Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
In materia di patrocinio dei non abbienti, per la partecipazione del difensore a udienze dibattimentali o camerali (anche quelle in cui la trattazione è svolta dal P.M. o da altri difensori) i compensi vanno liquidati secondo quanto previsto dal n. 5 della tabella allegata al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 di approvazione della tariffa professionale; per la partecipazione alle udienze dove venga svolta solo attività istruttoria, vanno liquidati i compensi secondo il n. 4 della tabella medesima, e per la partecipazione alle udienze di mero rinvio l'attività defensionale deve essere retribuita ai sensi del n. 2 della citata tabella (compensi per esame e studio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2005, n. 40041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40041 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 16/03/2005
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - N. 594
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 017592/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AMATO FAUSTO MARIA N. IL 28/05/1966;
avverso SENTENZA del 28/01/2004 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il tribunale - giudice monocratico - di Palermo, con provvedimento del 3 ottobre 2003, liquidava la somma di euro 364,5 per competenze, di euro 966,84 per onorari, oltre il 10%, all'avv. Fausto Maria Amato, per l'attività professionale svolta in favore di NO Sammarco, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, distinguendo, nell'ambito della partecipazione alle udienze, tra le udienze di mero rinvio, con onorario da liquidarsi applicando il n. 2 della tabella allegata alla tariffa penale di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, udienze in cui viene svolta attività istruttoria, con onorario da liquidarsi applicando il n. 4 della tabella, e udienze di partecipazione e discussione orale soltanto per le quali va fatta applicazione dal n. 5 dell'anzidetta tabella.
2 - Veniva proposta opposizione che il presidente del tribunale, con ordinanza del 28 gennaio 2004, rigettava, osservando che il rinvio, parzialmente ricetti zio, alla procedura per la liquidazione dei compensi agli avvocati stabilita dalla legge sui compensi professionali consente il richiamo si la giurisprudenza formatasi su quelle norme, giurisprudenza che attribuisce al professionista, che reclama il pagamento della parcella o la più esatta determinazione di essa, l'onere di dimostrare i presupposti della sua pretesa, che lo speciale procedimento previsto dalla L. 13 giugno 1942, n. 974, artt. 29 e 30, ha soltanto lo scopo di consentire una più rapida e pronta decisione della controversia, ma non sottrae il giudizio, ne' sotto il profilo sostanziale, ne' sotto quello processuale, alle comuni norme circa l'onere di fornire in concreto la prova delle proprie pretese, con il corrispondente dovere del giudice di provvedere, entro i limiti della domanda, in base alle prove offerte, nella fattispecie solamente enunciate in relazione all'attività professionale svolta, ma non dimostrata nella sua entità e rilevanza.
3 - L'avv. Fausto Maria Amato ricorre per Cassazione e, nel riproporre quanto già eccepito nell'opposizione al provvedimento di liquidazione, in ordine alla distinzione tra le udienze ai fini della liquidazione, ex n. 2 o ex n. 4 o ex n. 5 della tabella allegata alla tariffa penale, osservava che, "a fronte delle argomentazioni indicate nella opposizione, il giudice di quest'ultima si è limitato a rigettare la stessa in nulla argomentando circa la enunciata violazione di legge - 3^ motivo - esclusivamente rilevando la mancata produzione dei verbali di causa, del tutto irrilevante per il dedotto vizio e, al più, rilevante per gli altri motivi di opposizione relativi alla esatta ricostruzione dell'attività effettivamente espletata dal difensore".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è infondato.
a - Premesso che, come è ormai noto, le SS.UU., con la sentenza 28 maggio 2003/10 giugno 2003, Pellegrino, hanno affermato la ricorribilità per Cassazione, ex art. 111 Cost., del provvedimento del tribunale o della Corte di appello, adottato decidendo sul ricorsa proposto dal difensore avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dall'autorità giudiziaria competente;
e, premesso, inoltre, che l'unico motivo di ricorso ammissibile è quello di "violazione di legge", con esclusione del vizio di motivazione, salvo che si versi in ipotesi di motivazione totalmente mancante o meramente apparente, è lo stesso difensore, a ben vedere, che, ammettendo che i "verbali di causa - la prova di determinate attività difensiva erano, al più, rilevanti per il primo e per il secondo motivo dell'opposizione", riconosce che la pretesa del tribunale era secundum e non contra legem.
b - Non può, peraltro, non riconoscersi quanto al terzo motivo, che al giudice dell'opposizione era stata devoluta una pura questione di diritto, la questione della interpretazione dei nn. 2, 4 e 5 della tabella allegata alla tariffa penale, che prescindeva dall'onere di particolari produzioni documentali;
, avendo il giudice monocratico accertato, indicandone le date, la partecipazione a determinate udienze e non avendo l'allora opponente nulla obiettato al riguardo, salvo la questione di diritto.
