Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, atteso il carattere residuale del reato previsto dall'art. 323 cod. pen., deve escludersi, in applicazione della regola della specialità prevista dall'art. 15 cod. pen., il concorso formale di tale reato con quelli, più gravi, di minaccia e lesioni, aggravati entrambi ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2007, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/12/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1566
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 4932/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO CO nato il [...];
avverso la sentenza in data della Corte di appello di Genova in data 30 maggio 2005, che ha confermato la sentenza di condanna del 21 ottobre 2003 del g.u.p. di Savona;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso: per l'annullamento, senza rinvio, per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. e con rinvio per la determinazione della pena e rigetto nel resto.
FATTO E DIRITTO
Il maresciallo dei Carabinieri RO CO è stato accusato:
a) del delitto di cui all'art. 605 c.p., comma 2, n. 2 perché, con abuso dei poteri inerenti la sua qualità di Maresciallo ordinario dei Carabinieri in servizio, minacciando VI LE con la pistola d'ordinanza, afferrandolo per il collo, trascinandolo fuori della propria autovettura, ammanettandolo e conducendolo in tali condizioni fino all'interno della caserma dei Carabinieri di Albenga, privava il VI della propria libertà personale;
in Ceriale il 4 marzo 2001;
b) del delitto di cui agli artt. 582, 585, 576 c.p., art. 61 c.p., n.2, art. 61 c.p., n. 9 al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua qualità di Maresciallo ordinario dei Carabinieri in servizio, afferrando per il collo VI LE e trascinandolo fuori della propria autovettura e successivamente, poco prima di entrare nella Caserma dei Carabinieri di Albenga, colpendolo con uno schiaffo, provocava al VI lesioni personali con prognosi di gg. 8; in Ceriale ed Albenga il 4 marzo 2001;
c) del delitto di cui all'art. 323 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Ordinario dei Carabinieri in servizio, in violazione della normativa relativa ai doveri e al comportamenti da tenere nell'espletamento di atti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, e in particolare in violazione dell'art. 605 c.p. in relazione alla indebita privazione della libertà personale in danno di VI LE causava un danno ingiusto consistente nello subire lesioni, minacce e la privazione della propria libertà personale. In Ceriate e Albenga il 4/3/2001;
d) del delitto di cui all'art. 612 comma 2 in relazione all'art. 339 c.p., art. 61 c.p., n. 9 perché, con abuso di poteri e in violazione dei doveri inerenti la sua qualità di Maresciallo Ordinario dei Carabinieri in servizio, minacciava VI LE dicendogli "ti sparo, te le faccio pagare tutte". In Ceriale e Albenga il 4/3/2001. Il g.u.p. presso il Tribunale di Savona con sentenza in data 21/10/03: ha assolto l'imputato dal reato di sequestro di persona aggravato (ascrittogli al capo a) perché il fatto non costituisce reato, e lo ha condannato, negate le circostanze attenuanti generiche (per la gravità del fatto e la reiterazione dei comportamenti aggressivi), per il delitto di abuso d'ufficio, in concorso con i reati di lesioni e minaccia, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
La Corte di appello di Genova, con decisione in data 30 maggio 2005, ha confermato la sentenza di condanna del 21 ottobre 2003 del g.u.p. , e seguendone la traccia valutativa, ha confermato le statuizioni di responsabilità, utilizzando le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, riscontrate dalla conforme narrativa del teste Baldi, trasportato nel veicolo del VI, e valorizzando le ulteriori conferme desumibili dalle affermazioni del carabiniere Incerti e del vicebrigadiere Bernardo, il quale ultimo ha ribadito la normalità della condotta di guida della persona offesa. In tale quadro i giudici di merito hanno escluso la fondatezza della diversa versione proposta dal pubblico ufficiale, sia per l'ipotesi di un tentativo di fuga del VI, sia per gli altri "dettagli" quale quello concernente la paletta in dotazione dell'imputato, la cui vistosa degradazione-deformazione è stata ricondotta all'azione stizzosa del maresciallo il quale, secondo la ricostruzione operata in sentenza, aveva intenzionalmente sbattuto la paletta sul montante sinistro dell'auto che non si era subito arrestata.
