CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20443 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CO IA RL n. a Roma 7/8/1975 avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 4/2/2026 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NA AR De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Fabio Picuti, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni scritte a firma del difensore, Avv. IAfranco Polselli RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal P.m. avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari che in data 25/7/2025 aveva disatteso la richiesta di applicazione di misura cautelare custodiale nei confronti di CO IAcarlo, indagato per il delitto di rapina, applicava nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. IAfranco Polselli, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen. 2.1 L’erronea applicazione dell’art. 310 cod.proc.pen. e la violazione del principio devolutivo. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20443 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2026 2 Il difensore evidenzia che il P.m. in data 17/7/2025 aveva avanzato al Gip richiesta di applicazione nei confronti del CO della misura degli arresti domiciliari, rigettata il successivo 25/7/2025. A seguito di appello del P.m. il Tribunale del riesame applicava all’indagato non già la misura oggetto di domanda cautelare ma quella più grave della custodia in carcere, incorrendo in violazione di legge in quanto risulta illegittimamente ampliato l’ambito della cognizione delineato dall’impugnazione cautelare. Infatti alla luce del principio devolutivo l’oggetto del giudizio d’appello era circoscritto alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli arresti domiciliari, richiesta dal P.m. e negata dal Giudice delle indagini preliminari. L’ordinanza impugnata ha, inoltre, violato il divieto di reformatio in pejus statuendo oltre il perimetro dell’originaria domanda cautelare. Simile decisione non può trovare giustificazione nella sopravvenuta detenzione in carcere dell’indagato per altro titolo in quanto l’eventuale aggravamento delle esigenze cautelari doveva essere oggetto di nuova istanza al primo giudice ai sensi dell’art. 299 cod.proc.pen. 2.2 La manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Secondo il difensore il collegio cautelare ha effettuato una valutazione atomistica ed illogica degli elementi di valenza indiziaria, valorizzando illogicamente il riconoscimento effettuato dalla p.o. in termini di mera somiglianza e con modalità di cui non si ha contezza. Ad avviso del ricorrente risulta, inoltre, inaffidabile il riconoscimento effettuato da personale della P.g. attraverso i filmati degli impianti di videosorveglianza atteso che l’indagato non era soggetto noto agli operanti mentre i comuni indumenti rinvenuti nell’abitazione del CO non valgono a rafforzare gli operati riconoscimenti. Il difensore denuncia la circolarità degli argomenti posti a sostegno della gravità indiziaria in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale ha ignorato le incongruenze evidenziate dalla difesa omettendo la motivazione su circostanze quali la discrasia del colore della carta di pagamento, peraltro non rinvenuta in esito alle operate perquisizioni. 2.3 La violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura, avendo l’ordinanza impugnata reso al riguardo una motivazione generica e stereotipata, senza esaminare le specificità del caso concreto.In particolare i giudici cautelari non hanno considerato la lontananza temporale dei fatti contestati né indicato gli elementi indicativi della effettività del rischio di ricaduta anche alla luce di una puntuale analisi dei precedenti, venendo meno ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di scelta della misura. In data 14/2/2026 il difensore ha presentato motivi aggiunti, il primo dei quali integra il primo motivo dell’impugnazione principale, censurando il mutamento della domanda cautelare da parte del P.m. in sede d’appello. Con riguardo alle esigenze cautelari viene dedotta la carenza assoluta di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delle stesse alla luce dello stato di detenzione del CO. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di valenza assorbente è fondato. Dall’accesso agli atti giustificato dalla natura dell’eccezione consta che il P.m. in data 17/7/2025 aveva avanzato al Gip richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di CO IA RL, indagato per il delitto di rapina aggravata commesso in Roma il 28 giugno precedente. In data 25 luglio 2025 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta cautelare per difetto della gravità indiziaria. Avverso siffatto provvedimento il P.m. proponeva appello ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. con atto depositato il 1 agosto 2025, chiedendo di riconoscere la fondatezza della domanda cautelare, applicando al CO la misura della custodia in carcere. 