Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/1999, n. 296
CASS
Sentenza 13 gennaio 1999

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Gli agenti di assicurazione sono equiparati, per il regime previdenziale, agli ausiliari del commercio. La relativa normativa ha avuto la sue tappe fondamentali nell'art.1 della legge n 1397 del 1960, nell'art.1 della legge n.613 del 1966 e nell'art.9 bis della legge n.41 del 1978. Il primo ha previsto per gli esercenti le piccole imprese commerciali e per gli ausiliari del commercio l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie, il secondo ha esteso ai predetti soggetti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'art.9 bis cit. ha, infine, imposto agli agenti d'assicurazione l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie prevedendo, altresì, la possibilità per coloro che avessero iniziato l'attività successivamente all'entrata in vigore della legge n.160 del 1975 di chiedere la "regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613". Tale ultima disposizione presuppone l'esistenza dell'obbligo di iscrizione all'assicurazione i.v.s. vigente per effetto dell'equiparazione fra le predette categorie. Ne consegue che l'assicurazione per le stesse prestazioni esistente presso la Cassa pensioni e previdenza degli agenti di assicurazione ha, necessariamente, carattere integrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/1999, n. 296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 296
    Data del deposito : 13 gennaio 1999

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