Sentenza 7 aprile 2003
Massime • 2
Ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui all'art. 26 legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (espressamente conservato in vigore dall'art. 31 legge 27 luglio 1967 n. 668) per l'espletamento dei servizi (cosiddetta di accudienza o comunque di "minima importanza") previsti dal medesimo art. 26, il giudice - richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto - deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall'art. 26 possa farsi discendere una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali.
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In sede di legittimità è censurabile soltanto l'assunzione e l'individuazione da parte del giudice di merito del suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, reputando che essa avesse seguito un corretto - e, quindi, non sindacabile - percorso logico, laddove, dopo avere assunto come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne aveva desunto la concreta ricorrenza dalle risultanze processuali - congiuntamente valutate - rappresentate dall'intenso vincolo gerarchico, dalle modalità della prestazione, preventivamente e dettagliatamente definite, dall'obbligo di osservare l'orario di lavoro, dall'assenza di autonomia, dalla struttura e cadenza della retribuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5426 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE NA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE G CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato STUDIO PALUMBO & ABATE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO PALOMBO, ADRIANO ABATE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27186/00 del Tribunale di ROMA, ; depositata il 11/09/00 - R.G.N. 60414/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato ABATE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza de 19 ottobre 1995 il Pretore di Roma dichiarò che fra l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (poi FERROVIE DELLO STATO S.p.A.) ed AN ER era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e costei aveva diritto all'inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte (accudienza, pulizia e custodia dei dormitori del personale di macchina) ed al conseguente trattamento economico, ed aveva condannato la stessa Società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Con sentenza del 29 novembre 1999 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello proposto dalla Società. Il giudicante osserva preliminarmente che la reiezione dell'eccezione di prescrizione era fondata su due ragioni (la non stabilità del rapporto e la presenza di atti interruttivi), ognuna autosufficiente giustificazione della decisione.
Esaminando il merito della controversia, il Tribunale afferma poi che, ai fini della qualificazione giuridica (autonoma o subordinata) d'un determinato rapporto di lavoro, sul nomen juris legislativamente o negozialmente conferito, prevale la concreta struttura che il rapporto assume nel suo materiale svolgimento. E nel caso in esame, da un canto la censura dell'Ente aveva per oggetto esclusivo la qualificazione preventivamente data dalla legge e dalle convenzioni ad una determinata categoria dei rapporti:
nessuna doglianza era stata formulata nei riguardi degli elementi effettivi che il rapporto in esame aveva assunto nel suo concreto svolgimento.
D'altro canto, il Pretore aveva esaminato e valutato, "senza censura sul punto", il concreto svolgimento del rapporto in controversia, deducendo dalle modalità del relativo svolgimento la natura subordinata.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FERROVIE DELLO STATO S.p.A.. percorrendo te linee d'un unico articolato motivo, coltivato con memoria;
AN LE resiste con controricorso, coltivato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. errata applicazione del principio di diritto fissato dalla
Corte di cassazione nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva esaminato solo alcuni degli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro in giudizio, come modellato dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 e dalla convenzione stipulata in base alla predetta norma:
non aveva esaminato, in particolare, l'obbligo del deposito cauzionale, la facoltà di disdetta da parte dell'Azienda, l'obbligo di eseguire personalmente uno specifico servizio: elementi dai quali era da desumersi la costituzione d'un rapporto di lavoro autonomo. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del l'art. 2948 n. 4 cod. civ.. la ricorrente sostiene che, poiché il rapporto era munito di stabilità reale, la prescrizione quinquennale decorreva anche durante il suo svolgimento. E le due lettere esibite in giudizio, essendo firmate solo dall'avv. Palumbo, privo di procura speciale, non erano atti di interruzione. Con il controricorso si eccepisce che l'atto di messa in mora, non avendo natura negoziale, può essere eseguito anche da persona che agisca su delega, anche non formale, dell'avente diritto.
Il ricorso è infondato. Il secondo motivo, avendo per oggetto la stessa esistenza del diritto in controversia, deve essere esaminato preliminarmente.
Come questa Corte ha affermato (Cass. 6 luglio 2001 n. 9839). "ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza o meno dell'effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto in astratto regolare il rapporto ove questo fosse sorto con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post. riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore".
