Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2002, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN0 2 4 14/02 REPUBBLICA ITAIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 22574/99 Consigliere 1168/2000 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 5705 Dott. IO LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 31/10/01 Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: TI RD, IE IO, DE ON IE, ...... BI AN, TR TO, LA RE, CC RA, TA GI, NA PO, LA RD, ZZ OR, UT AN, OR TO, D'BB IO, RR LU, IC LI IA, AP OV, SA RA, EL RO, LA CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA, AN DE FEO, giusta delega in atti;
2001 4200
- ricorrenti -
1-
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA;
intimato e sul 2° ricorso n° 01168/00 proposto da: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TI RD, IE IO, DE ON IE, ' BI AN, TR TO, LA RE, CC RA, TA GI, NA PO, LA RD, ZZ OR, UT AN, OR TO, D'BB IO, RR LU, IC IA LI, AP OV, SA RA, EL RO, LA CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIANO SPAGNOLO VIGORITA, AN DE FEO, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3954/98 del Tribunale di BARI, depositata il 03/12/98 R.G.N. 1617/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -2- udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI;
.. udito l'Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sosituto Procuratore Generale Dott. OV GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale ed assorbito il ricorso principale. -3- Svolgimento del processo ON NI e altri trentatre “giudici di pace" in servizio dal 1° maggio 1995 presso la sede giudiziaria di Bari, con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, depositato il 5 luglio 1996, convenivano in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia, chiedendo l'accertamento del loro diritto alla corresponsione della indennità prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n.27 a favore dei magistrati ordinari (pari a lire 1.295.277 mensili), con conseguente condanna del Ministero al pagamento, in favore di ciascuno di loro, della somma di lire 19.429.155 sino al 30.6.1996, nonché delle mensilità maturate successivamente, oltre danno da svalutazione e interessi. In via subordinata chiedevano la remissione della questione の alla Corte costituzionale. Il Ministero convenuto eccepiva la incompetenza per materia del Pretore, giudice del lavoro, e, in subordine, l'incompetenza per valore, nonchè per territorio (riguardo ad alcuni ricorrenti) dello stesso giudice. Nel merito, sosteneva che l'attività dei giudici di pace consisteva in un "servizio onorario" per il quale non competeva l'indennità richiesta. Il Pretore, con sentenza del 13/6/1997, accoglieva la domanda. Proponeva appello il Ministero e il Tribunale di Bari, con sentenza in data 3 dicembre 1998, affermata la competenza per materia del Pretore quale giudice del lavoro (con conseguente infondatezza della eccezione di incompetenza per valore pure sollevata dall'appellante) e dichiarata, tuttavia, la incompetenza territoriale del Pretore del lavoro di Bari in relazione alle domande formulate da alcuni dei ricorrenti ( DI OV, IL IO, CE MA, UL IN, Di OV MM, TA GI, ZO ME, AN AN, CA CE, AM IO, LA RG, NO FR, De SC FF e Di 3 CA IN) ha accolto nel merito la impugnazione, rigettando per l'effetto le domande proposte dagli altri giudici di pace. Al riguardo, il giudice del gravame ha osservato che, pur dovendosi qualificare i giudici di pace come magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, tale appartenenza non è condizione sufficiente a far ritenere loro attribuibile la indennità di cui all'art.3 della legge n.27/81, in quanto la dizione “magistrati ordinari” contenuta nella norma, come autenticamente interpretata dall'art.1 della legge n.425/84, è da riferire esclusivamente ai magistrati ordinari cosiddetti “togati” e non pure a quelli onorari come i giudici di pace. Difatti: a) ogni qualvolta la indennità giudiziaria è stata estesa ad altre categorie (magistrati amministrativi, personale dirigente delle cancellerie e segreterie giudiziarie, giudici popolari delle Corti d'assise), ciò è avvenuto attraverso specifiche disposizioni di legge;
