Sentenza 13 novembre 2019
Massime • 1
In tema di illecita coltivazione di stupefacenti, il tentativo da parte di persona convivente con l'indagato di disfarsi delle piante, al momento della perquisizione delle forze dell'ordine, determina la responsabilità concorsuale di tale soggetto, atteso che nei reati permanenti ogni contributo agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, assume rilevanza causale e non si esaurisce in una mera condotta di favoreggiamento, intesa unicamente ad assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato.
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 378 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 luglio 2022
Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2019, n. 5229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5229 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2019 |
Testo completo
05229-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Giorgio Fidelbo Presidente - Sent. n. sez. 1673/2019 UP 13/11/2019 Ercole Aprile R.G.N. 25779/2019 Alessandra Bassi Antonio Costantini Relatore Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU RB nata Messina il 23/01/1979 avverso la sentenza del 15/03/2019 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina con cui RU RB era stata condannata alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa in quanto ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, T.U. Stup. in ordine all'illecita coltivazione di due piante di marijuana ed alla detenzione di analoga sostanza nonchè di 0,3 grammi di hashish, in Messina il 25 febbraio 2016. 2. RU RB, per il tramite del difensore avvocato Filippo Barbera, ricorre avverso detta sentenza deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine agli artt. 178, comma 1, lett. c), 420-ter, cod. proc. pen. су Il ricorrente rileva come durante il processo di primo grado avesse rivolto istanza per il rinvio del dibattimento per contestuale impegno professionale da svolgere presso lo stesso Tribunale, ma, nonostante ne avesse motivatamente esposto le ragioni anche allegando idonea documentazione in proposito (verbali attestanti i rinvii di detti procedimenti, unicità del difensore ed impossibilità di potersi avvalere di idonei sostituti a cagione del carattere fiduciario dell'incarico), il rinvio non veniva concesso per intempestività essendo stati tali impegni già in essere al momento del disposto rinvio dell'udienza, accettato dalla difesa senza nulla rilevare. Tale motivazione sarebbe in contrasto con chiaro orientamento di segno opposto di questa Corte secondo cui sarebbe invece illegittimo il denegato rinvio dell'udienza per concomitanti impegni professionali senza che vengano fornite le ragioni per ritenere detti impegni subvalenti rispetto a quello di cui si richiede il rinvio: l'art. 420-ter cod. proc. pen. richiede che l'impedimento sia tempestivamente comunicato ma non anche che esso sia sorto prima, cosicché un impegno pur successivo ben potrebbe essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente. Il Giudice di primo grado non avrebbe, pertanto, fornito le ragioni della mancata concessione del rinvio, lacuna ancor più resa palese dalla non prossima prescrizione del reato. inoltre, laManifestamente illogica e contraddittoria si rivelerebbe, motivazione della Corte di merito che ha affermato che non si era verificato nessun vulnus all'attività istruttoria, circostanza smentita dalla decisione che nell'occasione era intervenuta in ordine ala richiesta ed ammissione delle prove, seguita dall'escussione di una teste. Vizi di motivazione si riscontrerebbero anche nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato come il ricorrente avrebbe potuto richiedere un semplice differimento del processo nell'ambito della stessa giornata in considerazione dello svolgimento dei processi nella stessa sede giudiziaria, circostanza palesemente erronea alla luce dello svolgimento del processo in Messina, sede che dista circa quaranta chilometri da Barcellona P.G. ove erano fissati i contestuali e plurimi impegni professionali.
2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento al ritenuto concorso di persone nel delitto contestato ex art. 110 cod. pen. al convivente SI OR. Il ricorrente premette che la responsabilità della RU sarebbe stata fondata unicamente sulla condotta della donna che aveva inteso disfarsi delle piante colta nel tentativo di gettarle dalla finestra in occasione della perquisizione della polizia giudiziaria. Una volta che la Corte di merito ha ritenuto di riduttivamente valutare tale dato, nessuna ulteriore condotta era idonea ad integrare il 2 내 contributo nel contestato concorso di persone nel reato addebitato in via principale al concorrente SI, uomo con cui la donna conviveva. La Corte territoriale, nella valorizzazione di condotte meramente omissive attribuite alla ricorrente, quindi, avrebbe in realtà messo in luce, al più, una attività di connivenza penalmente irrilevante, quale era quella inerente la semplice conoscenza che all'interno dell'appartamento il convivente curasse la coltivazione di due piante di marijuana. Illogica, inoltre, risulterebbe la motivazione nella parte in cui attribuisce all'utilizzo dell'armadio comune posto nella camera da letto una significativa valenza ai fini della ritenuta partecipazione, così come contraddittorio sarebbe il riferimento al riposto affidamento del SI sulla RU, circostanza non corroborata da nessuna emergenza processuale.