Nel caso in esame, ove l'Ente, non riconoscendone (anche nel corso della controversia) la natura subordinata, nega al rapporto stabilità, questo presupposto non sussiste: e pertanto il corso della prescrizione del diritto non inizia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In ordine al merito della controversia, l'impugnazione è articolata in due censure: la figura contrattuale delineala dalla norma (quale lavoro autonomo), e gli elementi presenti nel concreto svolgimento del rapporto (che si assume non essere stati valutati dal giudice di merito).
In ordine alla prima censura. come questa Corte ha affermato (Cass. 20 novembre 1998 n. 11756. Cass. 7 ottobre 1997 n. 9722). "ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (espressamente conservato in vigore dall'art. 31 della legge 27 luglio 1967 n. 668) per l'espletamento dei servizi (di cosiddetta accudienza o comunque di minima importanza) previsti dal medesimo art. 26 il giudice - richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto - deve verificare le concrete modalità di svolgimento detratti vita lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall'art. 26 possa farsi discendere una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali" (per l'esecuzione come espressione d'una volontà contrattuale inscritta in ogni atto esecutivo, idonea a qualificare il rapporto, prevalendo anche sul nomen juris dato dalle parti in quanto idonea ad esprimere anche l'eventuale modificazione - anche ex art. 1230 primo comma cod. civ. - dell'iniziale natura del rapporto:
Cass. 15 giugno 1999 n. 5960: Cass. 10 agosto 1999 n. 8574). In ordine alla seconda censura, è da premettere che. ai fini della qualificazione del rapporto attraverso il suo concreto svolgimento, come questa Corte ha ripetutamente affermato, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, in sede di legittimità è censurabile ciò che attinge alla lettura del modulo normativo: l'individuazione del parametro ivi descritto. l'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi (che caratterizzano il parametro) attraverso la valutazione delle risultanze processuali ed il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo normativo è apprezzamento di fatto:
valutazione del giudice di merito che, immune da errori giuridici ed adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (e plurimis. Cass. 3 ottobre 1994 n. 8006). E. nell'ambito del parametro normativo, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (e plurimis, Cass. 16 gennaio 1996 n. 326). Nel caso in esame, il Tribunale, richiamando la sentenza pretorile e l'art. 1362 secondo comma cod. civ., ha valutato la realtà storica del rapporto, nel suo concreto .svolgimento quale comportamento che. posteriore alla conclusione del contratto, ne consentiva l'interpretazione.
Ed invero, l'esecuzione del contratto è affermazione di una volontà negoziale, che resta inscritta in ogni atto esecutivo: ed è questa inscrizione che conferisce all'esecuzione il valore di strumento interpretativo (art. 1362 secondo comma cod. civ.). Poiché il contratto di lavoro non esige (in via generale) forme particolari, questa volontà è idonea non solo ad interpretare l'iniziale volontà, bensì ad esprimere anche una nuova convergenza del consenso (diversa dalla volontà iniziale): e la nuova volontà, potendo modificare singole clausole, e la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, in presenza delle condizioni normativamente necessarie (come la forma e la causa) deve prevalere (anche ex art. 1230 primo comma cod. civ.) sulla volontà iniziale (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 10 agosto 1999 n. 8574). Nel caso in esame, il giudice di merito ha dedotto la natura subordinata del rapporto da elementi significativi: un intenso vincolo gerarchico, le modalità della prestazione preventivamente e dettagliatamente definite, l'obbligo di osservare l'orario di lavoro, l'assenza di autonomia, la struttura e la cadenza della retribuzione.
In tal modo, il giudicante ha applicato i parametri normativi, nella specificata lettura data dalla giurisprudenza di legittimità. Da un canto, l'accertamento del Pretore non è stato censurato con l'atto d'appello, ne' la conseguente affermazione del Tribunale è stata censurata in sede di legittimità. D'altro canto (e ciò va detto per mera esigenza di completezza), il ricorrente in sede di legittimità non ha esposto alcun elemento riferibile al concreto svolgimento del rapporto in controversia, ed idoneo a porre minimamente in discussione la valutazione (di questo svolgimento) fatta dal giudice di merito.
Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 20,00 oltre ad euro 2.000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2003