Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1061
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Sentenza 25 gennaio 2001

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La circostanza che la parte parzialmente vittoriosa abbia notificato alla parte soccombente la sentenza in forma esecutiva non costituisce acquiescenza alla decisione.

Costituisce vizio revocatorio (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) - e quindi è inammissibile come motivo di impugnazione con ricorso per cassazione - la censura, rivolta alla sentenza di merito, di essere l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti stessi della causa. (Nella specie, avendo la Corte di merito ritenuto che il decreto di espropriazione, sopravvenuto nel corso del processo, fosse stato preceduto dalla conclusione del subprocedimento amministrativo conseguente alla mancata accettazione della indennità provvisoria, il ricorrente, nell'impugnare per cassazione la sentenza, aveva contestato il presupposto in fatto della decisione facendo leva sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio compiuta sullo sviluppo del procedimento amministrativo).

In tema di espropriazione per pubblica utilità o interesse, il principio secondo il quale, in conseguenza del sopravvenire del decreto di esproprio tempestivamente pronunciato ma tardivamente notificato, la domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva originariamente proposta si converte in opposizione alla stima, non è applicabile nel caso in cui il giudizio abbia come oggetto esclusivo la determinazione dell'indennità di occupazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1061
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1061
    Data del deposito : 25 gennaio 2001

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