Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 150
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Sentenza 10 gennaio 2003

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Il decreto camerale con il quale la Corte d'appello decide in sede di reclamo contro il decreto del Tribunale reso sull'impugnazione del provvedimento in materia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443) adottato dalla Commissione regionale per l'artigianato, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto ha natura sostanziale di sentenza, poiché provvede in ordine a diritti soggettivi tra soggetti portatori di diritti contrapposti. Pertanto, con il ricorso, ammesso solo per violazione di legge, il vizio di motivazione può essere fatto valere esclusivamente nel caso di assoluta mancanza o di mera apparenza della motivazione, che integrano una nullità riconducibile all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 150
    Data del deposito : 10 gennaio 2003

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