Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
Il ricorso per cassazione fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica è inammissibile configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2002, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
Dott. MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
HE TO, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Scripelliti in virtù di procura in calce al ricorso ed elett. dom. in Roma, viale delle Milizie n. 19, presso lo studio dell'avv. Ornella Manfredini
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI VIA VAL DI SIEVE n. 12 - Firenze, in persona del geom. AO Di AR, amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enza Mannise Parducci ed elett. dom. in Roma, piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio dell'avv. Massimo Mellaro, in virtù di procura in calce al controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1100, della Corte di Appello di Firenze in data 9.5. - 24.6.2000 (r.g. n. 1270/98).
Udita nella pubblica udienza del 18 ottobre 2001 la relazione del Dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale Dott. Umberto Apice, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON ZZ proprietario di un vasto locale a destinazione commerciale sito al piano seminterrato di un edificio condominiale in Firenze - adì il Pretore del luogo ai sensi dell'art. 700 c.p.c. lamentando infiltrazioni di umidità ascrivibili al condominio: al quale il Pretore, con provvedimento del 25 ottobre 1988, ordinò di eseguire tutti i lavori necessari al fine di eliminare dette infiltrazioni, così come indicati nella relazione del nominato c.t.u.
All'esito del successivo giudizio di merito il Tribunale della stessa sede, con sentenza del 20 gennaio 1997, confermato il suindicato provvedimento, condannò il condominio al pagamento di lire 14.294.520 a titolo di rimborso delle spese per gli ulteriori interventi necessari al ripristino dei luoghi, e di lire 75.000.000 quale risarcimento del danno per la perdita dei canoni di locazione determinata dalla mancata utilizzazione dell'immobile. In parziale riforma di tale decisione, impugnata in via principale dal condominio ed in via incidentale dal ZZ, con la pronuncia, ora gravata, la Corte di Appello ha ridotto l'ammontare del risarcimento per la mancata locazione del bene a lire 11.700.000 oltre interessi legali, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Per quanto ancora rileva la Corte, richiamati i numerosi accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio, ha ritenuto congrua la somma di lire 14.294.520, già determinata in primo grado, per gli interventi, a carico del condominio, sui muri perimetrali, necessari ad impedire la propagazione dell'umidità ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini;
quanto, invece, al risarcimento del danno determinato dalla mancata utilizzazione del bene, la stessa Corte ha ridotto dal 50%, determinato dal Tribunale, al 10% l'apporto del condominio, con il rilievo che in gran parte il danno era ascrivibile all'incuria dello stesso proprietario, "così negligente da far supporre un interesse alla prosecuzione di queste condizioni per lucrare sul risarcimento".
Per la cassazione di tale decisione il ZZ ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui il condominio resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1117, 1227, 840 e 844 c.c. nonché "inesistenza di motivazione e travisamento su punto decisivo della controversia", e, dopo aver richiamato il contenuto delle varie domande da lui proposte (cessazione delle lamentate immissioni con la esecuzione dei lavori necessari per la loro eliminazione, conferma del provvedimento cautelare e risarcimento del danno conseguente all'inagibilità della propria porzione immobiliare), lamenta che la sentenza impugnata, nel confermare nella somma di lire 14.294.520 l'importo dei lavori necessari ad impedire il propagarsi dell'umidità ai locali di esclusiva proprietà del ZZ, abbia trascurato di considerare, "manifestamente travisando ed equivocando sul contenuto della relazione peritale", alla stregua della quale tale somma è stata calcolata, le diverse opere ritenute necessarie dal c.t.u. per eliminare dette immissioni (comprendenti tra l'altro il c.d. scannafosso), mentre la somma liquidata si riferiva al danno emergente costituito dai lavori di ripristino e riparazione dell'unità immobiliare del ZZ.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha tenuto ben distinte le domande come sopra proposte dall'odierno ricorrente e, mentre ha confermato la decisione di primo grado nei punti relativi al provvedimento pretorile ed alla liquidazione della somma di lire 14.294.520, ha invece ridotto a lire 11.700.000 il risarcimento del danno per la mancata locazione del bene.
Tale pronuncia ha, adesivamente alla c.t.u., riferito i provvedimenti, come sopra confermati, alla domanda di cessazione delle lamentate immissioni di umidità.