b) per i giudici di pace, il legislatore ha predisposto una indennità corrispettiva della funzione svolta, rapportata al numero di provvedimenti stilati e al numero delle udienze tenute, dettando una disciplina economica completa e in tutto speciale rispetto a quella dei magistrati togati;
c) l'indennità giudiziaria, essendo prevista in misura annua ed essendo corrisposta mensilmente, presuppone una prestazione resa in modo continuativo e professionale nel corso di ciascun anno e pertanto mal si concilia con un impegno, qual è quello reso dal giudice di pace, per il quale sono assenti i suddetti caratteri;
4) esistono differenze fondamentali tra il rapporto di lavoro dei magistrati togati e quello dei magistrati onorari. ON NI, LV RI, DI De NA, IO BI, IT TR, ED ZZ, FR IA, IU TA, PO RE, ON AP, OR RI, IO AP, RT RI, EN D'BB, GI FE, LI AN IC, OV IC, FR NE, 4 SA LL, IC PA ricorrono per la cassazione di questa sentenza con quattro motivi. Il Ministero di Grazia e Giustizia resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, al quale resistono i ricorrenti in via principale. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perché proposti contro la stessa sentenza (art.335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 12 delle preleggi in relazione all'art.3 legge 19.2.1981 n.27 (art.360 n.3 c.p.c.). Assumono che, appartenendo i giudici di pace all'ordine giudiziario (come prevede 9 la legge istitutiva n.374 del 1991), torna ad essi applicabile l'art.3 legge n.27/81, in quanto autenticamente interpretato dall'art.1 legge n.425 del 1984 nel senso che “..l'indennità in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario”. Del resto, anche dalle norme costituzionali (artt. 101, 102, 104, 106, 107 Cost.) emerge con chiarezza che il giudice di pace è un magistrato ordinario e che appartiene dell'ordine giudiziario. Il Tribunale di Bari è pertanto sicuramente incorso nella violazione dell'art. 12 preleggi, perché, nonostante il chiaro ed univoco significato dell'espressione "magistrati dell'ordine giudiziario" contenuta nella norma di interpretazione autentica, ha arbitrariamente inteso ricercare la volontà storica del legislatore, per nulla coerente con il significato immanente della norma stessa, reso palese dalla sua formulazione letterale. Con il secondo motivo e con deduzione di violazione dell'art. 15 delle preleggi in relazione all'art. 11 legge n.374/1991 (art.360 n.3 c.p.c.) i ricorrenti assumono che è irrilevante il fatto che l'art.11 della legge n.374/91 non menzioni espressamente l'indennità giudiziaria, in quanto il diritto dei giudici di pace a percepirla deriva da 5 una legge anteriore (appunto l'art.3 legge n.27/81) che disciplina in via generale la materia e che deve, dunque, trovare applicazione in tutte le fattispecie riconducibili alla medesima disciplina. Del resto il Consiglio di Stato (sent. n.1004 del 1995) ha precisato che la indennità in parola non ha natura retributiva, sicchè la stessa è pienamente compatibile con lo "status giuridico" - di magistrato onorario proprio del giudice di pace. In sostanza, secondo i ricorrenti, il Tribunale ha respinto la domanda sull'errato presupposto della abrogazione tacita dell'art.3 legge n.27/81 ad opera della successiva legge n.374/91; e ciò nonostante non sia ravvisabile alcuna incompatibilità tra i due provvedimenti normativi. Con il terzo motivo e con denuncia di vizi di motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) si assume che gli argomenti utilizzati dal Tribunale per attribuire al silenzio del legislatore del 1991 un significato contrario alla tesi sostenuta in ricorso, oltre a non essere coerenti con l'art. 15 delle preleggi, sono, per un verso,insufficienti, per altro verso illogici, perché numerose pronunce hanno riconosciuto ai giudici di pace il diritto a percepire la indennità di cui trattasi, mentre gli interventi legislativi menzionati dal giudice di appello si sono resi necessari per attribuire la indennità a soggetti che altrimenti non ne avrebbero avuto diritto, non rientrando nella categoria dei “magistrati dell'ordine giudiziario”. Con il quarto motivo i ricorrenti, in via subordinata, propongono eccezione di illegittimità costituzionale