Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2002, n. 885
CASS
Sentenza 25 gennaio 2002

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Il ricorso per cassazione fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica è inammissibile configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ..

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  • 1Sentenza definitiva: si può contestare la CTU?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 luglio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2002, n. 885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 885
Data del deposito : 25 gennaio 2002

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