Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
L'esercizio da parte del lavoratore, anche se investito della carica di rappresentante sindacale, del diritto di critica delle decisioni aziendali (manifestata, nella specie, attraverso la diffusione di alcuni volantini all'esterno dell'azienda), sebbene sia garantito dagli art. 21 e 39 Costituzione, incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, anche quando la critica venga espressa nella forma della satira; ne consegue che, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione.
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Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Misurazione della rappresentanza. – 3. Titolarità ed efficacia della contrattazione. – 4. Giurisprudenza. 1. Nozioni generali La nozione di sindacato maggiormente rappresentativo trova la propria fonte nella legge n. 300 del 20 maggio 1970, all'articolo 19; solamente i sindacati che siano in possesso dei requisiti previsti nel citato articolo, ovvero la maggiore rappresentatività, hanno la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Rappresentanza Azione che un soggetto compie in nome e per conto di un altro soggetto oppure di una pluralità di soggetti; il sindacato agisce in rappresentanza dei propri iscritti. Rappresentatività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7091 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ITALCEMENTI SPA, C.T.G. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO LUCCHINI, SALVATORE TRIFIROI, GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GR IC, TI ER, OT RI PIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato ALLEVA ANDREONI, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIANO ONGARO, RICCARDO OLIVATI, PIERGIOVANNI ALLEVA, AMOS ANDREONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1416/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 15/07/99 R.G.N. 4143/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato OLIVATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, al Pretore del lavoro di Bergamo del 24 aprile 1997 AN IC, LI OL e OT IA Pia, dipendenti il primo dalla EM SPA e gli altri dalla CTG SPA, impugnavano i licenziamenti loro intimati per avere distribuito, in occasione della presentazione del nuovo logo del Gruppo EM, volantini gravemente lesivi dell'immagine della società e della onorabilità e decoro del suo amministratore delegato.
Costituitesi le società datrici di lavoro, il Pretore, con sentenza del 12 settembre 1997, accoglieva la domanda disponendo la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro.
Sull'appello delle società la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 15 luglio 1999. Il Tribunale - premesso che, secondo la combinata operatività dei principi di libertà sindacale di cui all'art. 39 Costituzione e di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione ed ex art. 1 della legge 300/70, l'attività sindacale, che si realizza anche con il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni all'interno del posto di lavoro, non può essere soggetta al potere del datore di lavoro - affermava che doveva valutarsi, ai fini della legittimità del licenziamento, se nella specie la critica espressa nell'esercizio dell'attività sindacale si fosse svolta nel rispetto della legge e della Costituzione che ne costituiscono i limiti indefettibili. Affermato poi che l'attività di volantinaggio, avendo natura sindacale (in quanto posta in essere da membri della RSA ed essendo inerente alla tutela degli interessi dei dipendenti, preoccupati delle pesanti ricadute sulla occupazione della ristrutturazione aziendale in corso), poteva ben svolgersi anche al di fuori del luogo di lavoro, il Tribunale, passando all'esame dei volantini, ravvisava nel primo di questi (in cui il logo aziendale veniva accostato all'immagine di una chiocciola e veniva poi paragonato ad un vortice che aveva risucchiato nel gorgo del licenziamento oltre 400 lavoratori in tre anni e nella parte conclusiva definiva il Gruppo come "un'azienda che sta cercando di darsi un'immagine ad ogni costo. Ma non basta l'immagine se non c'è la sostanza") una manifestazione di civile dissenso dalle scelte datoriali, inidoneo a recare danno al medesimo gruppo. Quanto poi al secondo volantino, il Tribunale, riportatone integralmente il testo, rilevava che la scelta dell'apologo di matrice psicanalitica consentiva agli autori di spiegare una realtà "altra" da quella ostentata dal gruppo e giustificava l'adozione dei luoghi comuni della psicanalisi, come il complesso di Edipo, la simbologia fallica e l'indagine sull'inconscio; in quel contesto i richiami alla persona dell'amministratore delegato non avevano intento diffamatorio, ma avevano la funzione di ancorare l'astrattezza dell'apologo alla realtà aziendale, per criticare le scelte strategiche del gruppo. Ed infatti, con il riferimento al rapporto contro natura, non si voleva accusare il Pesenti di sodomia, ma si voleva simbolizzare "la colossale buggeratura subita per la tardiva scoperta delle reali situazioni finanziarie del nuovo partner". Anche il riferimento ai facili costumi della madre dell'imprenditore psicoanalizzato, non poteva intendersi, in quel contesto, come ricollegato ad una persona reale, mentre il riferimento al logo aziendale come simbolo del c. .... ancorché scurrile ed inopportuno, non poteva costituire offesa per il gruppo EM, difettando la stessa tipicità dell'art. 595 cod. pen.. Conclusivamente il Tribunale - ritenuto che detto testo, complessivamente considerato alla luce della tesi che si voleva sostenere, era inidoneo a ledere e a mettere in pericolo la reputazione delle persone menzionate, non suscitando neppure il dubbio che le stesse avessero avuto condotte disonorevoli - affermava l'insussistenza della giusta causa di recesso, perché la condotta contestata, non integrava fatti penalmente rilevanti, ed era lecita in quanto esercizio di attività sindacale.
