Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Il decreto camerale con il quale la Corte d'appello decide in sede di reclamo contro il decreto del Tribunale reso sull'impugnazione del provvedimento in materia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443) adottato dalla Commissione regionale per l'artigianato, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto ha natura sostanziale di sentenza, poiché provvede in ordine a diritti soggettivi tra soggetti portatori di diritti contrapposti. Pertanto, con il ricorso, ammesso solo per violazione di legge, il vizio di motivazione può essere fatto valere esclusivamente nel caso di assoluta mancanza o di mera apparenza della motivazione, che integrano una nullità riconducibile all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VA LOSAVIO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, unitamente agli avvocati Paolo Marchini e Fabio Fonzo che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELL'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata. in Roma, Via Banco di Santo Spirito n. 48, presso l'avv. Mario d'Ottavi, che lo rappresenta e difende con l'avv. Cersarino Zuppiroli del Foro di Bologna in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente ricorrente incidentale -
VA NC;
- intimato -
nonché
sul ricorso incidentale proposto da:
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELL'EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in Roma Via Banco di Santo Spirito n. 48 presso l'avv. Mario D'Ottavi, che lo rappresenta e difende con l'avv. Cesarino Zuppiroli del Foro di Bologna in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE e VA NC;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna n. 2885/00 del 28 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 luglio 2002 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l'avv. Sgroi, con delega, e l'avv. Zuppiroli;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso principale e per il rigetto dell'incidentale.
Svolgimento del processo
1 - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. proponeva ricorso alla Commissione Regionale dell'Emilia Romagna avverso l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane di Giovanni NI, esercente l'attività di "bagnino - fornitura di servizi e, attrezzature da spiaggia", deducendo che l'attività esercitata, identificandosi in quella di gestione di "stabilimenti balneari", aveva natura commerciale ed era, pertanto, assoggettata al regime previdenziale ed assistenziale previsto per gli operatori del commercio, ai sensi dell'art. 29, lett. e), legge 3 giugno 1975, n. 160. Il ricorso era respinto, sul rilievo che l'attività in questione aveva ad oggetto la prestazione di servizi di natura non commerciale (sistemazione sulla spiaggia di ombrelloni e sdraio, e loro pulizia e riassetto, oltre ad interventi di vario genere diretti a soddisfare le esigenze dei clienti), le cui caratteristiche si inquadravano perfettamente nella nozione di impresa artigiana fissata dall'art. 3, legge 8 agosto 1998, n. 443.
1.1 - L'INPS ricorreva quindi al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, legge 8 agosto 1985, n. 443. Anche tale gravame era però respinto e esito non diverso aveva il reclamo dell'Istituto alla Corte d'appello di Bologna che, con il decreto indicato in epigrafe, respingeva anche quello proposto in via incidentale agli intimati, censurando la decisione di primo grado per aver disposto la compensazione delle spese di giudizio. Così decidendo la Corte territoriale disponeva l'integrale di delle spese di giudizio quella ulteriore fase.
1.2 - L'INPS chiede la cassazione di tale decreto con due motivi di ricorso illustrati con memoria. La Commissione regionale si oppone all'accoglimento del gravame e propone, a sua volta, ricorso incidentale.
Il NI, al quale il ricorso è stato notificato il 24 maggio 2001, non resiste.
Motivi della decisione
2 - Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due gravami, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
3 - L'affermazione del carattere artigianale dell'impresa esercitata dal NI, contenuta nel provvedimento impugnato, muove dalla premessa:
- che la ricorrenza, nella specie, dei "requisiti dimensionali e organizzativi" dell'impresa artigiana, non era stata mai contestata dall'INPS;
- che l'attività esercitata aveva ad oggetto la sistemazione di ombrelloni e sdraio sulla spiaggia e la loro messa a disposizione dei bagnanti, la pulizia e la cura della spiaggia, oltre ad attività di vario contenuto dirette a soddisfare le esigenze dei clienti;
- che, nell'economia del rapporto, la prestazione dei servizi aveva rilievo prevalente rispetto alla messa a disposizione "temporanea" degli ombrelloni con i relativi accessori.