2. Questa Corte ha affermato il principio per cui in tema di misure cautelari personali è inammissibile l'appello con il quale il P.M. muti i termini della domanda cautelare originaria chiedendo l'adozione di un provvedimento diverso e più afflittivo (Sez. 6, n. 23626 del 09/04/2013, Maradei, Rv. 255785 - 01). L’inammissibilità consegue alla variazione del petitum cautelare, non modificabile dal PM con la proposizione dell'appello ex art. 310 cod.proc.pen. Infatti in materia di misure cautelari personali vige il principio della "domanda cautelare" destinato ad operare non solo nella fase di adozione di una misura, ma anche nella fase dell’appello a seguito di diniego, restando delimitato l’ambito della revisione da parte del Tribunale del riesame alla richiesta originaria del P.m., pure quando vengano in considerazione le modalità esecutive della misura stessa perché le esigenze cautelari risultino aggravate. Pertanto deve ritenersi illegittima sia l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga modalità più gravose di applicazione della misura che quella del P.m. che, in esito al rigetto della domanda, richieda al Tribunale del riesame l’applicazione di una misura di maggiore afflittività. La Corte Costituzionale (n. 4/1992) ha chiarito con riguardo al procedimento di applicazione delle misure cautelari delineato dal codice che “al pubblico ministero… spetta il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure, non diversamente da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla stregua di un atto di esercizio della "azione cautelare"; sicché, alla domanda della parte pubblica, corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio, la "quantità" del quale ben può essere circoscritta all'interno dei confini tracciati dal devolutum”. La modifica della originaria domanda cautelare introdotta con l’atto d’appello mediante la variazione del petitum inficia l’impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 178, lett. b) cod.proc.pen., dando luogo a una nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio, in ogni fase e stato del giudizio che riverbera i suoi effetti invalidanti sull’ordinanza impugnata. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbiti gli ulteriori motivi, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. 4
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 14 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA AR De TI ER RA
udita la relazione del Cons. NA AR De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Fabio Picuti, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni scritte a firma del difensore, Avv. IAfranco Polselli RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal P.m. avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari che in data 25/7/2025 aveva disatteso la richiesta di applicazione di misura cautelare custodiale nei confronti di CO IAcarlo, indagato per il delitto di rapina, applicava nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. IAfranco Polselli, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen. 2.1 L’erronea applicazione dell’art. 310 cod.proc.pen. e la violazione del principio devolutivo. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20443 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2026 2 Il difensore evidenzia che il P.m. in data 17/7/2025 aveva avanzato al Gip richiesta di applicazione nei confronti del CO della misura degli arresti domiciliari, rigettata il successivo 25/7/2025. A seguito di appello del P.m. il Tribunale del riesame applicava all’indagato non già la misura oggetto di domanda cautelare ma quella più grave della custodia in carcere, incorrendo in violazione di legge in quanto risulta illegittimamente ampliato l’ambito della cognizione delineato dall’impugnazione cautelare. Infatti alla luce del principio devolutivo l’oggetto del giudizio d’appello era circoscritto alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli arresti domiciliari, richiesta dal P.m. e negata dal Giudice delle indagini preliminari. L’ordinanza impugnata ha, inoltre, violato il divieto di reformatio in pejus statuendo oltre il perimetro dell’originaria domanda cautelare. Simile decisione non può trovare giustificazione nella sopravvenuta detenzione in carcere dell’indagato per altro titolo in quanto l’eventuale aggravamento delle esigenze cautelari doveva essere oggetto di nuova istanza al primo giudice ai sensi dell’art. 299 cod.proc.pen. 2.2 La manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Secondo il difensore il collegio cautelare ha effettuato una valutazione atomistica ed illogica degli elementi di valenza indiziaria, valorizzando illogicamente il riconoscimento effettuato dalla p.o. in termini di mera somiglianza e