Sentenza 16 marzo 2006
Massime • 1
Il rifiuto di cui all'art. 328 cod. pen. si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell'atto medesimo. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il suddetto reato nell'omessa notificazione da parte di un ufficiale giudiziario di atti giudiziari che avrebbero dovuto essere restituiti senza ritardo all'autorità procedente o alla parte privata richiedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2006, n. 17570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17570 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/03/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 752
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 27255/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SO, n. a Nocera Inferiore il 27 marzo 1955;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 10 giugno 2005;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Salerno, su appello ex art. 310 c.p.p., del Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore del 7 maggio 2005 - con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio nei confronti dell'ufficiale giudiziario ZA SO per il reato di cui all'artt. 81 c.p., e art. 328 c.p., comma 1 -, in riforma di detta ordinanza, applicava al ZA la misura stessa per la durata di un mese.
Più specificamente, era stato contestato al ZA il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di ufficiale giudiziario in servizio presso l'UNEP di Nocera Inferiore, ometteva, senza giustificato motivo - nonostante ripetuti solleciti da parte del dirigente dell'Ufficio - di provvedere alla notifica di atti giudiziari, specificamente indicati, sia in materia civile che in materia penale, che, per ragioni di giustizia, avrebbero dovuto essere restituiti senza ritardo alla autorità giudiziaria o alla parte privata richiedente con le relazioni di notificazione. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione l'indagato per mezzo del difensore, che deduce la erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per difetto di prova della consapevolezza da parte dell'indagato di rifiutare indebitamente atti che, per ragioni di giustizia, dovevano essere compiuti senza ritardo, nonché per mancanza della condotta oggettiva tipica del reato (consistente nel rifiuto e non nella mera omissione di atti). Nel caso, le omissioni di atti contestate al ZA erano dovute al carico di lavoro dell'ufficio UNEP di Nocera Inferiore, come segnalate dallo stesso ZA ai suoi superiori. Non tutte le notificazioni richieste rimanevano inevase: ciò che poteva dimostrare, al più, la colpa dello stesso, intesa come mancanza di capacità organizzativa o come obiettiva impossibilità di svolgimento della mole di lavoro assegnato. Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza del dolo del reato, sia dal carattere non occasionale dei comportamenti omissivi, sia dalle segnalazioni innumerevoli dei comportamenti del ZA, provenienti da diversi uffici del circondario sia, infine, dal fatto che le segnalazioni avevano riguardato sempre e soltanto l'indagato. D'altra parte, il reato contestato si configura quando il pubblico ufficiale rifiuti un singolo atto e non una molteplicità di atti.
Questa Corte deve verificare preliminarmente se nel caso di specie sia applicabile il disposto della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, anche in assenza del difensore della parte privata in udienza,
come nel caso di specie. Al quesito deve darsi risposta negativa, come già statuito da altre pronunce di questa sezione, in considerazione del fatto che la norma anzidetta non richiama l'art.311 c.p.p., comma 4, norma speciale per il procedimento incidentale,
bensì l'art. 585 c.p.p., comma 4, il quale è dettato per il giudizio ordinario di cognizione davanti al Tribunale a seguito di dibattimento. Nè potrebbe ritenersi che il richiamo all'art. 585 c.p.p., sia stato fatto dal legislatore per definire l'ambito e la portata dei motivi nuovi, perché tale norma non definisce ne' l'ambito ne' la portata di tali motivi. D'altra parte l'art. 311 c.p.p. prevede che la Corte di Cassazione decida i procedimenti de libertate entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, in linea con la generale impronta di celerità prevista per tutti gli adempimenti in tema di giudizio incidentale sulla libertà, non rilevando che si tratti di termine ordinatorio, perché ciò non significa che il termine non debba essere rispettato nei limiti del possibile, in armonia con tutti i principi fissati per il procedimento, che non tollera ritardi.
Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso non sia ammissibile, perché con esso si propongono censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nei suoi profili oggettivi e soggettivi, e, in definitiva, l'apprezzamento del materiale probatorio ai fini del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza, aspetti rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censura logiche, siccome basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza (il dolo del reato contestato, tra l'altro, è generico). È precluso, in altri termini, alla Corte di legittimità operare una nuova valutazione del fatto valutazione rispetto a quella del giudice di merito se questa sia, come nella specie, logicamente motivata.
Il Tribunale ha ritenuto del tutto ragionevolmente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia per la notevole mole di atti non notificati - risultanti dai registri dell'ufficio - assegnati al ZA, sia per la deposizione, in sede di sommarie informazioni, della dirigente dell'ufficio UNEP di Nocera Inferiore, ES NA, la quale ha riferito che tutti gli atti di cui si era accertata la mancata notificazione rientravano nella competenza dell'indagato e che la quasi totalità delle doglianze degli operatori di giustizia interessati alle omesse notificazioni riguardava atti della zona di Pagani cui era addetto il ZA e non atti di competenza di altri ufficiali giudiziari, con carico di lavoro per tutti uguale (il che lasciava ritenere prive di fondamento tutte le deduzioni difensive e, in particolare, quella sulla insostenibilità del lavoro gravante sull'ufficio, e, segnatamente, sul ZA). Secondo la dirigente, il ZA non solo era rimasto indifferente in ordine alle numerose e reiterate sollecitazioni di compiere le notificazioni degli atti, con grave pregiudizio per l'attività giudiziaria, ma si era rifiutato di restituire cedole di atti da lui notificati in ritardo rispetto alla scadenza di termini e, addirittura, di restituire molti degli atti non notificati per la redistribuzione ad altri ufficiali giudiziari.
Il Collegio ha anche correttamente affermato che il "rifiuto" di cui all'art. 328 c.p., secondo la giurisprudenza di questa Corte, non si verifica solo a fronte di una richiesta o di un sollecito, ma anche quando sussista una urgenza sostanziale impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assume valenza di rifiuto dell'atto medesimo. Anche sull'elemento soggettivo, il Tribunale ha motivato congruamente e in modo immune da censure di logicità, sottolineando la configurazione del dolo come generico, nonché l'inerzia del ZA in ragione del numero delle notifiche che risultano omesse e del vasto arco temporale delle sue condotte, elementi considerati giustamente come significativi della consapevolezza del suo indebito operare, inteso come contrario ai doveri di ufficio.
Manifestamente infondato è poi il motivo secondo cui il reato si configurerebbe con il rifiuto di un singolo atto e non di una molteplicità di atti. Al ZA è stato contestato il reato continuato per avere omesso di notificare singoli atti, laddove ogni episodio è espressione di consumazione di un diverso delitto. D'altronde l'argomento della reiterazione è utilizzato dal Tribunale come dato importante, tra gli altri, ai fini della verifica della sussistenza del dolo, senza riferimento alcuno all'elemento oggettivo del reato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006