Sentenza 23 gennaio 2006
Massime • 1
Nel caso di minaccia ad un testimone, sussiste il reato di minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 cod. pen.) e non il reato di minaccia a un pubblico ufficiale previsto dall'art. 336 cod. pen. quando non vi sia certezza dell'avvenuta assunzione formale della qualità di testimone in seguito a regolare citazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2006, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 23/01/2006
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 65
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 20961/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RT, nato il [...] ad [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 10 dicembre 2003 n. 8091. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha chiesto dichiararsi rinammissibilità del ricorso.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 10 dicembre 2003 n. 8091 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Latina 15 febbraio 2002 n. 429, è stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 336 c.p., commesso il 18 dicembre 1998 - RT NN ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. nullità della sentenza per omessa traduzione dell'imputato alle udienze del 9 novembre 2001 e 15 febbraio 2002 e per omesso avviso all'imputato del rinvio dell'udienza al 2 febbraio 2001;
2. erronea applicazione dell'art. 611 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. c)) in relazione alla diversa qualificazione del fatto originariamente contestato come minaccia per costringere a commettere un reato nonché alla mancata applicazione dell'ipotesi normativa del reato impossibile, in quanto il testimone è obbligato a deporre e può esserne disposto l'accompagnamento;
3. illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c)) per la denegata riduzione della pena malgrado la minor gravita del reato ritenuto sussistente.
L'impugnazione è inammissibile.
Nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 2 febbraio 2001, il Difensore faceva presente che l'imputato risultava sottoposto agli arresti domiciliari e il Giudice sospendeva la trattazione del processo e accertava tramite i Carabinieri di Anzio la veridicità della dichiarazione. Avuta la conferma, rinviava per il prosieguo all'udienza del 9 novembre 2001, disponendo la rinnovazione della citazione dell'imputato e ordinandone la traduzione.
All'udienza del 9 novembre 2001 l'imputato, libero, non è comparso. Correttamente, pertanto, il Giudice, nel rinviare l'udienza al 15 febbraio 2002 per impedimento professionale dei difensori, ha ordinato che se ne notificasse l'avviso soltanto a questi ultimi, senza ordinare la traduzione dell'imputato.
Pertanto il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Lo stesso deve dirsi per il secondo motivo.
Respingendo sul punto l'appello dell'imputato, il quale chiedeva la riqualificazione del fatto come minaccia (art. 612 c.p.) in quanto non vi era prova dell'assunzione alla data della commissione del fatto dell'avvenuta assunzione della qualità di testimone, la sentenza di secondo grado lo ha inquadrato nella fattispecie dell'art. 611 c.p., ritenendo che nell'illecita pretesa che AL IA non si presentasse a deporre a suo carico fosse implicita la richiesta che non rendesse testimonianza a lui sfavorevole, obiettivo che - secondo la predetta sentenza - il NN, al di là delle espressioni rozzamente usate, intendeva evidentemente perseguire con la propria condotta. La soluzione così adottata appare giuridicamente corretta.
Infatti, il reato previsto all'art. 336 c.p., nell'ipotesi in cui l'atto contrario ai doveri del pubblico ufficiale costituisca di per sè reato, è in rapporto di specialità con quello previsto dall'art. 611 c.p., che riguarda il compimento di un qualsiasi fatto costituente reato anche da parte di chi non possiede la qualità di pubblico ufficiale.
Pertanto fra i suddetti reati non è configurabile il concorso e, nell'ipotesi in cui la qualità di pubblico ufficiale è connessa con la funzione di testimone, il reato previsto dall'art. 611 c.p. ricorre prima dell'assunzione formale di tale funzione, che si acquista con la citazione, indipendentemente dalla prestazione del giuramento (Cass., Sez. 6^, 4 marzo 1989 n. 8412, ric. Piserchia), e si conserva finché il processo non esaurisce definitivamente il suo corso, anche dopo che ha termine la deposizione, in quanto il teste già sentito può essere nuovamente escusso nella stessa fase o in quella successiva del processo (Cass., Sez. 6^, 30 gennaio 1986 n. 5414, ric. Gozzo;
Sez. 6^, 8 marzo 2005 n. 15789, ric. Brisighelli). Correttamente pertanto si ritiene sussistente il reato previsto dall'art. 611 c.p. in luogo di quello originariamente contestato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) allorché non vi sia certezza dell'avvenuta assunzione formale della qualità di teste in seguito a regolare citazione, considerando che vi è correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata (Cass., Sez. 5^, 1 gennaio 1984 n. 1432, ric. Me moli) in quanto il rapporto di specialità sussistente tra le fattispecie dei due reati comporta che il fatto concreto è inquadrabile in ciascuna di esse. Nella specie la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente la qualità di testimone nella parte offesa in quanto questa aveva riferito di aver reso la sua testimonianza nel processo principale pochi giorni dopo aver ricevuto la minaccia, e quindi su base puramente presuntiva, senza accertare la data della citazione, così come ha poi obiettato l'imputato nei motivi d'appello. E perciò la qualificazione del fatto come reato di minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.), operata dal Giudice d'appello, appare del tutto corretta. Non ha pregio l'eccezione difensiva concernente l'impossibilità del reato. Infatti, non è impossibile ai sensi dell'art. 49 c.p. il reato di minaccia a testimone per costringerlo a non testimoniare per il fatto che la coattività dell'ufficio e il potere del giudice di disporre l'accompagnamento del teste renderebbe inidonea l'azione e impossibile l'evento dannoso, giacché - come la sentenza d'appello ha logicamente ritenuto - l'illecita pretesa che il teste non si presenti a deporre implica la richiesta di non rendere testimonianza sfavorevole all'autore della minaccia.
Anche il secondo motivo pertanto è inficiato da manifesta infondatezza. E così il terzo. Infatti non vi è illogicità della motivazione della sentenza per denegata riduzione della pena in seguito alla riqualificazione giuridica del fatto come reato meno grave allorché la maggior gravita del reato originariamente contestato consiste esclusivamente nella previsione di una pena minima edittale, restando inalterata la misura della pena massima, qualora il giudice in base alle circostanze indicate dall'art. 133 c.p. ritenga comunque adeguata per il reato ritenuto sussistente la stessa pena prevista per il primo.
Questo è il tenore della decisione nel caso in esame, in cui il Giudice d'appello, dopo aver ritenuto sussistente per le ragioni anzidette il reato previsto dall'art. 611 c.p., ha negato motivatamente le attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato e ha valutato la pena minima prevista per il reato dell'art. 336 c.p. originariamente contestato, irrogata con la sentenza di primo grado, come proporzionata alla gravita del fatto risultante dal tenore delle espressioni minacciose usate e dalla reiterazione della condotta.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006