Sentenza 15 gennaio 2010
Massime • 1
L'ammissione dei testimoni richiesti nel corso del dibattimento dal pubblico ministero, ancorché ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. fosse stata in precedenza negata l'autorizzazione alla citazione, non dà luogo a inutilizzabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2010, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ IO Stefano - Presidente - del 15/01/2010
Dott. GRAMENDOLA CO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 85
Dott. IPPOLITO CO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 40800/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Calabria Sabatino, n. ad Acerra il 25 settembre 1960;
nei confronti della sentenza in data 26 marzo 2007 della Corte d'appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del 3 marzo 2005 del Tribunale della città, appellata da Sabatino Calabria, condannato in primo grado per cinque episodi del reato di concussione - posti in continuazione - in danno di IO LD, CO AN, NI GE, SA De UC e IN EL. L'imputato, nella qualità di impiegato presso la Ragioneria Centrale del Ministero della difesa, abusando della qualità e dei poteri a essa inerenti, induceva i predetti, richiedenti pensione, a versargli somme di denaro oscillanti tra il 10 e il 15 percento degli arretrati per il buon esito delle pratiche, con minaccia di sabotaggi o ritardi nella definizione delle pratiche stesse in caso contrario (Capo B). Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduce i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 420 ter c.p.p., art. 484 c.p.p., comma 2 bis, art. 178 c.p.p. per erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, all'udienza del 21 giugno 1999, in quanto l'imputato aveva presentato un certificato medico da cui risultava il suo ricovero in ospedale dal 19 giugno 1999, e tuttora in atto, con diagnosi di colica addominale: la Corte erroneamente riteneva, conformemente al Tribunale, che nel caso non ricorresse un impedimento assoluto a comparire.
2) Violazione degli artt. 491, 125, 8, 9 e 21 c.p.p.. Si sarebbe dovuta dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli. La competenza era stata determinata in base alle risultanze dei tabulati telefonici (chiamate tra l'imputato e le vittime del reato). Tuttavia tale criterio non permetteva certo di individuare se il primo episodio di reato (promessa di dazione indebita) fosse quello in danno del AN (per cui si sarebbe radicata la competenza dell'autorità giudiziaria di Napoli) o quello ai danni del De UC (ciò che avrebbe determinato la competenza dell'ufficio giudiziario del Tribunale di Nola). Non si sarebbe potuto applicare, come ritenuto dai giudici di merito, il criterio di cui all'art. 16 c.p.p., ma si sarebbe dovuto ritenere operante quello di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2, della residenza dell'imputato, per cui sarebbe stato competente a decidere il Tribunale di Nola, ovvero quello del luogo di consumazione del reato meno grave (peculato di cui al capo A): criterio, quest'ultimo, secondo cui si sarebbe dovuta ritenere la competenza del Tribunale di Roma. Erroneamente il Tribunale di Napoli aveva ritenuto che l'incompetenza fosse stata tardivamente eccepita dopo il termine di cui all'art. 491 c.p.p. in quanto si sarebbe dovuta proporre dopo l'accertamento della costituzione delle parti per la prima volta: la prima udienza era stata più volte rinviata senza che mai fosse stata data la parola alle parti per la proposizione di questioni preliminari. Solo alla udienza del giorno 11 novembre 2002 il presidente aveva invitato i difensori alla eventuale proposizione di dette questioni;
quindi la difesa sottoponeva l'eccezione di incompetenza;
dopo di che il presidente, accertato che non v'erano altre questioni preliminari, provvedeva con ordinanza e dichiarava l'apertura del dibattimento. 3) Violazione dell'art. 173 c.p.p., art. 468 c.p.p., comma 1, artt.493 e 191 c.p.p.. Il Pubblico ministero aveva depositato la lista testi dopo la scadenza del termine di cui all'art. 468 c.p., comma 1. Alla udienza del 2 dicembre 2004 si era eccepita la inammissibilità della prova espletata sino a quel momento e la difesa si opponeva alla escussione dei testi NI e CI. Erroneamente la Corte d'appello aveva disatteso l'eccezione, sia perché, ad avviso della medesima, in caso di rinvio della prima udienza prima dell'apertura del dibattimento, il termine è quello di sette giorni anteriori alla data fissata per la nuova udienza (quella in data 11 novembre 2002), sia perché i testi si sarebbero potuti sempre sentire ex art. 507 c.p.p., sia, infine, perché non avrebbe operato l'art. 191 c.p.p.
Invece, secondo il difensore, il Pubblico ministero aveva depositato una sola lista dopo lo spirare del termine di cui all'art. 468 c.p.p., e, a seguito del rinvio a udienza fissa, non aveva depositato una nuova lista testi. Le prove non erano state comunque assunte ex art. 507 c.p.p.; un precedente costituito da Cass. sez. 6^, 17 gennaio 2005, n. 683 ha affermato che in tal caso la sentenza è nulla per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.