Avverso detta sentenza propongono ricorso le società soccombenti affidato a due motivi illustrati da memoria.
Resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 Costituzione, dell'art. 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, degli artt. 1, 14, 15, 19, 23 della legge n. 300 del 1970 e degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale affermato la natura sindacale dell'attività di volantinaggio, la quale sarebbe invece da escludere, perché all'epoca dei fatti non vi erano tra le parti motivi di contrasto tali da giustificare siffatto tipo di reazione, e considerato anche che le rappresentanze sindacali aziendali potevano svolgere il loro ruolo all'interno dell'azienda e non al di fuori.
Il motivo non merita accoglimento, essendo pienamente condivisibili le affermazioni del Tribunale, il quale ha ravvisato la natura sindacale dell'attività di volantinaggio sulla base della qualità dei soggetti agenti, che erano membri della RSA, nonché sulla base della finalità perseguite, che concernevano la tutela dei dipendenti e la critica alle scelte datoriali di ristrutturazione aziendale aventi pesanti ricadute sul piano occupazionale;
nel concorso di tali elementi non può attribuirsi rilevanza alla dedotta inesistenza, in quel momento, di un preciso contrasto sul piano sindacale. È poi infondato il rilievo secondo cui l'attività sindacale potrebbe essere spiegata dalle RSA solo all'interno dell'unità produttiva, perché detta limitazione non è prevista da alcuna norma ed il fatto che l'art. 1 della legge 300/70 contempli la libertà di manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro, non vale certo a precluderla all'esterno, ove non si esplica il potere datoriale. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni, oltre che degli artt. 595 e 596 bis del codice penale e degli artt. 112, 115 e 116 del cod. proc. civ.,
nonché difetto di motivazione;
avrebbe errato il Tribunale nell'escludere la legittimità dei licenziamenti sul rilievo che il comportamento dei lavoratori non integrava il reato di diffamazione, perché ciò non sarebbe sufficiente a giustificare la condotta sul versante lavoristico, essendo la stessa idonea a far venire meno il vincolo fiduciario;
inoltre, poiché l'esercizio dell'attività sindacale non attribuisce alcuna immunità, anche il titolare di una carica sindacale è ben passibile di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Nella specie il Tribunale avrebbe errato sia sul piano della corretta applicazione delle norme di legge, sia su quello relativo alla motivazione in relazione ad entrambi i volantini che avrebbero superato i limiti del diritto di critica per trasmodare in contumelia e denigrazione, come fatto evidente nel primo di essi, in cui il nuovo logo del Gruppo veniva accostato "ad un mollusco fossile tipico del mesozoico" e la EM ad un "vortice che continua a risucchiare il personale".
Ma soprattutto in relazione al secondo volantino il Tribunale sarebbe incorso in contraddizione perché, dopo aver riconosciuto che il riferimento "al manager italiano di mezza età si collegava pacificamente all'amministratore delegato della società, aveva poi affermato che il contenuto del volantino doveva essere attribuito impersonalmente alle scelte imprenditoriali del gruppo, senza alcun riferimento offensivo alla persona dell'amministratore delegato;
ne' sarebbe stato esplicitato il motivo per cui era questa l'unica spiegazione da dare al volantino, non essendo sufficiente il rilievo per cui il riferimento alla persona dell'amministratore si era reso necessario per ancorare l'apologo alla realtà aziendale. La sentenza inoltre avrebbe completamente omesso di motivare in ordine alla non offensività delle espressioni usate - ancorché dagli stessi giudici riconosciute come volgari, offensive e tali da suscitare indignazione - se riferite non direttamente alla persona dell'amministratore delegato ma all'azienda nel suo complesso. Ulteriore difetto di motivazione sarebbe rinvenibile in relazione al riferimento, contenuto nel volantino, "ai facili costumi della madre dell'imprenditore psicoanalizzato", spiegabile unicamente con la volontà di offendere ulteriormente la persona dell'amministratore, mentre la sentenza impugnata, affermando che l'espressione non doveva intendersi in senso letterale, non era però riuscita a spiegarne il senso neppure nel contesto della motivazione.