c - Ebbene, deve ritenersi che il provvedimento impugnato si sia pronunciato, su questa questione, implicitamente, ma con chiarezza, ritenendo assolutamente corretta la distinzione che il giudice monocratico aveva mutuato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata anche dal ricorrente, giurisprudenza che, iniziata con la sentenza Cass., 29 novembre 2001, Barbagallo, è stata ribadita da Cass. 13 marzo 2002, Galletta, da Cass., 22 aprile 2004, Messuti, e da altre sentenze ancora, sicché può dirsi che l'orientamento della Corte di Cassazione, sul punto, sia nei termini in cui lo ha sintetizzato il giudice monocratico e in cui, implicitamente, lo ha fatto proprio il presidente del tribunale. d - Va ribadito, quindi, che "in materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, per la partecipazione del difensore ad udienze camerali, o dibattimentali di discussione devono liquidarsi i compensi previsti dal n. 5 della tabella allegata alla tariffa professionale approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, con la precisazione che l'onorario va corrisposto per ogni udienza di discussione, anche per quelle in cui la trattazione è svolta dal Pubblico Ministero o da difensori diversi".
"Per la partecipazione alle udienza dove venga svolta solo attività istruttoria, devono, invece, liquidarsi i compensi di cui al precedente n. 4 della tabella, che riguarda tutte le attività difensive che si svolgono nella fase preprocessuale nonché tutte le attività istruttorie che si svolgono nella fase propriamente processuale".
"Per la partecipazione, infine, alle udienze di mero rinvio, l'attività difensionale è retribuita soltanto ai sensi del n. 2 della tabella, che prevede i compensi per esame e studio prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di consiglio o dibattimentale".
e - Queste affermazioni costituiscono la "traduzione" logico/giuridica dei nn. 2, 4 e 5 della tabella, risultando dalle disposizioni articolate in quei numeri che la partecipazione alle attività di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte nel dibattimento, è elencata nel n. 4 mentre il n. 5 contempla esclusivamente l'onorario per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali, discussione va precisato, che non è esclusivamente la discussione finale.
Non possono esservi, infatti, dubbi di sorta sul fatto che, come sottolinea il ricorrente il n. 5 comprenda anche la eventuale discussione delle questioni incidentali, ex art. 478 c.p.p., delle questioni pregiudiziali, ex art. 479 c.p.p., e delle questioni preliminari di cui all'art 491. c.p.p., dubbi, peraltro, non autorizzati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale si è limitata a ritenere liquidabile ex n. 5 l'onorario per la partecipazione alle udienze di discussione, non escludendo la partecipazione alle udienze in cui si abbia la discussione di quelle particolari questioni.
E siffatti dubbi, non sono ragionevolmente concepibili sia perché la discussione di tutte queste questioni può impegnare tanto quanto la discussione finale, sia, soprattutto, perché il n. 5 della tabella parla di discussione orale e il legislatore nel codice, se usa il termine discussione" per la "discussione finale" - capo 5^ del libro settimo -, lo usa anche per le questioni incidentali (il giudice le decide "previa discussione nei modi previsti dall'art. 491 c.p.") e per le questioni preliminari (le questioni preliminari sono discusse dal P.M. da un difensore par ogni parte privata e la discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni) ed è innegabile che le questioni pregiudiziali - per le quali il termine discussione non appare - possano esigerla per accertare, in contraddittorio, ai fini dalla eventuale sospensione del processo - la cui relativa ordinanza è ricorribile per cassazione - se davvero "la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile amministrativa di particolare complessità" .
D'altro canto, non è senza significato che il legislatore, allorché tratta della discussione che precede la deliberazione della sentenza, usi, come si è visto, l'espressione "discussione finale", segno evidente della consapevolezza che il codice prevede altre, ben individuate, occasioni di discussione processuale. Per vedersi riconosciuto il diritto al relativo onorario il difensore deve, ovviamente, fornire la prova della discussione di queste questioni, donde l'esattezza di quanto, in tema di prova della attività dispiegata dal difensore, affermato dal presidente del tribunale nel provvedimento impugnato.
f - Quanto, infine, all'onorario per le udienze di mero rinvio - aspetto della questione che, nell'economia del ricorso, risulta quello che più preme al ricorrente - non può negarsi che porre queste udienze sullo stesso piano o di quelle in cui si forma la prova - n.
4 - o di quelle in cui v'è discussione - n.
3 - sia contro il comune sentire prima ancora che contro il diritto, sicché la concreta, incontestabile, insignificanza della eventuale partecipazione a tali udienze nella specie ben cinque - legittimamente va remunerata applicando il n. 2 della tabella, ponendo l'accento sull'esame e studio "prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale", non potendo definirsi udienza di partecipazione in seno tecnico, rilevante ai fini del n. 5 della tabella, l'udienza in cui il processo non compia alcun passo in avanti - e il processo è, per definizione, iter, svolgimento - e, quindi, non potendo liquidarsi per queste udienze lo stesso, maggiore, onorario previsto, con ragionevolezza, per in partecipazione alle udienze di cui ai nn. 4 e 5 della tabella.
3 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dalle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2005