delle norme della legge n.374/91 per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. osservando, in primo luogo, che i giudici di pace sono applicati continuativamente ed istituzionalmente ad attività giurisdizionale al pari del magistrato ordinario (o togato, o di carriera) e risultano a questo "notevolmente assimilati" (circolare 20.9.1995 Cons. Sup. Magistratura); in secondo luogo – e con riferimento alla figura, anch'essa onoraria, del giudice conciliatore che sarebbe ingiustificato non attribuire l'indennità, a suo tempo riconosciuta al giudice di 6 conciliatore, anche al giudice di pace, la cui figura, rispetto a quella del primo, risulta dalla legge notevolmente potenziata quanto alla competenza, ai requisiti per la nomina, ai doveri e controlli disciplinari, alla sorveglianza esercitata dal CSM;
in terzo luogo che i giudice di pace, pur non inquadrati in un rapporto di pubblico impiego, svolgono un pubblico servizio istituzionale, organizzato e continuativo, con conseguente applicabilità dell'art.36 Cost., sicuramente operante per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, proposto per l'ipotesi in cui sia ritenuto fondato il ricorso principale, il Ministero di Grazia e Giustizia, denunciando violazione delle norme sulla competenza, in relazione all'art. 409 c.p.c. (art.360 n.2 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere il giudice di appello affermato la competenza del giudice del lavoro e non invece quella del giudice ordinario - nella specie il Tribunale, competente per ragioni di valore così come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.11272 del 1998. Il ricorso incidentale, anche se condizionato all'accoglimento del ricorso principale, deve essere esaminato per primo in quanto propone una questione pregiudiziale di rito. Invero, con la recente pronuncia n.212 del 23 maggio 2001, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo il quale “quando la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua 7 eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, primo comma, disp. - att.cod. proc. civ.) - non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti". Il ricorso del Ministero è fondato e, ai fini del suo accoglimento, è sufficiente il richiamo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, nell'esaminare identica questione, hanno affermato che la controversia avente ad oggetto la spettanza ai giudici di pace dell'indennità giudiziaria prevista dall'art.3 della legge 19 febbraio 1981 n.27 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le regole generali della competenza per valore, con esclusione della competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro (Cass. S.U. 9 novembre 1998 n.11272). In applicazione di tali regole è certo che la presente controversia doveva essere decisa in primo grado dal Tribunale, in quanto, per quel che risulta dagli atti di causa, l'importo delle somme complessivamente domandate dai giudici di pace ricorrenti, considerando la durata (quadriennale) dell'incarico in relazione alla quale le stesse erano state richieste, superava come peraltro ritualmente eccepito dal Ministero - la competenza per valore all'epoca (prima cioè che la norma venisse convenuto abrogata, con decorrenza dal 2 giugno 1999, dall'art.48 del d.legisl. 19 febbraio 1998 n.51)attribuita dall'art.8 c.p.c. al Pretore. Pertanto, la sentenza impugnata, che ha erroneamente ritenuto la causa correttamente introdotta davanti al Pretore, deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., e, in applicazione del secondo comma della stessa norma, va dichiarata la competenza del Tribunale di Bari. L'accoglimento del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del ricorsc principale. 8 Ravvisa la Corte la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito quello principale;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la competenza del Tribunale di Bari. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Давл Junim. Pradong mani е ее IL CANCELLIERE Deposit B. 2002in Cancelleria oggi, IL CANCELLIERE DI BOLLO, DI , TASSA SENSI DELL'ART. 10 OGNI SPESA POSTA 533 . IM N DA 11-8-73 REGISTRO, E DA ESENTE AI E DIRITTO G LEG ELLA O D 9