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, contestata nell'atto d'appello (da pag. 15 a pag. 19), anche sotto il profilo del ritenuto concorso del reato ex art. 323 cod. pen. (con i reati di lesioni aggravate ex art. 61 c.p., n. 9 e minaccia grave ulteriormente aggravata ex art. 61 c.p., n. 9), la motivazione della Corte genovese, nel confermare il giudizio di colpevolezza per i reati attribuiti al RO, a fronte delle molteplici critiche dell'appello, definisce "evidente" la definizione giuridica data dal g.u.p. alla condotta dell'imputato, la cui condanna viene quindi ribadita anche su tale punto in termini di concorso.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce testualmente la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett b) e c) per inosservanza ed erronea applicazione della legge sostanziale processuale, in relazione agli artt. 177, 178 c.p.p. (lettere sub b e sub c), art. 546 c.p.p. (requisiti della sentenza), art. 598 c.p.p. (estensione delle norme sul giudizio di I grado al giudizio di appello).
In buona sostanza si prospetta la nullità della sentenza, considerato che il giudice di appello non ha trascritto nel corpo della decisione e neppure ha in essa richiamato il tenore delle conclusioni delle parti: omissione questa che comporterebbe la violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. d) e dei principi del contraddittorio.
Il motivo, oltre che generico (nel senso che non è stato specificato nell'impugnazione ne' il contenuto delle richieste verbalizzate, ne' il pregiudizio derivato dal loro mancato esame) è infondato. Invero la mancata indicazione nell'epigrafe della sentenza delle conclusioni delle parti, per costante giurisprudenza della Corte, non è prevista quale causa di nullità, laddove esse, come nella specie, siano state espressamente considerate nel corpo della motivazione del provvedimento, e tenuto conto che l'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. sub d) non specifica in quali parti del documento-sentenza le suddette conclusioni debbano essere riportate, trattandosi comunque ed in ogni caso di inosservanza alla quale non è ricollegata alcuna forma di invalidità processuale (cfr. Cass. Pen. sez. 1^, 11 febbraio - 16 giugno 2004, n. 27049). Con un secondo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce ulteriormente la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e) per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 582, 585, 576 c.p., art. 61 c.p., n. 2, n. 9, art. 323 c.p. e art. 612 c.p., comma 2. Per il ricorrente infatti il giudizio di "velocità normale" dato da uno dei testi è quello che concerne la fase antecedente di guida del VI e non può essere utilizzato in danno dell'imputato, il quale aveva invece correttamente percepito un veicolo che procedeva ad elevata velocità, tant'è che l'arresto del veicolo - secondo quanto riferito dallo stesso trasportato - è avvenuto ad una cinquantina di metri dall'imputato stesso.
Inoltre il giudice di merito non avrebbe considerato che il VI, "distratto", poteva ragionevolmente ingenerare nel pubblico ufficiale l'idea di "un potenziale autore di reato che cerca di forzare un posto di blocco".
Identico difetto di motivazione viene dedotto per il mancato credito dato alla ineccepibile versione del maresciallo, nelle varie e successive fasi della vicenda (dalla strada alla caserma) senza che vi sia stata in proposito una adeguata e logica spiegazione, circostanza questa che vizierebbe di nullità la conclusione di responsabilità, ottenuta mediante uno scorretto governo delle regole sulla valutazione della prova quando costituita dalle affermazioni della parte civile.
Con altro motivo di impugnazione la ricorrente difesa rileva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 42, 43, 582, 585, 576, 612 c.p. in relazione all'art. 339 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 9 e art.323 cod. pen.. In termini osserva il ricorrente che mancherebbe nell'accusato la coscienza e volontà di arrecare un'offesa all'altrui incolumità fisica "ben potendo" le eventuali spinte o strattoni posti in essere dal RO contro la parte civile integrare reazioni di legittima difesa.
