Sentenza 2 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11623 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ALIPES ALIMENTARI PARTECIPAZIONI ESTERE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato MANFREDINI ORNELLA, che la difende, giusta delega calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 437/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva del 27 ottobre 1992, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla s.p.a. Alipes, condannò l'Amministrazione finanziaria dello Stato a rimborsare all'attrice la somma di lire 13.510.170, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per diritti di visita sanitaria indebitamente pagati all'atto della importazione di prodotti caseari nel periodo dal 1968 al 1973.
Il gravame successivamente prodotto dall'Amministrazione soccombente venne respinto dalla Corte d'appello di Roma che, per quanto ancora interessa, ritenne: implicitamente accettato il contraddittorio sulla domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria avanzata per la prima volta con la precisazione delle conclusioni, non avendo in quella sede la convenuta nulla eccepito;
esattamente riconosciuto il predetto danno, stante la qualifica di imprenditore commerciale della società attrice;
correttamente liquidato l'importo dell'obbligazione risarcitoria in applicazione degli indici delle variazioni del costo della vita pubblicati dall'ISTAT. Avverso tale pronuncia il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso con un motivo, cui la s.p.a. Alipes replica con controricorso poi illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente sotto il profilo che l'atto impugnatorio è stato notificato, in termini, al procuratore domiciliatario di essa società avv. Franco Cesareo, cancellato il 5 novembre 1998 dall'albo degli avvocati e, a termine lungo ormai scaduto, a essa parte personalmente. La notifica tempestiva, eseguita a procuratore ormai privo dello ius postulandi, integrerebbe una ipotesi di inesistenza della notificazione, non sanabile (e non sanata) con la avvenuta costituzione della rappresentata. La seconda, rituale notifica del ricorso è stata eseguita abbondantemente fuori dai termini per proporre gravame con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
La censura non ha pregio.
La cancellazione dell'avv. Franco Cesareo dall'albo professionale non ha escluso la qualità di domiciliatario della Alipes s.p.a del predetto difensore, che, pel tramite di soggetto qualificatosi "incaricato alla ricezione atti", ha ricevuto la notifica del ricorso nel proprio studio in Roma, viale Marco Polo, n.80 (vedi relata);
studio evidentemente attivo ancorché lo stesso avvocato non fosse più iscritto all'albo di quel distretto di Corte d'appello (non potendo peraltro escludersi la sua iscrizione presso l'albo professionale di altro distretto).
In ogni caso, la notifica evidenzia il riferimento della persona del domiciliatario alla Alipes s.p.a. presso la cui sede legale l'Avvocatura erariale ha in seguito spontaneamente rinnovato la notifica del ricorso che è stato ricevuto dalla società, la quale ha resistito con controricorso.
Ne consegue che è certamente invalida la notifica del ricorso eseguita presso l'avvocato Cesareo, cancellatosi dall'albo, non avendo potuto non incidere negativamente siffatta irregolare esecuzione della notifica sulla validità della costituzione del contraddittorio. Vertendosi, tuttavia, in tema di notificazione eseguita presso soggetto e luogo aventi pur sempre un riferimento certo con il destinatario dell'atto notificando, e essendosi il predetto legale ricevuto l'atto in parola senza nulla eccepire, nella specie non si configura una nullità assoluta, o inesistenza, ma una nullità sanabile ex tunc, in virtù della operata (e rituale) rinnovazione della notificazione presso la sede legale dell'Alipes s.p.a. È pacifico, infatti, che l'ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo (cfr. Cass. nn. 6122/79, 2400/81, 4344/85, 9164/87, 4780/1988, 6947/11 95, 12998/91, 1944/ 99, 11360/1999). Ed è ciò che è avvenuto nel caso in ispecie, in quanto la notifica della impugnazione è stata effettuata presso il domicilio eletto e il procuratore indicato, pur cancellatosi dall'albo, si è ricevuto l'atto notificando.
Conseguentemente, va ribadito il principio per cui la notificazione della impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado del giudizio ma nelle more cancellato dall'albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza ma da nullità sanabile ex tunc per effetto della sua avvenuta rinnovazione.
