Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, l'accoglimento della relativa domanda introdotta dall'acquirente comporta, per quest'ultimo, l'obbligo "ex lege" (art. 1493 cod. civ.) di restituzione della cosa eventualmente ricevuta, senza che sia, all'uopo, necessaria alcuna specifica pronuncia da parte del giudice di merito adito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO LO, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARLO BIANCA, che la difende unitamente all'avvocato CARLO STRADA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OI TA, elettivamente domiciliata in ROMA PZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'Avvocato ANTONIO L. SIMIONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 185/99 del Tribunale di UDINE, depositata il 01/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato BIANCA FRANCESCO, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/6/1996, il pretore di Udine, pronunciando sulla domanda proposta da OM RE nei confronti di TT OR, per la risoluzione del contratto di compravendita di una pelliccia per difetti della cosa venduta e per la restituzione del prezzo pagato (lire 2.900.000), maggiorato di interessi legali dal 5/11/1992, rigettava la domanda, per essere l'attrice decaduta dall'azione di garanzia e, comunque, per l'infondatezza dei presupposti richiesti per la pronuncia di risoluzione. Proposto appello dalla OM, il tribunale di Udine, con sentenza del 19/11/1998-1/3/1999, lo ha accolto, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la TT alla restituzione della somma di lire 2.900.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il giudice di appello ha così deciso in quanto ha ritenuto, innanzitutto, sulla base delle assunte testimonianze, che non si era verificata la decadenza dall'azione di garanzia eccepita dalla convenuta, stante il riconoscimento dei vizi proveniente da quest'ultima; e, nel merito, che i lamentati difetti erano effettivamente sussistenti e rendevano il capo venduto inidoneo all'uso cui era destinato, tanto che la venditrice aveva ritirato la pelliccia ed aveva offerto all'acquirente un diverso modello, peraltro non di gradimento di costei e, pertanto, legittimamente rifiutato.
Ricorre TT OR per la cassazione della sentenza, deducendo cinque motivi di gravame. Resiste con controricorso OM RE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia la ricorrente:
1) violazione degli artt. 1453, 1476, 1455 e 1492 c.c, nonché vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere ritenuto, il tribunale, immotivatamente, e sull'erroneo presupposto che la pelliccia venduta all'attrice fosse un bene infungibile e, quindi, insostituibile, che la stessa non potesse essere sostituita con l'altro capo identico inviatole dalla Grandi s.n.c., tuttora a disposizione di lei. Tale circostanza esclude che nella fattispecie vi sia stato grave inadempimento della venditrice e, pertanto, il tribunale, avuto riguardo alle norme di legge sopra indicate, non avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto di compravendita per inadempimento della stessa.
2) violazione degli artt. 1453, 1455, e 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c, nonché vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), per avere ritenuto, il tribunale, sempre erroneamente, che i vizi peraltro non provati - della pelliccia fossero tali da comportare la risoluzione del contratto, laddove dalla espletata istruttoria è emerso che il capo presentava soltanto poche scuciture dell'ampiezza di uno o due centimetri, che ben potrebbero essere riferibili alle modalità di utilizzo del bene da parte dell'attrice, e che sono, comunque, facilmente rimediabili con semplici ricuciture. 3) violazione degli artt. 1495, 2727, 2729, 2697 c.c, 112, 115 e 116 c.p.c, nonché vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), con riferimento alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia sollevata dalla convenuta, per preteso riconoscimento, da parte di lei, dei vizi e/o difetti della pelliccia, che in realtà non vi è mai stato.
4) violazione degli artt. 1453, 1455, 1492 c.c, nonché vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), per non avere, il tribunale, ritenuto preclusa l'azione di risoluzione esercitata dall'attrice, in conseguenza del fatto che costei ha trattenuto presso di sè e utilizzato la pelliccia anche dopo l'instaurazione del giudizio, senza mai offrirla in restituzione e senza avviare alcun procedimento di accertamento tecnico preventivo per far accertare l'esistenza degli asseriti vizi.
5) vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione ai seguenti punti:
1) riferibilità delle scuciture a difetti del pellame;
2) asserito riconoscimento, da parte del rappresentante della ditta produttrice della pelliccia, che questa faceva parte di una partita di mercè viziata ed asserita offerta fatta dallo stesso di cambio del capo;
3) inattendibilità del teste VA, marito dell'attrice, la cui deposizione sulle circostanze di cui sub 2^ non è stata confermata dagli altri testi;
4) idem per la testimonianza, ritenuta immotivatamente e contraddittoriamente decisiva, della teste Cicada;
5) sempre con riferimento alla testimonianza resa dalla predetta Cicada, sulla circostanza dell'incontro tra l'attrice e la convenuta e sull'errata valutazione delle dichiarazioni, riferite alla teste, fatte nell'occasione dall'una e dall'altra parte, con riguardo ai presunti vizi della pelliccia ed agli esatti termini dell'offerta, da parte della TT, di sostituzione del capo con altro "identico" e dell'ingiustificato rifiuto della OM. La ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso non è fondato.