4 - L'assunto è contestato dall'INPS che, con il ricorso principale, censura il provvedimento impugnato:
- per difetto di motivazione, non essendo stati indicati gli elementi di fatto dai quali risulterebbe la prevalenza della prestazione dei servizi rispetto alle attività di intermediazione;
- per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (segnatamente: dell'art. 29, legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all'art. 3, legge 25 agosto 1991, n. 287 e alle norme in tema di rilascio dell'autorizzazione al commercio agli stabilimenti balneari;
dell'art. 3, legge 8 agosto 1985, n. 443 in relazione agli - artt. 2083 e 2195 c.c.), non essendosi considerato:
- che dal citato art. 29, legge n. 160/75, gli esercenti stabilimenti balneari sono inclusi tra i soggetti che svolgono attività di tipo commerciale;
- che l'accesso degli utenti sulla spiaggia in concessione e il loro stazionamento sui lettini o sugli sdraio sotto gli ombrelloni costituiva la base indefettibile e, al tempo stesso, il presupposto "di fatto e logico" della prestazione dei servizi ad essi offerti dal gestore dello stabilimento;
- che, conseguentemente, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, era la prestazione di servizi (e non l'attività di intermediazione) ad assumere, nell'economia del rapporto, carattere accessorio e doveva quindi escludersi che l'attività esercitata rispondesse ai requisiti richiesti dall'art. 3, legge 443/85 per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana.
Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., è ammissibile in quanto il provvedimento impugnato, benché adottato (e del tutto legittimamente, trattandosi di provvedimento conclusivo di un procedimento in camera di consiglio) nelle forme di un decreto, ha natura sostanziale di sentenza avendo deciso in ordine a diritti soggettivi tra più soggetti portatori di interessi contrapposti (Cass., sez. un., 15 giugno 1996, n. 5519; 23 aprile 1997, n. 3546;
27 giugno 2000, n. 8.703).
Esso è peraltro infondato. Ciò vale, anzitutto, per le censure prospettate sotto il primo profilo. Giova premettere, a tale riguardo, che - come è stato riconosciuto dallo stesso Istituto ricorrente, con il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., non può essere fatto valere il vizio contemplato dall'art. 360,n. 5, c.p.c., e, pertanto, eventuali carenze dell'apparato argomentativo possono assumere rilievo solo se si traducono in assoluta mancanza o in mera apparenza della motivazione, determinando una nullità riconducibile al n. 4 dello stesso art. 360 c.p.c. (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2065; 6 agosto 1999, n. 8464). Ciò posto, è agevole osservare che, contrariamente a quel che si assume nel ricorso, la Corte territoriale ha indicato, sia pur sinteticamente, le ragioni che, a suo avviso, rendevano "prevalenti" i servizi prestati dall'esercente in favore dei propri clienti rispetto al "noleggio" delle "attrezzature" (ombrelloni e accessori), precisando che la prestazione di tali servizi, consistenti in una serie di attività tra loro coordinate dirette a rendere la zona di litorale ricevuta in concessione idonea ad ospitare i bagnanti eseguite nell'arco dell'intero anno e, quindi, non solo nel periodo estivo. E tanto basta ad escludere la ricorrenza del vizio denunziato.
5.1 - Del pari infondate sono le censure prospettate sotto l'altro profilo che attiene, come si è anticipato, alla violazione di legge. Il loro esame richiede, peraltro, un più ampio discorso. La questione dibattuta nel presente giudizio concerne, come si ricava dall'esposizione che precede, l'individuazione del regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie applicabile a coloro che, come il NI, esercitano l'attività di "fornitura di servizi e attrezzature da spiaggia".
Secondo l'INPS essa avrebbe natura commerciale e i relativi esercenti sarebbero quindi assoggettati all'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa di coloro che svolgono tale tipo di attività, disciplinata dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397. Secondo l'interessata e la Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia Romagna, l'attività in questione avrebbe invece carattere artigianale e il regime applicabile sarebbe conseguentemente quello previsto dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per tale categoria di esercenti.
L'art. 1, primo comma di quest'ultima legge, dopo aver posto il principio dell'obbligatorietà per gli artigiani dell'assicurazione contro le malattie, stabiliva, nel comma successivo, che a tal fine dovevano essere considerati quali artigiani i titolari di imprese aventi i requisiti fissati dagli artt. 1, 2, 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 sulla disciplina giuridica dell'artigianato.
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane veniva quindi ad assumere rilevo anche ai fini previdenziali. Tale scelta di politica legislativa è stata di recente confermata dal legislatore che, nel fissare i criteri per la classificazione dei datori di lavori ai fini previdenziali ha precisato che per gli artigiani essi vanno ricavati dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro sull'artigianato) che ha sostituito, abrogandola, la disciplina dettata dalla citata legge 860/56 (art. 49, lett. b, legge 9 marzo 1989, n. 88). E
successivamente ribadita dall'art. 1, terzo comma, d.l. 15 gennaio 1993, n. 6 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1993, n. 63), che ha dichiarato espressamente vincolanti "ai fini previdenziali e assistenziali" i provvedimenti adottati dalle Commissioni per l'artigianato in tema di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.