2.3. Si censura l'omessa motivazione in ordine alla dedotta derubricazione della condotta nel delitto di cui all'art. 378 cod. pen. di favoreggiamento personale e conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. assenza di2.4. Mancata argomentazione in ordine alla evidenziata accertamento tossicologico sulle piantine rinvenute, aspetto rilevante in quanto connesso alla necessaria verifica della efficacia drogante della sostanza in sequestro.
2.5. Omessa motivazione in ordine alla dedotta causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. di cui era stata richiesta l'applicazione.
2.6. Omessa motivazione in ordine alla censura sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato limitatamente agli ultimi due motivi.
2. Infondato si palesa il primo motivo che censura l'omessa concessione del rinvio per contestuale impegno professionale da parte del Tribunale, nonché le conseguenti motivazioni che sul punto sono state fornite dalla Corte di merito. Corretta risulta la decisione nella parte in cui ha rinviato all'ordinanza del primo giudice che aveva ritenuto che l'istanza fosse tardiva in quanto, allorché il difensore aveva convenuto la data del differimento dell'udienza alla data del 6 luglio 2016, era già a conoscenza dei pregressi impegni professionali ricadenti in pari data, senza nulla rilevare al riguardo in occasione del disposto rinvio. 3 и La decisione dei Giudici di merito risulta fedele all'arresto giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912). Risulta, quindi, imprescindibile che, affinché l'istanza di rinvio rappresenti un legittimo impedimento idoneo a legittimare la richiesta di rinvio, oltre a contenere i requisiti che lo stesso ricorrente ha evidenziato di avere portato a conoscenza del giudice (coincidenti con i punti b), c) e d) di cui sopra) sia proposta tempestivamente, cioè portata a conoscenza del giudice in corrispondenza con la della contemporaneità degli impegni;
conoscenza evenienza che nel caso di specie stata motivatamente esclusa alla luce dei contestuali impegni già a conoscenza del difensore che nessun cenno in proposito aveva fatto in occasione del convenuto differimento dell'udienza per il prosieguo del processo. Dato, quello evidenziato, che fa ritenere logicamente tardivo qualsivoglia successiva istanza di rinvio per contestuale impegno professionale. Non pertinente, pertanto, risulta il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non rileverebbe tanto il momento in cui l'impedimento sarebbe sorto, quanto piuttosto la sua preminente rilevanza o meno rispetto a quello precedente, principio che comunque implica la tempestiva comunicazione dell'impedimento, non avvenuta smentita nel caso di specie. L'assorbente ragione del rigetto, cui comunque la Corte territoriale ha espressamente fatto rinvio, rende non rilevanti le osservazioni del ricorrente in ordine alle errate motivazioni della Corte territoriale sia in ordine alla possibilità di richiedere un differimento, sia in ordine al concreto vulnus al diritto di difesa nell'espletata richiesta di prove ed inizio istruttoria dibattimentale.