La sentenza avrebbe altresì omesso di considerare che la scelta dell'apologo di matrice psicoanalitica era stata adottata per attuare un pesantissimo attacco nei confronti dell'amministratore e della società, cercando di mascherare dietro un paravento insulti gravi e chiaramente percepibili.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Vanno invero condivise le osservazioni svolte dal Tribunale in via generale, laddove osserva che l'attività sindacale, che comprende anche il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero critico nei confronti del datore di lavoro, non può essere soggetta al potere di costui, giacché se così non fosse, sarebbe evidentemente priva di ogni significato. Ed invero il lavoratore subordinato rappresentante sindacale ha distinti rapporti con il datore di lavoro: perché in relazione alla prima qualità è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, mentre in relazione alla seconda si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro, perché la sua attività è espressione della libertà garantita dagli artt 21 e 39 della Costituzione, ed in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore, non può essere in alcun modo subordinata alle determinazioni di quest'ultimo (cfr. nello stesso senso Cass. 11436/95). Nè d'altra parte la libertà dell'attività sindacale può ritenersi in conflitto con l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ., perché questo si esplica sul distinto piano degli obblighi da osservare in relazione all'espletamento della prestazione lavorativa.
Altrettanto condivisibili sono le successive osservazioni svolte dal Tribunale e cioè che - una volta riconosciuto il diritto del sindacalista a manifestare il proprio dissenso rispetto a scelte imprenditoriali non condivise e la critica verso decisioni e strategie aziendali che incidono nell'ambito della sfera di operatività della tutela sindacale - si pone l'ulteriore il problema dei limiti del suo esercizio, ossia delle concrete modalità di espressione del pensiero e della attività sindacale, essendo esclusa l'esistenza in capo al rappresentante sindacale di una sorta di immunità che lo sottragga alle legge.
Il problema posto dalla controversia consiste allora nello stabilire se i lavoratori abbiano esercitato l'attività sindacale nel rispetto della legge e della Costituzione, e di conseguenza se la reazione datoriale alla medesima attività sia stata legittima o meno. A tal fine però, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, e riconfermando principi già più volte enunciati, va precisato che non è necessario ancorare la condotta del rappresentante sindacale alla precisa violazione dell'art. 595 del codice penale, perché in presenza di norme costituzionali di tutela alla dignità della persona, è possibile la configurazione di un illecito in termini civilistici ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., integrabile quindi anche con un comportamento meramente colposo (al di fuori del dolo generico richiesto dalla norma penale), che si svolga anche alla presenza, dell'offeso (diversamente da quanto prevede la norma penale). Si appalesano quindi irrilevanti le considerazioni svolte dal Tribunale nella parte finale della sentenza laddove si dubita della stessa sussistenza del dolo in capo agli agenti, i quali non si sarebbero rappresentati il fatto come lesivo dell'onore e del decoro dell'amministratore delegato, ma come manifestazione della contrapposizione di interessi tra le parti. Entrando ora nel merito, va premesso che il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni svolte dal primo giudice, osserva che quando il diritto di critica sia esercitato attraverso la satira, la continenza non può non tenere conto delle caratteristiche del genere, che prevede l'utilizzo di un linguaggio colorito ed il ricorso - ad immagini forti ed esagerate, di qui la necessità di non compiere estrapolazioni dal contesto complessivo e di non conferire a certe espressioni il significato letterale che potrebbero avere nell'uso comune.
Anche queste osservazioni sono condivisibili, dovendosi però in particolare sottolineare che anche il diritto di satira non si sottrae al limite della cd. continenza formale (cfr. in tal senso da ultimo Cass. n. 14485 del 2000), ossia non può essere sganciato da ogni limite di forma espositiva;
ciò in quanto in presenza di due interessi collidenti, e cioè l'interesse della persona che è oggetto della satira - costituzionalmente garantito dall'art. 2 Costituzione sulla tutela della persona umana nel suo essere e nel suo manifestarsi - e l'interesse contrapposto di chi ne è l'autore - anch'esso costituzionalmente garantito dall'art. 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero - occorre trovare un punto di intersezione e di equilibrio, che va individuato nel limite in cui il secondo interesse, e quindi anche il diritto di satira, non rechi pregiudizio, all'onore, alla reputazione e al decoro di chi ne è oggetto.
