Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8394 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
1 8 394 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tronsagionl SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 1826/99 Cron. 13246 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 2022 Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSATIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 50 sul ricorso proposto da: 11-2-0-CU 2001 IL CANCELLIERS RR ON, RR RI NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso lo studio dell'avvocato MAZZITELLI GIUSEPPE, difesi 55 1-3000 CANCELLERIA dall'avvocato RR ON, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
COMUNE DI AVELLINO, in persona del sindaco p.t. Antonio Di Nunno, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDINIEVOLE 8 presso dr.CERRETA CANIO, difeso dall'avvocato TROFA ALFONSO ENRICO, giusta delega in 2001 atti;
707
- controricorrente -
1- CORTE SUPREMA CAD UFFICIO COP Rilasciata copia al Sig. RR avverso la sentenza n. 1237/98 della Corte d'Appello per diritti 12000+3 28 SET. 2001 di NAPOLI, I Sezione Civile emessa il 13/5/1998, il IL GANGALIERE depositata il 25/05/98; RG.41/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Michele LIRE 2000 VARRONE;
CANCELLERIA udito l'Avvocato ENRICO ALFONSO TROFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UC che ha concluso per BF399259 健 保基 l'accoglimento del ricorso quanto al 1° motivo, BF399260 assorbimento nel resto. BC176778 CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 27/12/1982 l'avv. GUSTAVO LI, nella qualità di legale rappresentante delle cooperative AR US e RR UG convenivano davanti al locale Tribunale il COMUNE di AVELLINO, esponendo che, con delibera n. 92 del 22/4/1975, il Consiglio Comunale aveva accettato la proposta di transazione formulata da esso LI, la quale prevedeva lo scorporo dalla 167 delle aree di sua proprietà, site alla contrada Chiaire di Avellino, non interessate all'insediamento IACP, denominato Rione Mazzini Ovest. Aggiungevano che tale accordo era stato animato dalla precisa volontà di consentire che in detta zona si costruisse privatamente, ma che l'Amministrazione, adducendo l'esistenza di successivi provvedimenti impeditivi, non aveva rilasciato le concessioni edilizie richieste dalle Cooperative. Sostenevano, inoltre, che se fossero stati realmente adottati atti amministrativi in contrasto con il contenuto della transazione, il Comune avrebbe dovuto essere considerato responsabile dell'inadempimento dell'obbligazione assunta col predetto contratto, mentre, nell'ipotesi contraria, più probabile, a quella dell'Ente territoriale si sarebbe dovuto affiancare la responsabilità dei soggetti autori di tali comportamenti. Ciò premesso, chiedevano la condanna dell'ente convenuto, nel caso di accertata adozione di atti amministrativi impeditivi della edificabilità dei predetti suoli e, quindi, di inadempimento dell'obbligazione da esso assunta con la transazione, al risarcimento dei danni cagionati e, nel caso di inesistenza di tali atti, per sentir dichiarare tenuti al ristoro anche i componenti della Commissione Edilizia che avevano addotto l'esistenza dei provvedimenti. In tale ultima ipotesi chiedevano che gli atti fossero trasmessi alla Procura della Corte dei Conti perché fosse promosso il relativo giudizio di responsabilità amministrativa-contabile. Instauratosi il contraddittorio, il COMUNE chiedeva il rigetto della domanda denunciandone la infondatezza. Con memoria del 29/9/1991, si costituivano RI NI RR e l'avv. ON RR, quali eredi di UG RR, deceduto nel corso del giudizio. Successivamente l'avv. LI dichiarava di avere ottenuto, nel 1985, la richiesta concessione edilizia, per cut rinunciava alla domanda risarcitoria. All'esito dell'istruzione documentale il Tribunale di Avellino, con sentenza del 25/1/1994, mai notificata, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa risarcitoria fatta valere dalla cooperativa Parva Domus e rigettava la domanda proposta dai RR, ritenendo che nessuna responsabilità potesse attribuirsi al COMUNE o ai soggetti che facevano parte della Commissione Edilizia, perché la condotta dell'Ente territoriale, della quale gli attori si erano lamentati, si era resa necessaria a causa del contrasto esistente tra la richiesta di concessione da loro avanzata e la normativa urbanistica vigente all'epoca dell'inoltro della pratica. L'appello proposto dai RR ed al quale aveva resistito il COMUNE di AVELLINO era rigettato dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza 25 maggio 1998 e compensazione delle spese del grado, affermando che non poteva ritenersi sussistente la preclusione di cui all'art. 2909 c.c. e che nessuna obbligazione era configurabile a carico del COMUNE, in mancanza di un valido negozio giuridico inter partes. