Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9955
CASS
Sentenza 21 luglio 2001

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Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985 è artigiana non solo l'impresa che esercita, nei limiti dimensionali di cui alla legge medesima, un'attività di produzione di beni (anche semilavorati), ma anche quella che esercita "attività di prestazione di servizi", escluse le attività agricole e commerciali. Al fine di stabilire se un'impresa che esercita un'attività di prestazione di servizi debba essere inquadrata nel settore artigianale o commerciale, la prestazione del servizio deve essere valutata nel suo complesso e non scissa nelle sue singole componenti, affidandosi, poi, ad un giudizio di prevalenza dell'una sulle altre. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto che un'impresa di pompe funebri fosse da inquadrare nel settore commerciale, attribuendo rilievo preminente all'attività di fornitura della bara e considerando, invece, non rilevanti e accessorie tutte le incombenze connesse al decesso che vengono demandate all'impresa di pompe funebri).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 40726 del 20
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9955
Data del deposito : 21 luglio 2001

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