ciascun reato, anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non riconosciuto nella originaria contestazione, venga poi ritenuto in sentenza, a meno che il giudice abbia pronunciato sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. giacchè in tal caso non è più possibile recuperare il reato già dichiarato estinto e ritenerlo in continuazione con altri.
Commentari • 2
- 1. Sulla legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione del reato da COVID–19: un quadro di sintesi del diritto vivente in attesa della…Luca Agostini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Sulla legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione del reato da COVID–19: un quadro di sintesi del diritto vivente in attesa della…Luca Agostini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Luca Agostini Sommario: 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito - 2. La posizione della giurisprudenza di legittimità - 3. La natura sostanziale della prescrizione e i corollari del principio di legalità - 4. La previsione preesistente ai fatti: l'art. 159 c.p. - 5. Il fondamento del divieto di irretroattività e la prevedibilità di un intervento normativo integrativo dell'art. 159, comma 1°, c.p. - 6. Quid iuris per i reati commessi tra il 9 marzo e il 17 marzo 2020? 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito Il 18 novembre 2020 la Corte Costituzionale deciderà delle …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2005, n. 43006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43006 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/11/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1162
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 028367/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LC AT N. IL 07/09/1972;
2) LI AN N. IL 24/03/1970;
avverso SENTENZA del 15/03/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G..
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe sono state confermate le condanne - rispettivamente a nove mesi ed un anno di arresto - inflitte il 05/04/2004 a LC SA ed LI UC dal Tribunale di Napoli in rito abbreviato per plurime violazioni di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in continuazione (per altri analoghi episodi era stata dichiarata la prescrizione). Ricorrono per cassazione i difensori, con gravami che investono i medesimi punti della decisione. Anzitutto viene censurato il mancato rilievo della prescrizione che sarebbe maturata, per alcuni dei fatti residui, nelle more del giudizio di appello. Secondo il giudice "a quo", trattandosi di reato continuato, la decorrenza doveva essere fissata al momento della cessazione della serie criminosa (18/05/2001 per LC, 21/11/2002 per LI), onde il termine prescrizionale non era (e non sarebbe neppure oggi) maturato. Il primo ricorrente censura la decisione invocando il principio della scissione del reato continuato nelle sue componenti quando ciò giovi al reo;
il secondo rileva che il vincolo ex art. 81 c.p. non era contemplato dalla originaria contestazione, sicché anche il giudice di appello - come già quello di primo grado - doveva previamente prendere atto della prescrizione di ciascun singolo reato, non potendo passare al riconoscimento della continuazione, che presuppone una valutazione di merito preclusa dall'art. 129 c.p.p.. Il ricorso nell'interesse del LC censura inoltre la sommaria e generica valutazione delle prove in ordine ai singoli episodi contestati. Entrambi i ricorrenti denunciano l'erronea ed immotivata affermazione dell'inosservanza del divieto di "associarsi" a pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione, che non teneva conto dell'occasionalità delle frequentazioni accertate e dell'inesistenza di stabili relazioni interpersonali. Infine, vengono censurati per vizi della motivazione ed erronea applicazione di legge il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione delle pene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, va osservato che, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 144 del 27 luglio 2005, convertito nella L. n. 155 del 31 luglio 2005 (il quale ha reso punibile con la reclusione qualsiasi violazione delle limitazioni conseguenti alla sorveglianza speciale quando - come nel caso di specie - sia contestualmente imposto il soggiorno obbligato) era pressoché costante in giurisprudenza l'affermazione che, mentre l'allontanamento dal luogo di coatta dimora integra il delitto di cui alla L. n. 1423 del 27 dicembre 1956, art. 9, comma 2, ogni altra violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione è sanzionata come contravvenzione a norma del comma 1 (cfr., ad es., Cass., Sez. 1^, 05/05 - 08/09/1997, Di Biase). Pertanto, in forza dell'art. 2 c.p., questa è la disciplina applicabile, siccome più favorevole, ai fatti qui giudicati, e ad essa si sono attenuti i giudici di merito, salvo riguardo all'allontanamento dal Comune di Napoli - luogo di soggiorno - da parte del LC il 18/05/2001, che doveva essere sanzionato con la pena della reclusione ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2. A tale erronea qualificazione non è dato porre riparo, atteso il divieto di "reformatio in pejus". Infondate sono le doglianze in tema di estinzione di taluni reati per decorso del tempo. Infatti, per testuale previsione dell'art. 158 c.p., comma 1, ultima parte, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, fermo restando che il "tempo necessario a prescrivere" è quello previsto per i singoli reati unificati ex art. 81 C.P. (Cass., Sez. Un., 24/01 - 15/03/1996, Panigoni ed altri). In altri termini, il momento iniziale del computo è uguale per tutti i reati, ma se questi sono eterogenei il momento finale sarà per ciascuno stabilito secondo le previsioni dell'art. 157 c.p.. Nel caso di specie anche il momento finale è identico,
trattandosi di contravvenzioni punite con l'arresto e tutte quindi soggette al medesimo termine di cui al n. 5 dell'art. citato (tre anni, elevabili a 4 anni e sei mesi per l'intervento di cause interruttive). Nè è consentito sciogliere il vincolo della continuazione in base al principio del "favor rei"; la disciplina del reato continuato è infatti unitaria, e non è quindi possibile, nel momento in cui viene operato il più favorevole computo della pena secondo il criterio del cumulo giuridico previsto dall'art. 81 c.p., eliminare alcuni reati secondo un computo della prescrizione estraneo all'istituto (cfr. Cass., Sez. 5^, 03.03/28.04.2000, Ghionna ed altri).
