Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5426
CASS
Sentenza 7 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui all'art. 26 legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (espressamente conservato in vigore dall'art. 31 legge 27 luglio 1967 n. 668) per l'espletamento dei servizi (cosiddetta di accudienza o comunque di "minima importanza") previsti dal medesimo art. 26, il giudice - richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto - deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall'art. 26 possa farsi discendere una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali.

L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In sede di legittimità è censurabile soltanto l'assunzione e l'individuazione da parte del giudice di merito del suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, reputando che essa avesse seguito un corretto - e, quindi, non sindacabile - percorso logico, laddove, dopo avere assunto come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne aveva desunto la concreta ricorrenza dalle risultanze processuali - congiuntamente valutate - rappresentate dall'intenso vincolo gerarchico, dalle modalità della prestazione, preventivamente e dettagliatamente definite, dall'obbligo di osservare l'orario di lavoro, dall'assenza di autonomia, dalla struttura e cadenza della retribuzione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5426
    Data del deposito : 7 aprile 2003

    Testo completo