Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20443
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio devolutivo e divieto di reformatio in peius

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando il principio di inammissibilità dell'appello del PM che muti i termini della domanda cautelare originaria chiedendo un provvedimento più afflittivo. La variazione del petitum cautelare inficia l'impugnazione, dando luogo a una nullità insanabile.

  • Inammissibile
    Variazione del petitum cautelare in appello

    La Corte ha ritenuto che la modifica della originaria domanda cautelare introdotta con l'atto d'appello mediante la variazione del petitum inficia l'impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 178, lett. b) cod.proc.pen., dando luogo a una nullità insanabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20443
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20443
    Data del deposito : 3 giugno 2026

    Testo completo