Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5868 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto0 5868 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMAD -impugnazione SEZION di delibera assembleare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2472/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO Presidente ConsigliereDott. Mario Rosario MORELLI Cron. 17-187 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Rep. 1313 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 28/01/02 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. Sole per diritti L.
3.10 sul ricorso proposto da: 11 22 APR 2002 CHERUBINI FERRANTE, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA LA SPEZIA 127/B, presso l'avvocato ANTONIO SISTO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ROMANO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CENTRO COMMERCIALE IMBARCADERO Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende 2002 unitamente all'avvocato ALBERTO LUPPI, giusta delega a 206 margine del controricorso;
1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 546/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 10/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Muzzi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28 agosto TE CH conveniva in giudizio davanti 1993, al Tribunale di Brescia la società Centro Commerciale Imbarcadero S.R.L. in liquidazione, di cui era socio perché, previa sospensiva, fosse dichiarata la nullità о l'inefficacia della deliberazione presa dall'assem- blea di detta società in data 14 giugno 1993 ovvero perché la stessa fosse annullata. A sostegno della do- manda esponeva quanto segue. L'attore aveva acquistato un certo numero di quote della società nel novembre del 1988 da CO VE socio e amministratore del- 2 la società medesima che, nel contratto, gli aveva ga- rantito che il valore delle stesse, previsto al momen- to della stipulazione, sarebbe aumentato in ragione del 10% annuo fino al momento della liquidazione. Que- st'ultima, poi, era stata deliberata dall'assemblea sociale 1'11 luglio 1991 e le operazioni conseguenti erano state affidate a un collegio di liquidatori di- cui componente era lo stesso VE al quale erano stati affidati tutti i poteri di legge e anche quello di procedere all'assegnazione dei beni sociali ai SO- ci. In esecuzione del mandato ricevuto, il collegio dei liquidatori aveva quindi convocato per il 14 giu- gno 1993 l'assemblea chiamandola a decidere sull'ap provazione di un "progetto di assegnazione beni socia- li" che difatti venne approvato in quella sede a mag- gioranza, avendo votato contro lo stesso CH e altri tre soci. Riteneva ]'attore che tale delibera- zione fosse "nulla o annullabile e comunque illegitti- ma, inefficace ed in ogni caso non vincolante" perché: 1) il collegio dei liquidatori aveva presentato al- l'assemblea non uno ma due progetti, di talché non po- teva ritenersi approvato alcun progetto, essendo gli stessi sostanzialmente differenti;
2) la deliberazione del collegio dei liquidatori doveva reputarsi viziata dal conflitto di interessi in cui versava il VE, 3 evidentemente interessato a far conseguire al socio CH, in liquidazione delle quote, quanto a que- st'ultimo garantito al momento della cessione delle quote stesse, in modo da sottrarsi all'obbligo di fare fronte personalmente all'impegno contrattuale;
3) il collegio dei liquidatori non aveva rispettato "tutte le norme regolanti la materia" avendo presentato al- l'assemblea due progetti di assegnazione di beni SO- ciali "impossibili quanto meno per la mancata previ- sione ed attuazione di estrazione a sorte dei lotti" e ottenendo in tal modo un consenso assembleare "invalido sotto tutti i profili'. Si costituiva in giudizio la società convenuta che eccepiva "il difetto di giurisdizione" dell'autorità giudiziaria adita per l'esistenza, nello statuto, di clausola compromissoria. Nel merito, sosteneva che, in realtà, all'assemblea del 14 giugno 1993 era stato sottoposto all'approvazione dei soci un solo progetto