Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 3
La circostanza che la parte parzialmente vittoriosa abbia notificato alla parte soccombente la sentenza in forma esecutiva non costituisce acquiescenza alla decisione.
Costituisce vizio revocatorio (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) - e quindi è inammissibile come motivo di impugnazione con ricorso per cassazione - la censura, rivolta alla sentenza di merito, di essere l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti stessi della causa. (Nella specie, avendo la Corte di merito ritenuto che il decreto di espropriazione, sopravvenuto nel corso del processo, fosse stato preceduto dalla conclusione del subprocedimento amministrativo conseguente alla mancata accettazione della indennità provvisoria, il ricorrente, nell'impugnare per cassazione la sentenza, aveva contestato il presupposto in fatto della decisione facendo leva sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio compiuta sullo sviluppo del procedimento amministrativo).
In tema di espropriazione per pubblica utilità o interesse, il principio secondo il quale, in conseguenza del sopravvenire del decreto di esproprio tempestivamente pronunciato ma tardivamente notificato, la domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva originariamente proposta si converte in opposizione alla stima, non è applicabile nel caso in cui il giudizio abbia come oggetto esclusivo la determinazione dell'indennità di occupazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HE AN, in persona del procuratore generale GUIDOTTI WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 12, presso l'avvocato DE JORIO FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LONGO LUCIO FILIPPO e LENTINI GIORGIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AN LL, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 76, presso lo studio LIBERATI, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL VECCHIO FRANCESCO giusta copia in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1064/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza, pubblicata il 3 aprile 1995, accogliendo la domanda proposta da IM HE nei confronti del Comune di AN NE (non costituito in giudizio e perciò dichiarato contumace) diretta alla determinazione della giusta indennità a lui dovuta per la occupazione di un suo terreno (disposta dal Comune convenuto, in via di urgenza e in funzione di espropriazione), liquidava a tale titolo la somma di lire 21.752.218, così calcolata nella misura degli interessi legali sulla somma di lire 69.268.500, poiché era risultato (attraverso la indagine del consulente tecnico d'ufficio) che dello stesso terreno era stata infine (nel corso del giudizio) pronunciata la espropriazione con determinazione definitiva della relativa indennità nell'importo appunto di lire 69.268.500 e che a questa determinazione il HE non aveva proposto opposizione.
Contro la sentenza 3 aprile 1995 della Corte d'appello di Roma LI HE, erede universale di IM HE nel frattempo deceduto, ha proposto ricorso per cassazione prospettando tre motivi di impugnazione. Il Comune di AN NE ha resistito con controricorso. Alla udienza del 28 aprile 1999 - fissata per la discussione del ricorso - il Collegio, avendo il difensore del Comune di AN NE comunicato che tra le parti era stata raggiunta una soluzione transattiva della controversia (non ancora tuttavia formalizzata), ha disposto rinvio a nuovo ruolo invitando le parti a produrre copia degli atti relativa alla pronunciata transazione. A tale invito le parti non hanno ottemperato e perciò è stata fissata la nuova udienza di discussione del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia" e censura la decisione per avere la Corte di merito limitato la sua pronuncia alla determinazione della indennità di occupazione mentre avrebbe dovuto procedere anche alla liquidazione di quelle di espropriazione, poiché nel corso del giudizio era intervenuto il decreto ablativo e la indicazione della indennità in esso contenuta non era stata accettata, sicché nella specie doveva trovare applicazione l'indirizzo della giurisprudenza di occupazione, non già sul valore venale del terreno come stimato dal consulente tecnico di ufficio, ma sull'importo della indennità di espropriazione come indicato nel relativo decreto del presidente della giunta regionale.
2. Palesemente infondata è la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune controricorrente (per asserita acquiescenza alla decisione), giacché la attuata notificazione della sentenza in forma esecutiva (recante anche condanna del Comune al rimborso delle spese processuali) non costituisce affatto un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della impugnazione tale da escludere la proponibilità a norma dell'art. 329 c.p.c. (come invece argomenta la difesa del controricorrente).
3. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Afferma, il ricorrente che nel corso del giudizio egli contestò espressamente la indennità come liquidata nel sopravvenuto decreto di espropriazione, ma è certo che non aveva richiesto, nella citazione introduttiva, la determinazione anche di tale indennità nè proposto opposizione alla stima definitiva, avendo il giudizio come oggetto esclusivo la determinazione dell'indennità di occupazione e in questi limiti - fissati dalla domanda - la Corte di merito ha doverosamente mantenuto la sua pronuncia. Nè ha alcuna attinenza alla presente controversia la giurisprudenza, richiamata dal HE, che considera la diversa fattispecie della possibile conversione nella opposizione alla stima della originaria domanda di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, quando nel corso del giudizio l'attore abbia avuto conoscenza del decreto di espropriazione tempestivamente pronunciato (prima cioè della scadenza della occupazione legittima) ma tardivamente a lui notificato.
4. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.
