Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8067 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 8067/0 pagaments e SEZIONE TERZA CIVILE insunnisgo Composta dagli Ill.m gg.ri anon tive R.G.N. 21341/98 Dott. Vittorio Presidente 1644/99 Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere 18560 Cron. PERCONTE LICATESE Dott. Renato 2927 Rep. Consigliere Ud. 18/01/01 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CARAZIONE UFFICIO CODE Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 O dal Sig. 3005 per diritti L. il 14 GIU. 2001 SENTENZA IL CANCELLIE sul ricorso proposto da: MI IE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato STAFFA CANCELLERIA NICOLA, che lo difende unitamente all'avvocato CAMERIERI FAUSTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
HELVETIA ASSIC SPA;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 01644/99 proposto da: 2001 COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI'' HELVETIA * R 93 Rappresentanza e Direzione per L'Italia, in persona del 1 Roberto Lott, suo procuratore Speciale dott. elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFORO AS COLOMBO 440, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè
contro
MI IE;
intimato avverso la sentenza n. 614/98 della Corte d'Appello di GENOVA, TERZA SEZIONE CIVILE emessa il 19/3/1998, depositata il 18/07/98; RG. 1302/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Bruno udienza del 18/01/01 dal DURANTE;
udito l'Avvocato GOFFREDO BARBANTINI (per delega Avv. F. Camerieri); udito l'Avvocato FRANCESCO AS;
udito il P.M.j in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Вяльні RO IE convenne innanzi al tribunale di Ge- nova la compagnia di assicurazioni Helvetia, con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione "multi 2 rischi persone", per ottenerne la condanna al pagamento nel dell'indennizzo in relazione al sinistro stradale, quale aveva riportato fratture e trauma cranico. La compagnia convenuta, costituitasi in giudizio, eccepi - tra l'altro deila prescrizione diritto all'indennizzo. Il tribunale accolse l'eccezione e la corte di ap- pello di Genova, con sentenza resa il 19.3.1998, riget- tò il gravame proposto dal RO. Considerò la corte che, se era vero che il termine prescrizionale non poteva decorrere dal sinistro, era pur vero che decorreva dal ricovero in ospedale e dalle prime diagnosi, essendo fin da tale momento emersa l'esistenza di lesioni che comportavano, oltre ad un periodo di invalidità temporanea, postumi invalidanti di natura permanente, con la conseguenza che era abbon- dantemente decorso;
che a nulla rilevava la possibilità di rivolgersi ad un collegio di medici per la soluzione controversia, posto che l'assicurato non se nedella era avvalso e la prescrizione sarebbe corsa egualmente. Avverso tale sentenza, notificata il 2.10.1998, il RO ha proposto ricorso per cassazione, fondato su Bonusur quattro motivi, notificando l'1.12.1998, e ricorso in- tegrativo contenente l'esposizione sommaria dei fatti di causa, asseritamente omessa nel ricorso precedente 3 per errore materiale, notificato il 16.12.1998. La com- pagnia assicuratrice ha resistito con controricorso;
ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi;
ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti in quanto proposto contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Il ricorso notificato 1'1.12.1998 non contiene una parte a sé stante dedicata alla esposizione sommaria dei fatti di causa. Tanto, peraltro, non basta a renderlo inammissibi- secondo l'orientamento mitigatore della giurispru- le;
denza, che si condivide, una tale sanzione può essere applicata se neppure lo svolgimento dei motivi offre elementi che consentano una cognizione chiara e comple- ta dei fatti che hanno generato la controversia, delle vicende del processo e delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato (ex plurimis Cass. 3.10.1997, n. 9656), rimanendo esclusa per il principio di autosuffi- cienza del ricorso soltanto la possibilità di ricorrere OM fonti ad altre parti o ad altri atti del processo (ex pluri- mis Cass. 11.3.1995, n. 2867). Ai fini di una più esatta configurazione del requi- avvertire che l'esposizione dei fatti sito occorre all'individuazione del contenuto funzionale 4 1 dell'impugnazione, e pertanto deve ritenersi limitata ai fatti indispensabili per intendere l'oggetto della medesima (Cass. 8.9.1997, n. 8711). Senonchè nella specie dallo svolgimento dei motivi non è possibile risalire in alcun modo ai fatti di cau- sa neppure nella dimensione necessaria per la completa conoscenza del contenuto delle censure proposte. Consapevole dell'omissione, il RO ha ritenuto di potere ovviare, notificando in data 16.12.1998, quando il termine per ricorrere era scaduto (la senten- za è stata notificata il 2.10.1998), ricorso integrati- vo. Tale ricorso è inammissibile in quanto intempestivo seppure potesse parificarsi ad una memoria, secondo e, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 30.4.1985, n. 2774; Cass. 29.4.1981, n. 2598) non risulterebbe sanato il vizio concernente il ricorso precedentemente notifi- OM cato. In conclusione, i ricorsi notificati 1'1.12.1998 ed il 16.12.1998 sono inammissibili. Il ricorso incidentale è condizionato e rimane as- sorbito. Concorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
5 La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibili il ricorso 1.12.1998 ed il ricorso integrativo 16.12.1998; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
compensa le spese del giudizio di cassa- zione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 18.1.2001. Il Presidente Il Consigliere est. диганы Vitonio druva Вчино IL CANCELLIERE 01 Giovanni AM Depositata in Cancelleria oggi, li 146IU, 2001 CA IL CANCELLIERE C1 एप 250.00040000 Giovanni AM R O C TOT: 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Seite Registrato in data 35384..... versate 149.77 CENTOQUARANTANOVE/77 p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPP Responsabile Servizic Atti Gludi: (DM. RACCICHINI) Danger 6