di assegnazione, come era chiaramente desumibile dallo stesso tenore del verbale assembleare. Quanto al de- nunciato conflitto di interessi, rilevava che nessuna prova aveva addotto CH circa i suoi rapporti con VE e che, comunque, il voto da questi espres- so nell'assemblea doveva ritenersi assolutamente inin- fluente ai fini dell'approvazione del progetto. Con- cludeva pertanto la società perché l'impugnativa av- versaria fosse respinta. Con sentenza depositata il 13 gennaio 1997 il Tri- bunale riteneva preliminarmente che la clausola com- promissoria contenuta nello statuto sociale non potes- se operare in relazione a controversie che, come la presente, coinvolgessero anche la tutela di interessi collettivi. Nel merito, osservava che l'assemblea ave- va deliberato su un solo progetto di assegnazione e che non vi era prova del denunciato conflitto di inte- ressi che, peraltro, sarebbe stato comunque irrilevan- te in quanto il voto del VE non era stato deter- minante al fine del raggiungimento delle maggioranze previste. La domanda di CH era pertanto respin- ta e l'attore veniva condannato a rifondere alla So- cietà le spese di causa. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 9 giugno 10 luglio 1999, rigettava l'impugnazione pro- posta dal CH osservando, per quanto rileva in questa sede: che l'attività del VE denunciata come a) viziata da conflitto d'interessi era quella dallo stesso compiuta all'interno del collegio dei liquida- tori e che quindi ne sarebbe stata compromessa la pre- disposizione del progetto di assegnazione che era poi 5 stato sottoposto all'assemblea; b) che non poteva ravvisarsi una nullità della deliberazione assembleare del 14 giugno 1993 derivata dall'asserito vizio dell'atto presupposto, consistente nella pretesa delibera del collegio dei liquidatori avente ad oggetto il progetto di assegnazione;
c) che il CH non aveva contestato che senza il voto del VE in assemblea la deliberazio- ne sarebbe stata ugualmente approvata;
d) che non ricorreva nella specie per l'asse- gnazione dei lotti il presupposto del sorteggio, e cioè che vi fossero tante porzioni uguali quanti erano gli aspiranti, ed inoltre erano differenti sia le uni- tà che le quote dei soci;
e) che era inammissibile per novità il rilievo del CH secondo cui il progetto approvato avreb- be imposto ai soci un previo illegittimo versamento a conguaglio ancor prima della redazione del bilancio finale. Avverso la sentenza d'appello TE CH ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quat- tro motivi, illustrati con memoria. Il Centro Commerciale Imbarcadero in liquidazione s.r.l. ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 6 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2276, 2280, 2373, 2391 e 2486 c.c., nonché omessa, in- sufficiente o contraddittoria motivazione, in relazio- ne agli artt. 2373 e 2391 c.C.. Il VE (amministratore prima e liquidatore poi) avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla stesura dei progetti divisionali sottoposti all'assem- blea, atteso l'evidente conflitto d'interessi con la società ed in particolare per l'interesse ad una certa valutazione del compendio immobiliare onde realizzare senza personale esborso la garanzia prestata a favore dell'odierno ricorrente in occasione della cessione delle quote. Il socio VE avrebbe dovuto altresì astenersi dal partecipare alla votazione in sede di deliberazio- ne assembleare ex art. 2373 C.C. atteso che, indipen- dentemente dai risultati aritmetici e dalla presunta ininfluenza del voto manifestato, sussisteva la con- creta dannosità della deliberazione per la società e per i soci а causa del diverso valore del compendio a favore del VE. In ogni caso, il quorum delibera- tivo andava computato in rapporto alla sola parte del capitale facente capo si soci aventi diritto al voto. Il progetto divisionale predisposto dai liquidato- 7 ri ed asseritamente approvato dall'assemblea nullo perché contrario a norme imperative (art. 2280 c.c.) e rende nulla la delibera impugnata in quanto atto pre- supposto.