Ciò premesso, nella specie, se dopo la notifica del primo ricorso in termini, ma invalida perché eseguita presso il procuratore domiciliatario cancellatosi dall'albo, l'Avvocatura dello Stato non avesse spontaneamente provveduto a notificare nuovamente il ricorso presso la sede legale della Alipes s.p.a., questa Corte che avesse individuato il vizio dell'atto, avrebbe dovuto necessariamente (e non discrezionalmente) disporne la rinnovazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 291 c.p.c.; e la rinnovazione, se eseguita, avrebbe determinato la sanatoria del riscontrato difetto. Si deve allora concludere che mentre la prima notifica fatta al procuratore domiciliatario ma ormai privo dello ius postulandi avrebbe potuto essere sanata per effetto della costituzione (anche tardiva) della intimata, la seconda, costituendo in pratica una rinnovazione ed una anticipazione di quanto il giudice era tenuto a disporre ex art. 291 c.p.c. in presenza della nullità della prima, deve ritenersi valida ed idonea ad impedire ogni decadenza.
In definitiva, deve ritenersi che, avendo il ricorrente provveduto a notificare in termini il ricorso in un primo tempo (irritualmente) presso il procuratore domiciliatario cancellatosi dall'Albo e poi a rinnovarla di propria iniziativa (ritualmente) presso la sede della società intimata, ogni vizio della primitiva nullità sia stato sanato, con conseguente tempestività della proposta impugnazione. Si può dunque procedere all'esame del primo motivo del ricorso, con il quale, denunziata la violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. nel testo previgente, l'Amministrazione ricorrente ascrive alla corte del merito di non avere rilevato l'inammissibilità della domanda volta a ottenere il diritto al risarcimento del danno da svalutazione monetaria benché introdotta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni definitive di primo grado, ritenendo accettato il contraddittorio su di essa da parte della convenuta che non ne eccepì espressamente la novità. La doglianza è fondata.
La corte d'appello ha in effetti ritenuto che l'Amministrazione convenuta accettò il contraddittorio sulla domanda di risarcimento del danno da degrado monetario non avendone espressamente eccepito la preclusione ex art. 184 codice di rito civile previgente. Ora, questa Suprema Corte ha di recente affermato - nel solco tracciato con la sentenza n. 4712 del 1996 dalle Sezioni unite, chiamate a dirimere l'estenuante e proteiforme contrasto giurisprudenziale registratosi in materia - che nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito del 1990 la novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice. Questo potere ufficioso, tuttavia, non è illimitato poiché si esaurisce allorquando la parte, che potrebbe avere interesse ad impedire l'ingresso della domanda, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione. Tale comportamento non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, anche prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile (cfr. Cass. n. 3159/2001). Alla luce dei principi così affermati, che il Collegio ritiene del tutto condivisibili, è agevole cogliere l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata.
Invero, nessun valore può essere attribuito al silenzio o comunque al fatto che la convenuta non eccepì espressamente la novità della domanda.
E stante la mancanza di accettazione del contraddittorio, la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria era inammissibile e non poteva essere esaminata.
Dall'accoglimento del precedente motivo rimane assorbito l'altro con cui la Amministrazione finanziaria, denunziando violazione degli artt. 1224 e 2729 c.c., censura i criteri adottati dalla corte di merito per la liquidazione del maggior danno riveniente dalla svalutazione monetaria.
In conclusione, la sentenza impugnata, che ha pronunciato sulla nuova domanda omettendo di dichiararne l'inammissibilità, deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma terzo, c.p.c., in relazione al motivo accolto (restando ferme le altre statuizioni):
con la conseguente necessità di provvedere al regolamento delle spese che, in applicazione del principio di economia processuale sancito dal suddetto art. 385, comma 2, c.p.c., concerne tutte le fasi del giudizio le quali, a seguito della decisione della Cassazione, e limitatamente alla questione in questa sede dibattuta, vengono ad essere definitivamente travolte.
Tenuto conto dei contrasti registratisi in passato sulla predetta questione, si ritiene giusto compensare tra le parti le spese per tutti i gradi del giudizio di merito e per il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003 Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003