È vero poi che l'esistenza del pregiudizio, ossia la esposizione della persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica, si deve verificare alla luce e nel contesto del linguaggio usato dalla satira, il quale, essendo inteso, con accento caricaturale, alla dissacrazione e allo smascheramento di errori e vizi di una o più persone, è essenzialmente simbolico e paradossale. Occorre allora verificare alla luce di detti principi la congruità della motivazione espressa dal Tribunale per pervenire alla esclusione della efficacia offensiva della condotta contestata. In relazione al primo dei due volantini non viene invero evidenziata nel ricorso alcuna precisa doglianza, limitandosi il motivo a dedurre genericamente la erroneità della sentenza "sia sul piano sostanziale della corretta applicazione delle norme di legge sia su quello relativo alla motivazione dei volantini...", onde la censura sul punto non può che essere disattesa.
Fondate sono invece le censure sulla motivazione articolata in relazione al secondo volantino.
Premesso che il Tribunale ha escluso l'effetto diffamatorio ravvisando nel volantino solo un paphelet volto a censurare la società per operazioni imprenditoriali ritenute errate, si ascrive alla sentenza la omessa motivazione in ordine alla (implicitamente ritenuta) non offensività delle espressioni usate se riferite non direttamente alla persona dell'ing. Pesenti, ma all'azienda nel suo complesso e cioè al gruppo.
L'unica motivazione esplicita su questo aspetto si evince laddove il Tribunale - pur osservando che nel secondo volantino il riferimento al simbolo del c..., (così veniva definito il nuovo logo aziendale in forma di spirale) era grasso e volgare, che la frase era scurrile ed inopportuna, nonché tale da suscitare ripugnanza in coloro che leggono - ha poi affermato che la frase "lungi dal potere costituire offesa per il Gruppo EM (difettando la stessa tipicità dell'art. 595 c.p.) soprattutto dà contezza della moralità e del buon gusto di coloro che l'hanno scritta".
Questa argomentazione (oltre ad essere irrilevante per le considerazioni sopra esposte sulla non necessità di integrazione dell'illecito penale) appare da un lato carente - non essendo chiaro il riferimento alla "tipicità" che sarebbe prescritta per la configurazione del reato richiamato - e dall'altro contraddittoria, in quanto non spiega perché la frase, che pure considerava tale da suscitare ripugnanza, non avesse una efficacia offensiva dell'onore e del decoro del gruppo.
Contraddittoria è poi la sentenza laddove da un lato riconosce che nel riferimento al manager italiano di mezza età, con una calvizie incipiente, deve essere pacificamente riconosciuto l'amministratore delegato della EM, e dall'altro lato rileva che "l'esame del testo, nell'indignare il lettore per la volgarità largamente usata dai redattori, tuttavia consente, a colui che non risulta prevenuto, di escludere con serenità il riferimento a persone fisiche reali". Quanto all'ulteriore rilievo del Tribunale che il tenore dello scritto non suscitava neppure il dubbio che le persone menzionate avessero avuto condotte disonorevoli, va osservato che se la scoperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica porta in genere ad escludere la loro capacità di offendere la reputazione (che viene invece più facilmente colpita dall'apparente ed implicita attendibilità dei fatti riferiti in un contesto enunciativo), tuttavia neppure la satira può esorbitare dalla continenza, ossia dai limiti della correttezza formale che le sono imposti, nel caso di attribuzione di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio. Pertanto - ancorché, secondo il Tribunale, il testo non potesse suscitare neppure nella forma del dubbio l'idea che le persone menzionate avessero tenuto le condotte disonorevoli attribuite - è stata omessa la valutazione sulla esistenza di effetti offensivi derivanti sia dell'accostamento comunque fatto e riconosciuto dal Tribunale, dell'amministratore o comunque della dirigenza del gruppo ad un soggetto psicopatico, che si esprime nella maniera sconnessa riportata nel volantino, sia dell'accostamento della madre dell'imprenditore psicoanalizzato ad una donna di facili costumi.
Conclusivamente, va rigettato il primo motivo, mentre va accolto il secondo sussistendo, per le ragioni sopra esposte, i lamentati difetti di motivazione;
pertanto la sentenza va cassata per quanto di ragione, con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001