Orbene, se la Corte territoriale, così facendo, ha travisato, come il ricorrente afferma, la relazione di consulenza, tale eventuale errore non poteva essere fatto valere con il ricorso per cassazione ma solo con il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. nn. 1195 del 2000 e 2932 del 1999). Segue da ciò l'inammissibilità del motivo nella parti relative a detto travisamento ed alle violazioni di legge che alla stregua di esso vengono allegate, e l'infondatezza dello stesso motivo quanto al pure dedotto vizio motivazionale, avendo la Corte territoriale dato adeguata dimostrazione, con il richiamo alla c.t.u., del proprio convincimento che, se erroneo nei sensi di cui sopra, avrebbe dovuto essere censurato nella suindicata diversa sede.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1227, 2051 e 1117 c.c. ed afferma che nella responsabilità per custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve escludersi, in assenza di prove di caso fortuito o forza maggiore, la possibilità di un concorso del danneggiato come fattore riduttivo della responsabilità del custode, con la conseguenza che allo stesso danneggiato spetta l'intero risarcimento;
richiamate quindi le non univoche relazioni peritali, lamenta che in esse la c.d. tamponatura non sia stata considerata bene condominiale;
si duole infine che non siano stati considerati beni condominiali altresì il c.d. avancorpo ed il vespaio. La complessa censura è infondata.
In primo luogo, non sussiste invero alcuna incompatibilità tra gli artt. 2051 e 1227 primo comma c.c., giacche, al contrario, l'art. 2056 c.c. dispone che il risarcimento del danno si deve determinare secondo le disposizioni dettate, tra gli altri, anche dal citato art. 1227.
Rettamente, pertanto, la Corte territoriale ha fatto congiunta applicazione delle due norme, in implicita adesione alla giurisprudenza in tal senso formatasi la quale mentre afferma che esclude la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. la prova, a carico del custode, che l'evento è stato provocato dalla condotta colpevole ed esclusiva del danneggiato, equiparabile al caso fortuito (da ultimo, in tal senso, Cass. n. 2331 del 2001), nel diverso caso, ritenuto ricorrere nella specie, del mero concorso di colpa del danneggiato, ritiene applicabile altresì il primo comma del citato art. 1227 (Cass. nn. 3416/88, 3957/94, 7727/00). Ad una diversa conclusione non può pervenirsi in conseguenza della natura oggettiva del responsabilità del custode, di recente affermata da questa C.S. (sent,. 5031/98), poiché il nesso materiale di causalità tra l'evento dannoso e la condotta, omissiva o commissiva, dello stesso, sufficiente ad affermare la responsabilità di costui salvo che egli provi il caso fortuito, è riscontrabile, nel caso in cui ricorra anche la condotta colposa del danneggiato, altresì tra lo stesso evento e la condotta, omissiva o commissiva, del medesimo, ancorché solo quest'ultima, come disposto dal primo comma dell'art. 1227 c.c., debba essere inoltre colposa.
Gli artt. 2056 e 1227 c.c., che in tal senso dispongono, applicano dunque in tema di responsabilità civile, e con il temperamento di cui s'è detto, i principi generali dettati dagli artt. 40 e 41 c.p. La doglianza relativa alla tamponatura inammissibile: essa investe infatti la relazione del c.t.u. e non già la decisione impugnata la quale, nell'affermare il concorso di colpa del danneggiato, ha espressamente osservato (pag. 7) che la proprietà condominiale comprende anche il muro perimetrale dell'edificio: come anche il ricorrente sostiene.
La Corte del merito ha escluso che riguardo all'avancorpo potesse configurarsi la responsabilità del condominio con il rilievo che esso fu realizzato nell'esclusivo interesse del fondo del ZZ per consentirne di migliorare l'accesso: accertamento di fatto motivato e, come tale, incensurabile in questa sede. Infondata, infine è la censura che investe il vespaio, giacché esso non rientra nell'ambito del suolo comune a norma dell'art. 1117 c.c., bensì costituisce un manufatto ben distinto dalle fondazioni ed al servizio esclusivo dell'unità immobiliare a piano terreno e poggiante sul suolo comune (Cass. n. 6357/93). In definitiva, accertare se nel caso concreto ricorra il concorso di colpa del danneggiato è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici: questi ultimi nella specie non sussistono per quanto già rilevato, mentre vizi motivazionali non vengono dedotti (il motivo di ricorso è formulato don riferimento al solo art. 360 n. 3 c.p.c.), anche se in taluni passaggi si evidenziano vizi revocatori, inammissibili in questa sede per quanto già sopra osservato.
3. Il ricorso è, pertanto, infondato e nondimeno ricorrono giusti motivi, stante l'accertata corresponsabilità dell'attuale intimato, per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 18 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002