2. Il motivo non è fondato. La Corte d'appello - premesso che il progetto di assegnazione delle unità immobiliari integrava una me- ra proposta rivolta all'assemblea e che doveva farsi esclusivo riferimento alla deliberazione assembleare del 14 giugno 1993 per verificare se essa poteva dirsi viziata - ha ritenuto che tale deliberazione non fosse impugnabile perché senza il voto del socio in conflit- to di interessi sarebbe stata ugualmente raggiunta la necessaria maggioranza. La decisione sul punto costituisce una corretta applicazione dell'art. 2373, secondo comma, C.C., in base al quale, in caso d'inosservanza della disposi- zione del comma precedente (e cioè quando abbia votato il socio in conflitto di interessi), la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sa- rebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Il giudice di secondo grado ha anche osservato che nell'appello il CH non aveva contestato che 8 senza il voto del VE in assemblea la deliberazio- ne sarebbe stata ugualmente approvata. E' quindi irrilevante, ai fini dell'impugnabilità della delibera assembleare, che il fatto, sottolineato dal ricorrente, che il VE avrebbe dovuto astener- si dal partecipare sia alla stesura del progetto sot- toposto all'assemblea sia alla votazione della delibe- ra assembleare. Quanto al riferimento effettuato dal ricorrente al quorum deliberativo, da computarsi con esclusione del- la quota del socio che versi in conflitto di interes- si, la censura è inammissibile per novità non risul- tando che la questione del quorum sia stata esaminata dalla Corte d'appello e non avendo il ricorrente la- mentato l'omesso esame da parte del giudice di merito di sue deduzioni sul punto. La doglianza è comunque generica, non precisandosi in qual modo nella specie il quorum fosse stato erroneamente calcolato e come, invece, un calcolo corretto avrebbe escluso il rag- giungimento della maggioranza senza il voto del socio in conflitto d'interessi. La censura relativa all'art. 2280 c.c. sarà esami- nata in [...] al terzo ed al quarto motivo di ri- corso.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia 9 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2280 e 2452 C.C., nonché omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione, in relazione all'art. 2452 c.c.. Aveva errato il giudice d'appello anche quando aveva affermato la correttezza e la legittimità del- l'avvenuta attribuzione (invece che dell'assegnazione) dei beni residui avendo ritenuto trattarsi di "operazioni evidentemente discrezionali" atteso che "presupposto indefettibile del sorteggio è che vi siano tante porzioni uguali quanti sono gli aspiran- ti", mentre nel caso di specie "vi era un numero di unità immobiliari inferiore a quello dei soci . e le . . quote di ciascun socio ugualmente differivano e note- volmente per valore" sicché non sarebbe stato possibi- le procedersi per estrazione. Indipendentemente dal fatto che ben difficilmente anche nelle divisioni le unità immobiliari presentano uguale rilevanza e coincidono con il numero dei comu- nisti, tuttavia l'assegnazione per estrazione rimane quasi esclusivamente la regola. Nella fattispecie, proprio al fine di evitare favoritismi, era comunque possibile procedere alla determinazione delle quote sociali facendo ricorso a semplice calcolo aritmetico, che richiedeva nessuna "alchimia di scomposizione".
4. Il motivo non è fondato. 10 Deve preliminarmente rilevarsi che le argomenta- zioni svolte dal ricorrente sono riferibili, anziché alle norme richiamate nell'intestazione del motivo, all'art. 2283 C.C. in base al quale in caso di ri- partizione di beni in natura, si applicano le disposi- zioni sulla divisione delle cose comuni - ed all'art. 729 c.C., in tema di assegnazione o attribuzione delle porzioni in caso di divisione. Ora, il giudice di appello ha ritenuto che presup- posto indefettibile del sorteggio, anche nella pro- spettiva dell'art. 729 c.c., richiamato dal CH, era che vi fossero tante porzioni uguali quanti gli aspiranti, ma che tale presupposto non ricorreva nella specie, in cui vi era un numero di unità immobiliare inferiore a quello dei soci e, per di più, le unità stesse erano di differente rilevanza e le quote di ciascun socio ugualmente differivano, e notevolmente, per valore. Tale circostanza di fatto, e cioè la mancanza di porzioni uguali, esclude la sussistenza della viola- zione di legge lamentata dal ricorrente, atteso che l'estrazione a sorte è prevista come regola dall'art. 729 citato per l'assegnazione delle porzioni eguali, mentre per le porzioni diseguali la medesima disposi- zione stabilisce che si proceda mediante attribuzione. 11 Per quanto riguarda il vizio di motivazione, pure indicato nell'intestazione del motivo, il ricorrente non ha specificato i termini della censura.
