Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2009, n. 2772
CASS
Sentenza 22 dicembre 2009

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In tema di truffa, integra recesso attivo, e non desistenza, l'adoperarsi fattivamente dell'autore degli artifici e raggiri affinchè il destinatario degli stessi non cada in errore. (Nella fattispecie, relativa al reato commesso da un dipendente ai danni dell'ente pubblico attraverso la falsa attestazione dell'orario lavorativo sul foglio presenze, la Corte ha ritenuto che la successiva correzione inoltrata dal soggetto all'ente medesimo circa la durata effettiva del'attività prestata integrasse recesso attivo e non desistenza, posto che l'azione doveva considerarsi ormai posta in essere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2009, n. 2772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2772
    Data del deposito : 22 dicembre 2009

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