Quanto alla "minaccia grave" si lamenta che il giudice di appello non abbia dato risposta alcuna, al relativo puntuale motivo, quantomeno alla richiesta subordinata di applicazione dell'art. 612 c.p., comma 1. Identica censura di assente motivazione viene riproposta per la condanna a titolo di abuso d'ufficio, per il danno ingiusto da lesioni arrecato al VI, considerata la doglianza formulata circa la mancata operatività della clausola di consunzione. I motivi anzidetti (escluse le questioni concernenti il concorso dei reati ex art. 323, 582 e 612 c.p. che verranno successivamente esaminate), attesa la loro connessione, vanno congiuntamente trattati dato che gli stessi propongono una serie di censure in ordine alla ricostruzione dei fatti ad opera dei giudici di merito. Il ricorso, per i profili di doglianza da ultimo così dedotti, va considerato una rassegna di censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione. L'impugnazione infatti appare sostanzialmente delineata a prospettare in concreto una ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, che appare del tutto infondata e comunque non proponibile in questa sede (v. per tutte Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco), avuto riguardo alla presenza di una motivazione che, come quella di specie, risulta condotta e sviluppata con rigore logico dai giudici di merito - le cui sentenze, essendo la seconda confermativa della prima, si integrano a vicenda - e che, in base ad una giurisprudenza consolidata e del tutto condivisibile, non può essere alterata da una diversa ricostruzione, magari di equivalente logicità, ma non idonea a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione richiesta, per l'annullamento della sentenza impugnata su tale punto, dall'art. 606 c.p.p., lett. e). I giudici di merito infatti, con rigore logico, criteri omogenei ed argomentazioni sinergiche e sovrapponibili, hanno dato piena e persuasiva contezza dell'iter seguito per le pronunce di responsabilità in punto di azione esecutiva e profili soggettivi dei reati ritenuti, spiegando adeguatamente ed in modo del tutto condivisibile: il credito attribuito alla versione della persona offesa, costituita parte civile, individuando la sequenza delle condotte del pubblico ufficiale nel suo interagire con il VI, e ricostruendo la vicenda con rigoroso apprezzamento delle dichiarazioni degli altri testimoni.
Il ragionamento nella motivazione si sottrae pertanto ai vizi rilevati considerato che esso risulta essere stato analiticamente proposto nel rispetto delle regole tecniche dell'argomentare giuridico, con un esame completo di tutti gli elementi processualmente disponibili, i quali risultano correttamente interpretati sia con risposte esaustive alle deduzioni delle parti (saldate le due motivazioni dei giudici di merito), sia con giustificazioni ineccepibili sulla ritenuta affidabilità e credito, dati alla versione della vittima, con puntuale indicazione dei riscontri laddove presenti.
Fondata appare invece la censura circa la mancata esclusione del concorso formale del reato di abuso d'ufficio con quelli più gravi contestati ai capi sub b) e d), così come peraltro richiesto dal Pubblico ministero in primo grado.
Invero, atteso il carattere residuale del reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 cod. pen., pur dopo la novella della L. 16 luglio 1997, n. 234, in applicazione della regola della specialità
stabilita dall'art. 15 cod. pen., va escluso il concorso formale di tale reato con quelli (in concreto da ritenersi più gravi) di lesioni aggravate ex art. 61 c.p., comma 1, n. 9 e minaccia grave, ulteriormente aggravata ex art. 61 c.p., comma 1, n.
9. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 323 cod. pen., da intendersi assorbito nelle altre imputazioni per cui vi è stata condanna.
Con un ultimo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato rileva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. sub c) ed e) in relazione alle norme di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 598 e 546 c.p.p. per l'assoluta assenza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche tale ultimo motivo è fondato.
Nonostante l'atto d'appello (pag. 19 e pag. 20) abbia ampiamente criticato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice, non v'è nella decisione del giudice distrettuale alcun cenno od argomentazione in proposito. L'assenza grafica di motivazione integra in modo manifesto la nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), prima parte con conseguente annullamento della sentenza impugnata, sul punto concernente l'omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche, e rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 323 cod. pen., assorbito nelle altre imputazioni per cui è stata pronunciata condanna. Annulla altresì la sentenza impugnata sul punto concernente l'omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2008