Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6270
CASS
Sentenza 2 maggio 2002

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Ai fini della parziale esenzione contributiva prevista dall'art. 9 decreto legge n. 367 del 1990, convertito nella legge n. 31 del 1991, in favore delle aziende agricole aventi diritto, nel decennio 1981 - 90, per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, alle provvidenze regionali di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), legge n. 590 del 1981, la sanatoria di cui all'art. 18, comma diciottesimo, legge n. 724 del 1994 (in base alla quale, qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende, il diritto alle agevolazioni è definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 legge n. 15 del 1968, a suo tempo prodotte dalle aziende interessate) trova applicazione solo per le aziende che abbiano presentato all'epoca la domanda di esenzione contributiva e non anche per le aziende che abbiano inoltrato tale istanza solo successivamente all'entrata in vigore della detta sanatoria, limitandosi ad allegare la dichiarazione sostitutiva in relazione al periodo precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6270
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6270
    Data del deposito : 2 maggio 2002

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