Va esaminato preliminarmente, per ragioni di ordine logico- sistematico, il terzo motivo, con il quale la ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione, per non avere, il tribunale, ritenuto l'acquirente RE OM decaduta dal diritto alla garanzia, per preteso riconoscimento, da parte della venditrice, dei vizi della pelliccia.
La censura non ha pregio, posto che la motivazione con la quale quel giudice ha statuito che non si fosse verificata l'eccepita decadenza, avendo la venditrice OR TT Riconosciuto i difetti del capo di abbigliamento venduto, tempestivamente denunciati dall'acquirente, e che si rendesse applicabile, di conseguenza, nella fattispecie la disposizione di cui all'art. 1495, comma 2, c.p.c, è logica e pienamente aderente alle risultanze processuali.
È emerso, in particolare, secondo quanto esposto in sentenza, che queste, costituite prevalentemente dalle deposizioni rese dai testi indicati dall'una e dall'altra parte, sono state accuratamente esaminate dal tribunale e ritenute, a seguito di valutazione complessiva delle circostanze e degli elementi di fatto su cui i testi stessi erano stati chiamati a riferire, idonee a confermare l'assunto dell'acquirente, secondo il quale la venditrice non soltanto era stata messa tempestivamente a conoscenza dei difetti della pelliccia (scuciture), ma aveva anche provveduto ad effettuare le riparazioni;
le quali, peraltro, non avevano eliminato quei difetti, tanto che, alla fine, la stessa venditrice aveva proposto all'acquirente (che non aveva accettato) di sostituire il capo venduto con altro, prodotto dalla stessa fabbrica. La statuizione sul punto non merita, pertanto, alcuna censura, non riscontrandosi nella sentenza impugnata le violazioni di legge ed i vizi di motivazione con la stessa denunciati.
Il primo, il secondo ed il quinto motivo (quest'ultimo, peraltro, riassuntivo dei precedenti), siccome strettamente connessi, si prestano ad essere esaminati congiuntamente. Con gli stessi la ricorrente contesta la pronuncia del tribunale, con la quale è stato dichiarato risolto, per suo inadempimento ex art. 1497 c.c, il contratto di vendita della pelliccia alla OM, assumendo che, avuto riguardo alle assunte testimonianze ed al comportamento tenuto nella vicenda dall'acquirente, il giudice avrebbe dovuto escludere qualsiasi suo inadempimento e non emettere quella pronuncia. Anche tali censure non colgono nel segno, e ciò a motivo che, per un verso, con le stesse si denunciano violazioni di norme sostanziali e processuali che, all'evidenza, non si riscontrano, e, per altro verso, si criticano gli accertamenti e le valutazioni del tribunale, che, siccome correttamente compiuti nella competente sede di merito, non possono essere qui ripetuti e rinnovati. È fuori contestazione, invero, che la pelliccia venduta dalla TT alla OM presentasse dei difetti (scuciture o, addirittura, "spaccature", secondo la teste Cicada), che non furono eliminati dalle riparazioni eseguite dalla prima;
ed è stato accertato che, in conseguenza di tanto, fu offerta in sostituzione all'acquirente un'altra pelliccia, che non fu accettata. Sulla base di tali incontestabili ed incontestati dati di fatto, emersi dalle assunte testimonianze e valutati ancora una volta complessivamente e comparativamente, il tribunale, con argomentazioni logiche e pienamente coerenti con le risultanze processuali, e che si sottraggono, per ciò, ad ogni censura, è pervenuto alla conclusione che la pelliccia fornita dalla TT alla OM non aveva in definitiva, a causa dei gravi vizi che vi erano stati riscontrati e che, una volta scoperti, erano stati denunciati, le qualità essenziali per l'uso a cui era destinata (art. 1497 c.c.)(ved., in termini, sent. n. 452/82). È conforme a legge, pertanto, la pronuncia del tribunale, con la quale è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto proposta dall'acquirente per inadempimento della venditrice. Quanto, infine, alla questiona proposta con il quarto motivo, deve rilevarsene, da un lato l'inammissibilità, in quanto dedotta per la prima volta in questa sede, e, dall'altro, e ad ogni buon conto, l'infondatezza, non essendo di ostacolo alla pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore la mancata restituzione della cosa venduta, cui fa, peraltro, espresso riferimento, nella fattispecie, la sentenza impugnata (ved. ultima parte della motivazione).
La restituzione della cosa da parte dell'acquirente - che, tra l'altro, non risulta, nel caso concreto, essere stata richiesta dal venditore - consegue, comunque, ex lege alla risoluzione del contratto (art. 1493 c.c), e, pertanto, nessuna pronuncia il tribunale avrebbe dovuto emettere in merito.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 42,30, oltre a euro 300,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003