3. Infondato risulta il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il ritenuto concorso di persone nel delitto di illecita detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente. 4 ид Deve farsi rinvio al principio di diritto condiviso dal Collegio secondo cui la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, - sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Iemma, Rv. 247127; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649). In ordine al contributo partecipativo, significativo è il contributo quanto meno all'occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che lo stesso venga rinvenuto e quindi a protrarne la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione (Sez. 4, n. 40167 del 16/06/2004, Volpe, Rv. 229565). Principio ritenuto ricorrente da questa Corte proprio in occasione di convivenza nella stessa abitazione, che ha consentito di valutare in termini di concorso di persone il contributo, per esempio, del figlio, titolare dell'appartamento in cui lo stupefacente era nascosto (Sez. 4, n. 12777 del 12/10/2000, Zurolo F, Rv. 217903). La Corte di merito, con motivazione completa e priva di aporie, rispondendo ai motivi di gravame del ricorrente che aveva dedotto come unico elemento a carico fosse stato ritenuto il tentativo di gettare dalla finestra le piante di marijuana coltivate in casa, ha rettamente rilevato come la circostanza che le stesse fossero state coltivate per mezzo di un ingegnoso impianto sistemato all'interno dell'armadio posto nella camera da letto comune dell'abitazione, rendeva evidente la cooperazione della RU rispetto alla concorrente condotta complessivamente contestata di detenzione della sostanza rinvenuta in considerazione della attività che veniva svolta con l'utilizzo di spazi comuni, così accettando un uso illecito dell'armadio, altrimenti destinato alla custodia degli abiti del nucleo familiare;
circostanze che rendevano palese come il SI avesse fatto affidamento per la gestione della serra e la relativa custodia delle piante (oltre che della detenzione della altra sostanza rinvenuta nell'occasione) sulla collaborazione della RU. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte di merito non ha ritenuto essere irrilevante la condotta della RU allorché era tesa a disfarsi delle piante, in quanto l'irrilevanza di cui è cenno in sentenza (pag. 4) era esclusivamente riferita all'ipotizzata possibilità che le piante potessero essere recuperate successivamente, dato contenuto in termini meramente ipotetici nella 5 -decisione di primo grado e oggetto di censura in appello, rettamente ritenuto questo sì irrilevante ai fini della valutazione in termini di concorso della - condotta della ricorrente. Il tentativo di disfarsi delle due piante al momento della perquisizione è stato invece apprezzato quale dimostrazione della comune coltivazione illecita della sostanza stupefacente, tanto da aver costituito la premessa sintesi della decisione di primo rado a cui la Corte territoriale ha effettuato un consentito rinvio. Condotta connessa al tentativo di occultare e, comunque, disfarsi delle piante della ricorrente che, in quanto concretizzante un contributo materiale durante la permanenza del reato di illecita coltivazione in atto e illegittimo possesso dello stupefacente che contestualmente veniva rinvenuto durante la perquisizione, integra il concorso di persone, essendo stato fornito un rilevante contributo causale alla commissione del reato, e non essendosi limitata a porre in essere un mero aiuto per assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato (Sez. 4, n. 13784 del 24/03/2011, Improta, Rv. 250135). Nei reati permanenti, infatti, tali essendo l'illecita detenzione e coltivazione dello stupefacente, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere morale (Sez. 4, n. 12915 del 08/03/2006, Billeci, Rv. 233724), principio di diritto, quello espresso, che questa Corte ha avuto modo di enunciare proprio nell'ipotesi, sovrapponibile a quella sottoposta a scrutinio, in cui il soggetto aveva nascosto, all'arrivo della polizia, la droga detenuta in casa dal convivente. -dato non4. Ritenuto, quindi, il concorso nel delitto di illecita detenzione e irrilevante illecito il possesso di ulteriore sostanza stupefacente rinvenuta - all'interno dell'abitazione, non produce effetti la mancata risposta al motivo di gravame con cui la RU richiedeva la riqualificazione della condotta nel delitto di favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen., implicitamente superata proprio dalla decisione della Corte territoriale;
integrazione del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. cit. che rendeva, quindi, inutile ogni precisazione in ordine alla possibile ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. operante solo in ipotesi, esclusa, di favoreggiamento.
5. Sussiste carenza di interesse in ordine al motivo con il quale si contesta la omessa motivazione in ordine alla carenza di esami qualitativi sulla sostanza. Deve al riguardo rilevarsi l'inammissibilità per carenza d'interesse del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878). In proposito deve rilevarsi che il motivo di gravame che tendeva a mettere in discussione la qualità dello stupefacente censurandone l'omessa verifica doveva ritenersi manifestamente infondato tenuto conto che all'udienza del 2 marzo 2017 erano stati acquisiti, su accordo delle parti, i verbali di accertamento tecnico sulla sostanza in sequestro. Consensuale acquisizione degli accertamenti tecnici che rende manifestamente infondata la deduzione in quella sede formulata in ordine all'assenza di analisi sulla sostanza in sequestro e, conseguentemente, inammissibile per carenza di interesse il motivo formulato in sede di legittimità.
6. Fondati risultano, invece, i motivi che deducono l'assenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze generiche e all'eventuale possibile applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., motivi di gravame che, nonostante il ricorrente avesse posto le relative questioni al vaglio della Corte territoriale, non hanno ricevuto risposta alcuna. Circostanza che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria in ordine a tali punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 13/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente GiorgidFidelbo Antonio Costantini сот ата DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 FEB 2020 IL CANCELLIERE E. Lorenzio E Patrizia E T R T O O C N 7