Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
Gli agenti di assicurazione sono equiparati, per il regime previdenziale, agli ausiliari del commercio. La relativa normativa ha avuto la sue tappe fondamentali nell'art.1 della legge n 1397 del 1960, nell'art.1 della legge n.613 del 1966 e nell'art.9 bis della legge n.41 del 1978. Il primo ha previsto per gli esercenti le piccole imprese commerciali e per gli ausiliari del commercio l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie, il secondo ha esteso ai predetti soggetti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'art.9 bis cit. ha, infine, imposto agli agenti d'assicurazione l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie prevedendo, altresì, la possibilità per coloro che avessero iniziato l'attività successivamente all'entrata in vigore della legge n.160 del 1975 di chiedere la "regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613". Tale ultima disposizione presuppone l'esistenza dell'obbligo di iscrizione all'assicurazione i.v.s. vigente per effetto dell'equiparazione fra le predette categorie. Ne consegue che l'assicurazione per le stesse prestazioni esistente presso la Cassa pensioni e previdenza degli agenti di assicurazione ha, necessariamente, carattere integrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/1999, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI RIZZO 81, presso lo studio dell'avvocato IN PIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANLIO INGRALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,preso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta procura speciale per atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 26/1/96 rep.n.26686;
- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 224/95 del Tribunale di TRAPANI, depositata il 14/06/95 R.G.N.1599/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato FONZO per delega BARTOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il sign.CE SC, agente di assicurazione, ha proposto opposizione al decreto del Pretore del Lavoro di Trapani con cui gli era stato intimato di pagare all'INPS contributi e sanzioni per l'assistenza sanitaria e per l'assicurazione generale I.V.S.. Ha dedotto l'opponente di aver chiesto l'iscrizione all'INPS solo relativamente al l'assicurazione contro le malattie - la sola obbligatoria ai sensi dell'art.9 della legge n.41/78 ,non prevista nella Cassa pensioni e previdenza degli agenti di assicurazione mentre per le altre, non obbligatorie egli non poteva essere assoggettato a doppia contribuzione.
L'INPS costituendosi ha eccepito che la 1.41/78,art.9 bis, aveva esteso anche agli agenti di assicurazione come agli altri ausiliari del commercio l'obbligo di assicurarsi per la malattia ,ferma restando l'obbligatorietà delle altre forme di assistenza. Il Pretore ha accolto l'opposizione limitando l'obbligo contributivo del ricorrente alla sola assicurazione sanitaria.
Su appello dell'INPS il Tribunale di Trapani, con sentenza del 14.6.95,ha riformato la decisione pretorile e rigettato l'opposizione del sign.SC rilevando che gli agenti di assicurazione sono equiparati agli ausiliari del commercio e perciò soggetti all'assicurazione obbligatoria i.v.s. ai sensi della 1.613/66. La legge 41/78 art.9 estende agli agenti di assicurazione l'obbligo di assicurarsi contro le malattie e non modifica il preesistente obbligo di assicurazione i.v.s. - che, al contrario, in tale normativa viene dato per acquisito in quanto viene prevista la regolarizzazione contributiva per gli agenti in attività da dopo il 1975.
Per tale ultima assicurazione non sussiste alcuna doppia contribuzione poiché la Cassa Pensioni per gli agenti di assicurazione è un fondo integrativo e non sostitutivo della assicurazione i.v.s.
Il sign.SC chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. L'INPS non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione delle leggi che regolano la materia.
Egli addebita al Tribunale di aver ricostruito erroneamente la normativa applicabile.
Infatti la l. n. 613/66,che ha esteso l'obbligo di previdenza pensionistica agli esercenti attività commerciali si riferisce alle categorie iscritte negli elenchi di cui alla l.n.1397/60 dai quali sono espressamente esclusi gli agenti d'assicurazione. Per questultimi l'inserimento negli elenchi avviene solo a partire dallal.1088/71,ma con esclusivo riferimento all'assicurazione contro le malattie che diventa obbligatoria anche per gli agenti di assicurazione con la legge 41/78 (che prevede la facoltà e non anche l'obbligo di assicurazione I.V.S.).
Egli si era iscritto negli elenchi ex l. 1397/60 solo dal 1993,essendosi sempre dichiarato lavoratore dipendente e non autonomo.
Con il secondo motivo denuncia motivazione carente insufficiente e contraddittoria ed imputa al Tribunale di aver affermato, apoditticamente e senza motivazione, il carattere autonomo del lavoro degli agenti di assicurazione nonché la natura integrativa del loro fondo pensioni.
Inoltre,con riguardo all'art.9 bis l.41/78,ha confuso la facoltà accordata dalla legge di iscriversi anche all'assicurazione I.V.S. con un vero e proprio obbligo.
Le censure per la loro connessione ed interdipendenza devono esaminarsi congiuntamente. Sono entrambe infondate. Esse, in sostanza, si incentrano nel ritenere che l'obbligo di iscrizione alla I.V.S. abbia carattere meramente facoltativo, venendo assicurate tali prestazioni previdenziali dalla cassa degli agenti che non ha quindi, rispetto all'assicurazione generale, funzione integrativa.
La tesi del ricorrente - che nega un principio fondamentale dell'assicurazione generale, costituito dall'obbligatorietà della stessa - è del tutto smentita dai dati legislativi testagli che regolano le assicurazioni sociali per gli agenti di assicurazione. Questi, come ha ben rilevato il Tribunale sono equiparati, per il regime previdenziale agli ausiliari del commercio
(3267/87,813/88,5732190). L'art. 1 l.n.1397/60 ha previsto per gli esercenti le piccole imprese commerciali e per gli ausiliari del commercio l'obbligo di assicurazione contro le malattie.
L'art. 1 della l.613/66 ha esteso l'assicurazione obbligatoria per la invalidità la vecchiaia ed i susperstiti ai predetti soggetti. L'art.9 bis della l.n.41 del 1978 ha imposto agli agenti d'assicurazione l'obbligo di assicurazione per la malattia previsto, come si è detto, per i predetti soggetti del settore del commercio dalla l.n. 1397/60. È significativo che tale disposizione preveda per gli agenti d'assicurazione, cui viene resa obbligatoria l'assicurazione contro le malattie, la possibilità per quanti abbiano iniziato l'attività successivamente, all'entrata in vigore della l.n.160/75 di chiedere la "regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966 n.613".Tale disposizione presuppone, evidentemente l'esistenza dell'obbligo di iscrizione alla assicurazione per la I.V.S. vigente per effetto del'equiparazione fra le predette categorie. Attesa l'obbligatorietà della predetta assicurazione quella per le stesse prestazioni esistente con la cassa degli agenti ha, necessariamente, carattere integrativo ( 5368/83, 164/85) Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 1999