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i RR, affidandolo a quattro motivi illustrati anche con memoria. Ha resistito il COMUNE di AVELLINO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., criticano il giudice di appello per non avere riconosciuto l'esistenza del giudicato esterno relativamente all'inadempimento del COMUNE all'obbligazione assunta con la transazione di cui alla delibera n. 92 del 1975 del Consiglio Comunale, ed alla conseguente condanna dell'Ente territoriale al risarcimento dei danni, giusta la sentenza n. 175/87 del Tribunale di Avellino, passata in giudicato (a seguito della declaratoria di inammissibilità degli appelli con i quali la suddetta pronuncia era stata gravata). La censura non è fondata. La Corte napoletana ha negato, nella specie, la preclusione del giudicato "perché non vi è prova del passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata" e perché nell'altro giudizio "si era fatta valere una distinta pretesa risarcitoria". Orbene, gli attuali ricorrenti contestano questa motivazione, assumendo, da un lato e sulla scorta di un consistente orientamento giurisprudenziale, che era onere del COMUNE dare dimostrazione del fatto impeditivo del giudicato (Cass. 19 agosto 1987 n. 6952 ex plurimis) e, dall'altro, che anche la pronuncia sopracitata del Tribunale di Avellino era fondata sullo stesso accordo transattivo;
e producono, comunque, certificato attestante il passaggio in giudicato di tale sentenza. Orbene, componendo un contrasto sorto nella giurisprudenza di questa Corte, le Sezioni Unite, con sentenza 19 luglio 1999 n. 460, hanno stabilito il principio che "la parte che propone l'eccezione di giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della formazione del giudicato medesimo". Pertanto, incombeva ai RR provare che l'eccepito giudicato si era formato;
non avendo assolto tale onere, soccombono nel punto, a nulla rilevando la produzione effettuata nel presente grado, preclusa ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Il primo motivo va, dunque, rigettato. Con il successivo mezzo i RR, denunciando un'ulteriore violazione dell'art. 2909 c.c. nonché degli artt. 112 e 329, 2° co. c.p.c. oltre all'omessa motivazione sullo stesso punto decisivo ma sotto un diverso profilo (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentano che la Corte territoriale non abbia rilevato l'esistenza di un giudicato interno in quanto il Tribunale, pur escludendo che il COMUNE potesse ritenersi responsabile del ritardato rilascio della concessione edilizia, aveva tuttavia implicitamente riconosciuto l'esistenza e la validità della transazione asseritamerite inadempiuta. L'esposto profilo di censura è fondato. Infatti il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria perché "il ritardo nel rilascio della concessione non fu determinato da provvedimenti impeditivi successivi alla transazione", né da altro comportamento colpevole, così presupponendo la validità della transazione stessa. Ora contro siffatta statuizione i RR avevano proposto tre motivi di gravame, deducendo con il primo la preclusione del giudicato esterno e con il secondo l'inadempimento della transazione;
mentre, da parte sua, il COMUNE di AVELLINO - pur totalmente vittorioso in prime cure non aveva riproposto alcuna eccezione sulla validità della transazione (art. 346 c.p.c.), limitandosi a chiedere la conferma della sentenza impugnata. In questa situazione, sulla esistenza e validità della transazione, si era formato il giudicato interno ed al giudice del gravame era preclusa la dichiarazione di nullità della transazione stessa (siccome non proveniente dall'organo legittimato a rappresentare il Comune e, cioè, il Sindaco), atteso che il principio della rilevabilità di ufficio della nullità di un contratto trova ostacolo nella formazione del giudicato sul punto della sua validità. Il secondo motivo va, pertanto, accolto. Le considerazioni svolte importano l'accoglimento anche del terzo mezzo con cui i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1362, 1363, 1366, 1375, 1453, 1454, 1455, 1965 e 1976 c.c. nonché l'omessa pronuncia su altro punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentano che il giudice di appello, ritenuta la nullità della transazione, non abbia esaminato il dedotto inadempimento della stessa da parte del COMUNE, escluso dal giudice di prime cure. E' evidente, infatti, che la Corte territoriale non poteva passare all'esame del contestato inadempimento, una volta ritenuta la nullità dell'accordo transattivo asseritamene inadempiuto;
va da sé che accertata, per via del giudicato interno, la validità di quel contratto, sarà compito del giudice di rinvio colmare tale omissione. Resta assorbito l'ultimo motivo con cui i RR chiedono che questa Corte, ai sensi dell'art. 384, 1° co. c.p.c., pronunci nel merito, condannando il COMUNE al risarcimento dei danni cagionati. Trattasi peraltro non di un motivo di censura bensì di un'istanza che, peraltro, non potrebbe mai essere accolta in quanto l'accertamento e la liquidazione del danno richiederebbero indagini di fatto non consentite in questa sede. Concludendo, l'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte a qua, che provvederà ad un nuovo esame alla stregua dei rilievi e dei criteri sopraesposti, nonché alle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, dichiara assorbito il quarto;
cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il aprile 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE faran Fiancan Schelsorm IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 20 610. 2001 oggi, fi M E IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni Giambattista N O T 40000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 0. AGO. 2001 4. versate £. 290.000 3.8545 DUECENTONONANT BLA al n. p. Il Dirigente Arca Servi (lire (D.ssa Maria G D P ) Il Responsabile Servizio Att G izart (Dr. M. RACCIOAS