Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo quanto meno nell'occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che la stessa venga rinvenuta e quindi a protrarre la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione. (Fattispecie in cui è stato ritenuto concorrente il figlio, titolare dell'appartamento in cui la droga era nascosta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2000, n. 12777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12777 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO Presidente del 12/10/2000
2) Dott. FABIO MAZZA Consigliere SENTENZA
3) Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere N. 1791
4) Dott. ANTONIO SPAGNUOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. VINCENZO ROMIS Consigliere N. 38893/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) RO CE, n. in Torre Annunziata il 16.10.1949 2) RO IE, n. in Torre del Greco il 05.10.1972
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 12 marzo 1999. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. CE Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore dei ricorrenti, avv. Giuseppe Fiorella, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Osserva:
1. Il 14 luglio 1998 il G.I.P. del Tribunale di Milano
condannava RO CE e RO IE, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata a RO CE, a pene ritenute di giustizia, per imputazione di cui agli artt. 81, 110 c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990, il primo anche per altra imputazione ex artt. 81, cpv., c.p. e 73 D.P.R. n. 309/1990. Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 12 marzo 1999, dando atto che RO CE aveva rinunciato agli altri motivi di impugnazione e richiesto la rideterminazione della pena concordata, riduceva la sanzione a questo inflitta dal primo giudice, e confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, RO CE personalmente, RO IE per mezzo del difensore.
Il primo denunzia il vizio di violazione di legge, deducendo che all'udienza del 12 marzo 1999 (in cui venne resa la decisione impugnata) egli aveva richiesto il rinvio del procedimento per legittimo impedimento, producendo certificazione medica;
la Corte territoriale avrebbe disatteso tale richiesta, e ciò - si assume - "in palese violazione di legge", giacché "la presentazione di certificazione medica... costituiva manifestazione della mia volontà di partecipare all'udienza camerale...; non poteva pertanto prescindersi dalla mia presenza...".
RO IE, dal canto suo, denunzia: a) il vizio di mancanza di motivazione. Deduce che, con motivi aggiunti del 13 gennaio 1999, egli aveva richiesto la restituzione della somma di denaro di cui al verbale di sequestro in atti, trattandosi di somma di esclusiva proprietà della sig.ra EL LZ;
b) lo stesso vizio di motivazione, sotto diverso profilo, per avere i giudici del merito ritenuto il suo concorso col padre nella commissione del reato con motivazione "illogica ed incongruente" e - si assume - "frutto di "mancato esame di dati processualmente acquisiti, aventi un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività..." e di "mancato collegamento logico di essi con le risultanze prese in considerazione"; c) il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 73, 5^ c., del D.P.R. n. 309/1990, per avere i giudici del merito escluso tale attenuante "incentra(ndo), unicamente,... il proprio giudizio sul parametro della quantità dello stupefacente", che costituirebbe "solo uno degli indici rilevanti per la valutazione circa l'offensività del fatto".
3. I ricorsi sono inammissibili, essendo manifestamente infondati e motivi addotti a loro sostegno.
Quanto, difatti, al gravame dello RO, non risulta dal verbale di causa e dagli atti che egli avesse prodotto istanza di rinvio del dibattimento e documentazione medica;
risulta, anzi, che con atto datato 5 marzo 1999, egli aveva delegato il proprio difensore "a definire il procedimento ai sensi dell'art. 599 c.p.p.", procedimento "che sarà chiamato all'udienza del 12.3.))", ove, venne, in effetti, definito ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. Quanto al ricorso dello RO IE ed al primo dei motivi fatti valere, deducendosi che la somma in questione sarebbe "di esclusiva proprietà della sig.ra EL LZ, egli, ex ore suo, non era e non è comunque legittimato a richiedere la restituzione di quella somma che assume di pertinenza di terzo, solo quest'ultimo essendo legittimato, eventualmente, a far valere nella appropriata sede una istanza siffatta.