5. Il terzo motivo esprime una doglianza di viola- zione e/o falsa applicazione degli artt. 2278, 2280 e 2282 C.C., nonché omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione, in relazione all'art. 2280 c.c.. I liquidatori avevano preteso il versamento di una somma a conguaglio allo scopo di poter ripartire tra i soci i beni sociali dopo aver soddisfatto i creditori della società, mentre avrebbero dovuto prima soddisfa- re tutti gli eventuali debiti sociali e quindi proce- dere all'assegnazione dei beni in natura previa reda- zione ed approvazione del bilancio finale di liquida- 乃 zione.
6. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vio- lazione e/falsa applicazione degli artt. 2280 c.c, 112 e 345 c.p.c., nonché omessa, insufficiente ○ contrad- dittoria motivazione, in relazione all'art. 2280 c.c.. La doglianza per la violazione dell'art. 2280 c.c. era stata ritenuta inammissibile dalla Corte territo- riale ex art. 345 c.p.c., perché il rilievo non aveva trovato ingresso in primo grado. Fermo restando che il divieto di cui all'art. 2280 C.C. costituiva una norma imperativa, la cui violazio- 12 ne doveva essere rilevata anche d'ufficio in ogni sta- to e grado del processo, nell'atto di citazione in primo grado si faceva espresso riferimento a "eventuali conguagli in denaro". La Corte di Brescia, con riferimento а tale do- glianza, aveva affermato che "la deliberazione assem- bleare non comporta l'assegnazione dei beni stessi ai soci prima dell'approvazione del definitivo bilancio di liquidazione", così indirettamente confer- mando tutti gli assunti dell'attuale ricorrente circa la necessità che il bilancio finale non possa che pre- cedere l'assegnazione dei beni ai soci.
7. Il terzo ed il quarto motivo, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fon- dati. La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile per novità la doglianza del CH secondo cui il progetto di assegnazione avrebbe imposto ai soci un "previo illegittimo versamento a conguaglio ancora prima della redazione del bilancio finale". La Corte d'appello ha poi aggiunto che, qualora con il motivo si fosse inteso denunciare la violazione del divieto di cui all'art. 2280, primo comma, C.C. di passività da (presupponendosi l'esistenza esso neppure sareb- "conguagliare" da parte dei soci), 13 be apparso pertinente perché la deliberazione assem- bleare impugnata non costituiva altro che un progetto vincolante, in relazione alla destinazione dei beni sociali, per la futura attività dei liquidatori, ma non comportava l'assegnazione dei beni stessi ai soci prima dell'approvazione definitiva del bilancio finale di liquidazione. Ora, con il ricorso per cassazione il ricorrente insiste nella pretesa violazione dell'art. 2280 C.C., sottolineando: a) che l'operazione, volta a trasfe- rire i beni sociali senza il preventivo soddisfacimen- to dei creditori della società è nulla per violazione delle norme imperative che tutelano l'integrità del patrimonio della società а garanzia dei creditori;
M b) che la motivazione della sentenza avrebbe conferma- to la necessità che il bilancio finale di liquidazione debba precedere l'assegnazione dei beni sociali ai so- ci. Rileva il Collegio che tale doglianza non può es- sere condivisa proprio per le ragioni poste in luce dalla Corte d'appello, la quale ha escluso, in punto di fatto, che i beni fossero stati assegnati ai soci prima dell'approvazione definitiva del bilancio finale di liquidazione.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 14 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- me nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorren- te in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente al rimborso delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in euro 62,00, oltre a euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2002. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Alessandro Criscuolo Dotz. Massimo Bonomo Татно в моме CORTES PRATIONE Dopo il IL CANCELLIERE 109T 12911 458T 41 32 TOT. 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serle 4 Registratc in doid bute 170,43 ain34183 (euro LENTOSETTANTA 43TA/43 Deporte Ar.... Cerviz FLFPO) er . At Giudiziari AACCICHINI) to Qusper 15