Per tale motivo la giurisprudenza ha pressoché costantemente affermato che la regola secondo la quale l'inizio del termine prescrizionale coincide con l'esaurimento del reato continuato è applicabile anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non enunciato nella formale contestazione, sia individuato successivamente nella sentenza, dal momento che, ai fini dell'estinzione per decorso del tempo, il reato continuato va considerato in modo unitario, onde la prescrizione non può avere inizio finché sussiste ed è in corso la condotta determinata dall'unitario disegno criminoso (Cass., Sez. 3^, 09/11 - 05/12/1990, Trincherò; Sez. 1^, 18/02 - 04/03/1998, Silvestro;
Sez. 2^, 24.10/10.11.2003, Del Miglio). Il ricorso nell'interesse di LI ha richiamato il diverso orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. Feriale, 02/08 - 27/09/2002, Crivellari) secondo il quale, se la continuazione non è già riconosciuta nella originaria contestazione, l'evidenza della prescrizione di singoli fatti isolatamente considerati impone il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., onde non è più consentito valutare l'eventuale vincolo ex art. 81 C.P. e modificare la decorrenza del termine prescrizionale. La tesi, suggestivamente prospettata, è condivisibile soltanto nel caso in cui il giudice abbia già effettivamente pronunciato la decisione ex art. 129 c.p.p., non potendo a quel punto "recuperare" il reato dichiarato estinto - rispetto al quale i suoi poteri cognitivi sono esauriti - e ritenerlo in continuazione con altri (cfr. Cass., Sez. 1^, 15/04 - 13/09/2002, P.G. in proc. Mattiolo); in ogni altro caso, poiché la continuazione, in quanto istituto di favore, è rilevabile d'ufficio (anche in appello: cfr. Cass., Sez. 2^, 31/10/1990 - 10/06/1991, P.M. in proc. Franzoni), se vi sono elementi per ritenerla e ad essa consegue uno spostamento del termine prescrizionale mancano le condizioni necessarie per "riconoscere" immediatamente l'estinzione del reato e far luogo all'applicazione dell'art. 129. Ciò tanto più quando, come nel caso di specie, la contestazione originaria è stata modificata dalla sentenza di primo grado con il riconoscimento della continuazione, che non ha formato oggetto di gravame e vincola perciò il giudice di appello (cfr., per i limiti di applicabilità del principio invocato dal ricorrente, Cass., Sez. 3^, 05.03/06.04.2004, Tali). Manifestamente infondate e generiche sono le doglianze avanzate nell'interesse del LC quanto alla valutazione delle prove;
il giudice "a quo" ha risposto alle doglianze prospettate con l'appello, concernenti le violazioni dell'obbligo di pernottare in casa, e le osservazioni formulate al proposito sono puntuali e dettagliate, ne' il ricorso contiene specifici spunti critici.
Le comuni censure in ordine alla frequentazione di pregiudicati sono infondate. Infatti, le prescrizioni accessorie al provvedimento impositivo della sorveglianza speciale, indicate alla L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 3 e soggette, in caso di inosservanza, alla sanzione di cui al successivo art. 9, comma 1, sono costituite dal generico obbligo di "non dare ragione di sospetti" e dallo specifico divieto di "associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne". Ne consegue che, pur al di fuori di relazioni con carattere di stabilità e di comportamenti connotati da abitualità, l'incontro con pregiudicati può integrare il reato purché assuma carattere di ripetitività tale da cagionare allarme nell'autorità di P.S. e da costituire sintomo di quella pericolosità sociale al cui controllo sono preordinate le misure di prevenzione (cfr. Cass., Sez. 1^, 22.09/03.12.1999, Russo;
24/11 - 23/12/1999, Doronzo;
13/03 - 22/05/2000, Sgobba). A tale principio si è correttamente richiamato il giudice "a quo", e la ripetitività delle frequentazioni - in sè non contestata - risulta dalla semplice lettura del capo d'imputazione.
Quanto infine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione indicando gli elementi ritenuti determinanti nella valutazione (precedenti penali e ripetizione protratta della condotta illecita); ha altresì rilevato che gli imputati sono entrambi recidivi (con reiterazione nel quinquennio), ma LI ha precedenti anche specifici, e ciò giustifica la pena più elevata rispetto a quella inflitta al LC. I ricorrenti non indicano alcun elemento di segno opposto rappresentato e non considerato dal giudice di merito;
manifestamente infondata è l'affermazione, contenuta nel ricorso del LC, secondo cui i due imputati sarebbero stati "accomunati in una valutazione unitaria", essendo stata invece evidenziata la ragione del differente trattamento. I ricorsi vanno perciò respinti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2005