con modalità di cui non si ha contezza. Ad avviso del ricorrente risulta, inoltre, inaffidabile il riconoscimento effettuato da personale della P.g. attraverso i filmati degli impianti di videosorveglianza atteso che l’indagato non era soggetto noto agli operanti mentre i comuni indumenti rinvenuti nell’abitazione del CO non valgono a rafforzare gli operati riconoscimenti. Il difensore denuncia la circolarità degli argomenti posti a sostegno della gravità indiziaria in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale ha ignorato le incongruenze evidenziate dalla difesa omettendo la motivazione su circostanze quali la discrasia del colore della carta di pagamento, peraltro non rinvenuta in esito alle operate perquisizioni. 2.3 La violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura, avendo l’ordinanza impugnata reso al riguardo una motivazione generica e stereotipata, senza esaminare le specificità del caso concreto.In particolare i giudici cautelari non hanno considerato la lontananza temporale dei fatti contestati né indicato gli elementi indicativi della effettività del rischio di ricaduta anche alla luce di una puntuale analisi dei precedenti, venendo meno ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di scelta della misura. In data 14/2/2026 il difensore ha presentato motivi aggiunti, il primo dei quali integra il primo motivo dell’impugnazione principale, censurando il mutamento della domanda cautelare da parte del P.m. in sede d’appello. Con riguardo alle esigenze cautelari viene dedotta la carenza assoluta di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delle stesse alla luce dello stato di detenzione del CO. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di valenza assorbente è fondato. Dall’accesso agli atti giustificato dalla natura dell’eccezione consta che il P.m. in data 17/7/2025 aveva avanzato al Gip richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di CO IA RL, indagato per il delitto di rapina aggravata commesso in Roma il 28 giugno precedente. In data 25 luglio 2025 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta cautelare per difetto della gravità indiziaria. Avverso siffatto provvedimento il P.m. proponeva appello ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. con atto depositato il 1 agosto 2025, chiedendo di riconoscere la fondatezza della domanda cautelare, applicando al CO la misura della custodia in carcere. 2. Questa Corte ha affermato il principio per cui in tema di misure cautelari personali è inammissibile l'appello con il quale il P.M. muti i termini della domanda cautelare originaria chiedendo l'adozione di un provvedimento diverso e più afflittivo (Sez. 6, n. 23626 del 09/04/2013, Maradei, Rv. 255785 - 01). L’inammissibilità consegue alla variazione del petitum cautelare, non modificabile dal PM con la proposizione dell'appello ex art. 310 cod.proc.pen. Infatti in materia di misure cautelari personali vige il principio della "domanda cautelare" destinato ad operare non solo nella fase di adozione di una misura, ma anche nella fase dell’appello a seguito di diniego, restando delimitato l’ambito della revisione da parte del Tribunale del riesame alla richiesta originaria del P.m., pure quando vengano in considerazione le modalità esecutive della misura stessa perché le esigenze cautelari risultino aggravate. Pertanto deve ritenersi illegittima sia l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga modalità più gravose di applicazione della misura che quella del P.m. che, in esito al rigetto della domanda, richieda al Tribunale del riesame l’applicazione di una misura di maggiore afflittività. La Corte Costituzionale (n. 4/1992) ha chiarito con riguardo al procedimento di applicazione delle misure cautelari delineato dal codice che “al pubblico ministero… spetta il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure, non diversamente da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla stregua di un atto di esercizio della "azione cautelare"; sicché, alla domanda della parte pubblica, corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio, la "quantità" del quale ben può essere circoscritta all'interno dei confini tracciati dal devolutum”. La modifica della originaria domanda cautelare introdotta con l’atto d’appello mediante la variazione del petitum inficia l’impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 178, lett. b) cod.proc.pen., dando luogo a una nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio, in ogni fase e stato del giudizio che riverbera i suoi effetti invalidanti sull’ordinanza impugnata. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbiti gli ulteriori motivi, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. 4
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 14 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA AR De TI ER RA