Sentenza 24 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2002, n. 9214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9214 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 9 2 1 4 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPRE Oggetto ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 9445/00 Consigliere Cron.24875 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Ud. 05/04/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TR VA, BI VA, CO ET, DI VA NI, RI AN, GU RI, BILESIO: CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati SERGIO GALLEANO, EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
- intimato 2002 avversO la sentenza n. 4752/99 del Tribunale di 1455 MILANO, depositata il 15/05/99 R.G.N. 1000/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dall' Ipost - Istituto Postelegrafonici - avverso la decisione del Pretore che l'aveva condannato a corrispondere agli attuali ricorrenti somme varie oltre و interessi e rivalutazione, a titolo di differenze dell'indennità di buonuscita dovute al computo della indennità integrativa speciale nella misura del 60% e non dell'80% del 60%, come invece aveva fatto l'Istituto. Il Tribunale ha ritenuto che il tasso dell'80%, il quale costituisce la base di quantificazione della indennità di buonuscita ex art.38 d.p.r. n.1032 del 1973, non 의 riguardi solo il c.d. stipendio base, ma anche tutte le altre indennità utili e ha, quindi, sottolineato che la legge n.87 del 1994, in base alla quale è dovuta la indennità integrativa speciale in ragione del 60%, si è limitata ad allargare l'area delle voci computabili nella base di calcolo della indennità di buonuscita, con la conseguenza che la anche la indennità integrativa (nella prevista quota del 60%) segue il regime delle componenti base della retribuzione, subendo, come tutte le altre voci, la medesima riduzione del 20%. Gli odierni ricorrenti chiedono la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. L'Ipost non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1 e legge n.87/94, 37 e 38 d.p.r. n. 1092(recte 1032)//73, 12 disposizioni preliminari al cod.civ., i ricorrenti sostengono che l'interpretazione dell'art.1 della legge 29 gennaio 1994 n.87 data dal giudice di appello è contraddetta dal tenore letterale della norma, la quale si è limitata a determinare, a seguito della nota sentenza n.243 della Corte Costituzionale, le modalità con le quali la indennità integrativa speciale deve essere calcolata nella indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici, senza fare alcun cenno alla base 3 contributiva di cui all' art.38 del d.p.r. n.1032/73, che quindi resta quella stabilita, nei suoi elementi costitutivi, dalla norma suddetta, mentre la nuova voce (60% della indennità integrativa speciale) costituisce un elemento a parte, non assoggettato alla stessa disciplina di computo (80% dei vari emolumenti) prevista dallo stesso art.38 per le altre voci retributive. La conferma del carattere additivo della disposizione dettata dall'art.1 legge n.87/94 cit. si ricava, secondo i ricorrenti, dal successivo art.2, che sottopone la quota di indennità integrativa di cui all'art.1 (il 60%) al contributo previdenziale obbligatorio previsto dall'art.37 del d.p.r. n.1032/73. Se, invero, la quota suddetta dovesse essere ricompresa nella base contributiva di cui all'art.38 DE stesso decreto, la precisazione di cui all'art.2 cit. sarebbe completamente superflua;
viceversa, la necessità di specificare con un'apposita norma di rinvio il regime previdenziale alla stessa applicabile, ne conferma la natura di elemento esterno alla base contributiva suddetta. Il ricorso non è fondato. La norma denunciata è stata emanata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle OV DE AT (per questi ultimi, degli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210), nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale. L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, stabilisce che "In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati... l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive 4 modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi utili: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri DE AT (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". Questa Corte si è già pronunciata, con numerose decisioni, sulla interpretazione da attribuire alla norma ora riportata e, proprio in controversia relativa a dipendenti dell'Ente Poste Italiane (cfr. sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624), ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione, "nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". 105 In linea con questo principio - che, confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836g 23 marzo 2002 44195 ef in altre fattispecie riguardante sempre i dipendenti postali, e poi da Cass. 18 marzo 2000 n.14926 e 24 maggio 2001 n. 7090, relative ai dipendenti delle OV DE AT, deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono - è la sentenza impugnata, per cui devono essere disattese le censure che ad essa si muovono nel ricorso e che si incentrano sulla formulazione letterale della norma. Invero, proprio con riferimento al dato testuale, si deve sottolineare, come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire la indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo dell'indennità integrativa speciale, per la quota fissata dal Legislatore, rispetto a quello concernente tutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per cento. Una volta posta l'indennità integrativa speciale, per la quota specificata (sessanta per cento), sullo stesso piano delle altre voci retributive (fra cui essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della indennità buonuscita, non si potrebbe assolutamente giustificare il frazionamento di uno schema che, in assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere unitario, così come previsto dal Legislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 al computo della indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili” deve essere inteso come sottoposizione della voce aggiuntiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. 6 Nè valide argomentazioni in contrario possono desumersi dai lavori preparatori della normativa in esame, poiché - fermo peraltro il rilievo che essi non potrebbero mai condurre ad un'interpretazione del precetto normativo in palese contrasto con la voluntas legis quale obiettivatasi nel testo definitivo e da tenere distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo della norma (v. Cass. 21 maggio 1988 n.3550)- dai vari disegni di legge presentati in date successive e di iniziativa di diversi parlamentari, congiuntamente discussi dopo essere stati conglobati in un testo unificato, risulta solo l'intendimento di includere la indennità integrativa speciale nella base per il calcolo della buonuscita spettante ai dipendenti DE AT, degli enti pubblici e delle aziende autonome statali, senza evidenziare per tale voce da includere un sistema di calcolo diverso da quello in vigore per gli altri elementi retributivi. Infine, quanto all'asserita necessità di una “lettura “ della norma in senso conforme ai principi costituzionali, il Collegio -non senza rinviare, anche per tale parte, alle considerazioni svolte nella citata sentenza n.13624 del 12 ottobre 2000- osserva che non possono giovare alla tesi sostenuta dai ricorrenti, né il richiamo alla differente percentuale di utilizzazione della indennità integrativa speciale ai fini del calcolo della buonuscita, prevista nella misura del trenta per cento per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in quanto la mancanza di una successiva riduzione ai fini del calcolo della buonuscita non deriva dalla entità della percentuale contenuta nella misura del trenta cento, ma dal medesimo criterio di applicazione previsto per gli altri elementi di calcolo, che per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 devono essere considerati per intero;
né il richiamo alla previsione, contenuta nell'art. 2 della legge n. 87 del 1994, di un contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali, e dovuto sulla quota dell'indennità integrativa speciale da computare nella base di 7 calcolo dell'indennità di buonuscita, in quanto, in base al tenore letterale della legge e secondo un criterio logico-sistematico, la percentuale su cui calcolare il contributo deve essere corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale utilizzata ai fini del calcolo della buonuscita, cioè il quarantotto per cento (pari all'ottanta per cento del sessanta per cento). Il ricorso va dunque rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 5 aprile 2002. Il Presidente мий Il Consigliere est. вл ены Phill . IL CANCELLIER O L Deposticto O S N I A T R O P C M I A A D D O E T R T N S I E S G E E R 0 08