Sentenza 27 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2002, n. 18335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18335 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2002 |
Testo completo
} SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI 1 8 335 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP LO] LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Espulsience SEZIONE PRIMA CIVILE streviewo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni - Presidente LOSAVIO R.G.N. 3858/00 SALVAGO Consigliere Cron.43416 Dott. Salvatore Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere Rep. TIRELLI Consigliere Ud. 24/10/02 Dott. Francesco - Rel. Consigliere - SPIRITO Dott. Angelo ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: GO B'GO AY, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBURTINA ANTICA 15-19, presso l'avvocato ANNAMARIA SPALLUTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO DE GIORGI, giusta procura a margine del ricorso;
4 ricorrente Ministero Guterno e
contro
PROVINCIA DI ROMA, in persona del Ministro e PREFETTURA del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrenté 1949 -1- avverso il decreto del Tribunale di ROMA, depositato il04/12/99 (№ 92579/99 R.-G.A.C). - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per 1'inammissibilità del primo motivo ed il rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- R.G. 3858/2000 Svolgimento del processo Con il decreto attualmente impugnato il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso pro- posto dal sig. GO B'GO YM avverso il decreto d'espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 5 novembre 1999. Contro tale decreto il medesimo propone ora ricorso per cassazione, svolgendo due motivi. Resiste con controricorso l'intimato Prefetto. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta il fatto che il giudice non abbia rispettato il termine di dieci giorni, dalla data di deposito del ricorso, per emettere il provvedimento di accoglimento o di rigetto, stabilito dal nono comma dell'art. 11 della legge n. 40 del 1998. Infatti, il ricorso fu proposto il 10 novembre 1999, mentre il decreto fu depositato il 4 dicembre 1999. Il motivo è infondato, in quanto la giurisprudenza di questa S.C. ha ripetutamente ed unanimemente spiegato che il termine di dieci giorni fissato dall'art. 11, comma nono, del della legge di delega 6 marzo 1998, n. 40 (poi trasfuso nell'art. 13, comma nono, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), per la decisione in ordine alla opposizione a decreto di espulsione emesso nei confronti di straniero non ha natura perentoria, non essendo tale carattere espressamente previsto, né potendosi esso desumere in modo univoco da un'in- terpretazione sistematica della disposizione normativa in oggetto, sicché che la sua e- ventuale inosservanza non spiega effetto alcuno sulla validità della pronuncia tardiva- mente emessa (in tal senso, cfr. Cass. 24 gennaio 2002, n. 787; 14 dicembre 2001, n. 15825). Cons. Spirito est. 1 R.G. 3858/2000 SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI Con il secondo motivo, lamentando la violazione della disposizione dell'art. 295 c.p.c., il ricorrente rileva di aver chiesto al Tribunale, in via subordinata, la sospensione del provvedimento impugnato, fino alla definizione del giudizio instaurato dinanzi al TAR Lazio per l'annullamento del diniego dello status di rifugiato politico emesso dalla competente Commissione Centrale. Censura, pertanto, il decreto per non aver tenuto conto di tale richiesta, laddove, invece, lo status di rifugiato politico era pregiudiziale rispetto alla questione del permesso di soggiorno, integrando un'ipotesi sospensione ne- cessaria. Il motivo è infondato, in considerazione del fatto che (come si evince dalla lettura del- lo stesso decreto) il giudice ha proceduto, disponendo la C.T.U., ad un proprio, auto- nomo e legittimo accertamento “ai fini di individuare i postumi e/o gli esiti invalidanti o cicatriziali del ricorrente che afferma di avere subito torture in carcere nel suo paese”, deducendone la mancata conferma di tali dichiarazioni. Di qui l'insussistenza di una ra- gione di sospensione necessaria per pregiudiziale amministrativa. Il ricorso va, pertanto, respinto, con condanna del soccombente alle spese del giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione, che liquida in € 2.000 per onorari ed € 300 per spese. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002. Il Presidente Loravio L'E IL CANG ERE Domenicy Mazzalupi Cons. Spirito est. 2 regull 3 SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.00 MATERIA: ESPULSIONE STRAMER CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 27 DIC. 2002 B. IL CANCELINERE