Le attività - "commerciali" sono state classificate nel settore "terziario" (art. 49, lett. d, legge 88/89), nel quale sono state ricomprese, in via generale, le attività di servizi, "anche finanziari", non svolte da imprenditori artigiani (Circolare INPS 25 marzo 1996, n. 65). 5.2 - Tra gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno dell'inquadramento dell'attività esercitata tra quelle "commerciali" (e, quindi, dell'illegittimità dell'iscrizione del NI nell'albo delle imprese artigiane) quello che fa riferimento all'art. 29, legge 3 giugno 1975, n. 160 (recte: art. 1, primo comma, così
come dall'art. 29, primo comma, legge n. 160/75, cit.) è palesemente infondato.
Il testo di tale disposizione è stato, infatti, sostituito dall'art, 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non è quindi più
operante dalla data della sua entrata in vigore (1^ gennaio 1997), che precede quella del provvedimento di iscrizione della cui legittimità si controverte nel presente giudizio. A nulla vale, pertanto, rilevare che l'esercizio di stabilimenti balneari era ricompreso da detta disposizione tra le attività commerciali, posto che la sua formulazione non era più attuale e che nel nuovo testo (introdotto dalla legge 662/96 e tuttora vigente) del citato art. 1, legge 1397/60, detto riferimento specifico non era più presente.
Non vi è quindi dubbio che la qualificazione dell'attività esercitata nel caso di specie dovesse essere effettuata, come correttamente ritenuto dal decreto impugnato, alla stregua dei principi fissati dall'art. 49:, della legge n. 88189 che si richiama, per l'individuazione delle attività ricomprese nel settore dell'artigianato, ai criteri fissati dalla legge n. 443/85. 5.3 - Neppure gli altri rilievi possono essere condivisi. Ai sensi della legge 443/85, è artigiana non solo l'impresa che esercita, nei limiti dimensionali e con i requisiti stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4, un'attività di produzione di beni, ma anche quella che abbia ad oggetto la prestazione di "servizi", eccezion fatta per quelli inerenti all'esercizio di attività agricole o "commerciali" e, segnatamente, di quelle concernenti l'intermediazione nella circolazione di beni e le relative attività ausiliarie, nonché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il ricorrente non contesta che l'impresa rientrasse nei limiti dimensionali e avesse le caratteristi che organizzative dell'impresa artigiana, ma assume che l'attività esercitata fosse essenzialmente attività di intermediazione, in quanto diretta a fornire ai propri clienti la disponibilità del tratto di litorale avuto in concessione e delle attrezzature predisposte per la sua migliore utilizzazione (ombrelloni, lettini, sdraio etc.), e che, rispetto ad essa, i servizi offerti avessero rilievo meramente accessorio. Non vi è dubbio che, in presenza di una pluralità di attività esercitate, ai fini dell'inquadramento di un'impresa nel settore artigianale o in quello commerciale il suo oggetto non può essere scisso nelle sue singole componenti, ma deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell'attività ritenuta prevalente (Cass. 21 luglio 2001, n. 9955). Ma il giudice del merito si è pienamente attenuto a tale criterio, che ha del resto un preciso fondamento normativo (art. 2, d.p.r. 28 febbraio 1961, n. 184), pervenendo peraltro a conclusioni opposte a quelle sostenute dal ricorrente, sulla base di un apprezzamento di fatto che, per quanto si è detto, deve ritenersi sufficientemente motivato (retro, p. 5) e la cui esattezza non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto in ogni sua parte.
6 - Con il ricorso incidentale, la Commissione Regionale per l'Artigianato dell'Emilia Romagna - denunziando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. - censura la decisione impugnata per aver confermato la compensazione delle spese del primo grado di giudizio e aver disposto la compensazione delle spese anche in relazione a quella ulteriore fase.
Anche tale doglianza. è infondata, posto che la Corte territoriale ha dato conto dei motivi posti a fondamento della statuizione impugnata e che le ragioni addotte (novità e complessità delle questioni) non possono essere ritenute manifestamente illogiche o errate, dal momento che sul punto non si era ancora pronunciata questa Corte di legittimità e che l'individuazione delle norme applicabili, come può ricavarsi dalla presente decisione, presentava evidenti aspetti di problematicità.
7 - Anche tale ricorso deve essere quindi respinto. Ricorrono, per le considerazioni svolte nel precedente paragrafo, giusti motivi di compensazione anche delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003