Per quel che concerne il secondo motivo di doglianza, la Corte di merito ha dato congrua contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, rilevando, tra l'altro, che il ricorrente era il titolare dell'appartamento "ove veniva effettivamente svolto lo spaccio;
aveva dato le chiavi al padre che usava l'appartamento medesimo;
nel ballatoio di tale appartamento è stato ritrovato lo stupefacente in sequestro occultato dietro un mobile;
all'interno dell'appartamento anzidetto, nel vano cucina, sono state trovate due bustine con tracce di cocaina e strumenti per compattare la sostanza stupefacente". Alla stregua di tali evidenziati dati fattuali, appare improntata alle corrette regole della logica la deduzione dei giudici del merito, che "tali circostanze implicano non soltanto la connivenza di RO IE nell'attività del padre, ma necessariamente anche il contributo del primo, quanto meno nella custodia e nel controllo dello stupefacente, anche in ore notturne, custodia che soltanto il titolare può garantire con la sua presenza continua...; la scelta del vano cucina per il collocamento di oggetti visibilmente attinenti alla preparazione e al confezionamento di dosi di stupefacenti per lo spaccio... assume pure valore indiziante della partecipazione di RO IE". E giova al riguardo considerare che il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, anche di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo concerto, cioè un preventivo accordo di intenti, diretto alla causazione dell'evento (così Cass., Sez. I, 27.1.1996, n. 821); l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato permanente dà luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione alla cessazione di essa, sia pure al fine di tentare di ottenere l'impunità (così Cass., Sez. VI, 17.8.1995, n. 79); in caso di detenzione di sostanze stupefacenti, reato a condotta permanente, qualunque agevolazione del colpevole si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno morale, con il colpevole stesso, e non dà luogo alla configurazione del diverso reato di favoreggiamento (così Cass., Sez. VI, 2.7.1994, n. 7518). Anche l'aiuto prestato nell'occultamento della sostanza stupefacente (finalizzato ad evitare che la stessa venga rinvenuta e quindi a protrarre la illegittima detenzione della stessa, non già a far cessare l'illecita condotta) costituisce apporto concorsuale nel reato in questione, per altro verso tale attività esulando dai limiti di un comportamento meramente passivo, nel quale si concretizza la connivenza non punibile.
A fronte dell'apparato argomentativo esplicitato dai giudici del merito, dunque, il ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione e lettura dei dati processuali apprezzati dai giudici del merito, omettendo di considerare che in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 29.1.1996, n. 930). D'altra parte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, il che vuol dire - quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (così Cass., Sez. Un., 14.12.1995, n. 30); dedurre tale vizio in sede di legittimità significa, in sostanza e conclusivamente, dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice del merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass., Sez. Un., n. 16/1996). Quanto, infine, al terzo ed ultimo motivo di doglianza, anche al riguardo i giudici del merito hanno reso adeguata e logica motivazione, richiamando non solo la quantità della sostanza stupefacente sequestrata ma anche le modalità dell'azione delittuosa, "organizzata in modo da eludere efficacemente l'attività di prevenzione, avuto riguardo all'utilizzazione di appartamenti diversi, oltre che la non occasionalità dello spaccio...". Ed anche al riguardo giova rilevare che ai fini della delibazione della sussistenza o meno dell'attenuante di cui al 5^ comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernente l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze): dovrà, conseguentemente, escludere connotazioni di "lieve entità" del fatto quando la ricorrenza di uno solo degli elementi indicati porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia, appunto, di "lieve entità". Ed in tale contesto valutativo, già ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole (nella specie si dà atto in sentenza che trattavasi di gr. 93,088 di cocaina, con percentuale del 79, 1 di sostanza pura, quindi con principio attivo di circa 73 grammi e mezzo: secondo le tabelle ministeriali di cui al D.M. n. 186/1990 la dose media giornaliera per la cocaina cloridrato è pari a gr. 0,15) la circostanza è di per sè sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186, in G.U. 21 giugno 2000, n. 26), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno a quello di una somma, che congruamente si determina in lire un milione, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2000