La Corte di merito - occorre precisare - ha ritenuto che il decreto di espropriazione, sopravvenuto nel corso del processo, recasse la indicazione della indennità definitiva (in importo, infatti, non corrispondente alla misura provvisoria comunicata dal Sindaco, sulla quale era stata calcolata la indennità provvisoria di occupazione), fosse stato cioè preceduto dalla conclusione del subprocedimento amministrativo conseguente alla mancata accettazione della indennità provvisoria. E poiché non era controverso che il HE non avesse proposto opposizione alla stima, la stessa Corte ha considerato definitiva e non più contestabile la indennità come indicata nel decreto del presidente della giunta regionale 28 dic. 1992 e ha calcolato sull'importo di essa la misura percentuale di quella di occupazione. Ebbene, con il secondo motivo il ricorrente contesta il presupposto in fatto della decisione sul punto (negando che il decreto di espropriazione fosse stato proceduto dalla determinazione definitiva della indennità relativa), ma una tale censura prospetta un errore di fatto che risulterebbe dagli atti stessi della causa (e dalla indagine, in particolare, dal consulente tecnico di ufficio compiuta sullo sviluppo del procedimento amministrativo), che integrerebbe dunque un vizio revocatorio della sentenza impugnata, inammissibile come motivo di impugnazione per cassazione.
5. Il terzo motivo del ricorso - infine - è infondato.
La Corte di merito ha infatti adottato nella specie il criterio di determinazione della indennità di occupazione che ha trovato il successivo avallo delle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 20 gennaio 1998, n. 493. Condivide il Collegio il principio formulato con tale pronuncia, fondato non solo sulla norma "di portata generale" dettata dall'art. 72, comma 4, legge 2359 del 1865 (che, rinviando, per la determinazione della indennità di occupazione, alle disposizioni che disciplinano quella di espropriazione, fissa un collegamento funzionale tra le due indennità e configura la prima come un riflesso della seconda), ma, innanzitutto, sullo sviluppo normativo dello istituto che ne ha modificato i presupposti fissati nell'ultima parte del primo comma dell'art. 71 stessa legge 2359/1865 (aggiunta dalla legge 18 dic. 1879, n. 5188, che introdusse la previsione della occupazione preliminare in funzione della realizzazione di opere pubbliche dichiarate urgenti e indifferibili). Sicché l'occupazione d'urgenza è venuta assumendo i caratteri di uno strumento generale, in pratica necessitato dalla esigenza di accelerare i tempi di esecuzione dell'opera pubblica, che attribuisce alla Amministrazione occupante poteri sull'immobile incompatibili con il diritto di mero godimento, come quelli di procedere alla irreversibile trasformazione del bene occupato (con l'effetto, perfino, di eventualmente acquistare la proprietà, pur se non intervenga il formale provvedimento ablativo, attraverso la c.d. accessione invertita). La occupazione consente dunque l'appropriazione da parte dell'occupante delle facoltà connesse al diritto di proprietà sul bene, con anticipazione nel tempo dell'esautoramento del proprietario quanto al contenuto stesso del suo diritto reale: con la conseguenza che il procedimento per l'occupazione preliminare, da autonomo e meramente collegato, ha assunto il carattere di momento normale dell'unitario procedimento di espropriazione come suo subprocedimento (l'art. 1 legge 3 gennaio 1978, n. 1 dispone che la dichiarazione di urgenza e indifferibilità
è implicita nella approvazione di tutti i progetti di opere pubbliche di competenza dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali).
Dal collegamento funzionale e procedimentale con l'espropriazione discende che le indennità spettanti al proprietario per ciascuno dei due istituti vengono a compensarlo dal medesimo pregiudizio e cioè della perdita delle facoltà proprie del diritto di proprietà. E se la espressa previsione legislativa delle due indennità distinte non consente che al proprietario possa essere liquidata una indennità formalmente unica (quella di espropriazione, aumentata degli interessi annui per il periodo della durata dell'occupazione), l'omogeneità funzionale e procedimentale dei due istituti esige che le rispettive indennità siano determinate tuttavia sulla medesima base, così che la indennità di occupazione deve essere rapportata al valore (convenzionale) del bene occupato "secondo i criteri da adottarsi ai fini della liquidazione della indennità spettante per l'espropriazione prevista come momento finale del procedimento ablativo, strumentale alla realizzazione dell'opera pubblica per la cui esecuzione si è proceduto alla occupazione" (Cass. sez. un. n. 493 del 1998): perciò determinata in una misura percentuale della indennità dovuta per la preventivata espropriazione del bene occupato (mentre il diverso criterio che vuole la indennità di occupazione rapportata al valore venale del bene occupato - e determinata nel suo valore di godimento -, come corrispettivo della mancata percezione dei frutti di esso, postula una occupazione fine a se stessa, come temporanea sottrazione alla disponibilità del proprietario e destinata a cessare con la restituzione del bene alla condizione originaria).
6. Il ricorso, affidato a due motivi infondati e ad uno inammissibile, deve, in conclusione, essere rigettato. Il ricorrente - soccombente - è quindi tenuto e condannato al rimborso delle spese anche di questa fase del giudizio a favore del Comune di AN NE, resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna LI HE al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del Comune di AN NE, liquidate in complessive lire 2.123.700=, delle quali lire due milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2001