4) Inosservanza di norme processuali (art. 125 c.p.p., comma 3). L'episodio relativo alla concussione del NI non era stata affatto motivato dal Tribunale: la Corte aveva provveduto alla motivazione in sostituzione del giudice di primo grado. Tale potere della Corte era insussistente perché il giudice di appello ha solo quello di integrare o completare la motivazione carente del primo giudice, ma non quello di sostituire il giudice di primo grado motivando per la prima volta: facendo così perdere all'imputato un grado di giudizio.
5) Violazione di legge e vizio di motivazione (risultante dal verbale di udienza del 4 marzo 2004, in cui è racchiusa la deposizione del teste De UC) in ordine all'art. 317 c.p.. Da tale verbale (di cui la difesa riporta interi passi nel ricorso) risultava che era stato il De UC a prendere contatti con il Calabria, il quale aveva millantato credito presso un ufficiale generale cui si sarebbe dovuta dare una certa somma, e non, viceversa, come negli altri episodi. Non era ravvisabile alcun profilo di "induzione" della vittima. La Corte aveva ricondotto anche tale fatto al quadro generale della concussione come per gli altri episodi.
6) Violazione di legge e vizio di motivazione (risultante dal verbale di udienza del 4 marzo 2004, in cui è racchiusa la deposizione del teste Valerio Cardella, nonché dal verbale d'udienza del 3 febbraio 2005 in cui è contenuto il resoconto dell' esame dell'imputato) in ordine all'art. 317 c.p.. Da tali verbali (di cui riporta vari passi nel ricorso) risultava che il Calabria svolgeva la propria attività presso la divisione 7, dove esercitava il compito di ordinare i vari atti da inserire nella cartella della singola pratica, e di apporvi un timbro, mentre le pratiche pensionistiche oggetto delle imputazioni venivano trattate presso la divisione 4. Erroneamente il Tribunale aveva ricordato che la concussione può integrarsi non solo con abuso dei poteri ma anche con abuso della qualità. L'imputato, in realtà, svolgeva mansioni meramente esecutive, e per escludere la qualità di incaricato di pubblico servizio, come sarebbe stato necessario, doveva aversi riguardo alla sua attività funzionale concretamente esercitata, che non aveva la natura di attività di intelletto, ma di mero ordine. 7) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.533 c.p.p. e in applicazione "del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". In riferimento, sempre, ai verbali di cui all'ultimo motivo, sostiene la difesa che il ricorrente non faceva nulla nell'ambito del suo ufficio, come tanti altri dipendenti provenienti per mobilità dalle Ferrovie dello Stato. In sintesi, la sentenza non individuerebbe e non darebbe conto degli elementi probatori utilizzati per ritenere che le mansioni svolte dall'imputato potessero essere quelle indispensabili per dar corpo alla figura dell'incaricato di pubblico servizio.
8) Inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge e vizio di motivazione in quanto non sarebbe chiaro se le dazioni indebite siano state fatte per evitare un danno (cioè affinché le rispettive pratiche non finissero nel dimenticatoio) o per conseguire un vantaggio (cioè ottenere un risultato di una veloce trattazione). Secondo tale incertezza, e in qualche misura contraddittorietà, che si riscontrerebbero nelle sentenza di merito, non potrebbe ritenersi che le dazioni indebite fossero casualmente derivanti da un profilo di induzione.
Il ricorso non è fondato.
Sul primo motivo si osserva che il certificato medico prodotto alla udienza in cui è stata dichiarata la contumacia, pur attestando un ricovero ancora in atto a far tempo da due giorni prima, espone una diagnosi di colica addominale del tutto incerta e generica. La Corte di appello, cui il motivo era già stato proposto, ha motivato in modo ineccepibile, osservando che manca nel certificato qualsiasi prognosi, rilevando che appartiene alla comune esperienza che tale tipo di affezione, opportunamente trattata, salvo eziologie particolari, non indicate, regredisce nell'arco di due giorni e non da luogo, al terzo giorno, a un impedimento assoluto a comparire. Non era dato desumere dal certificato per quale motivo l'imputato fosse ancore degente il giorno della udienza. La contumacia è stata quindi legittimamente dichiarata e il motivo va rigettato. Neanche il secondo motivo è fondato. L'eccezione di incompetenza territoriale è stata proposta tardivamente, ai sensi dell'art. 491 c.p.p., dopo l'accertamento per la prima volta delle formalità di costituzione delle parti, alla udienza del 21 giugno 1999, in cui è stata dichiarata la contumacia e l'apertura del dibattimento. È vero che successivamente si sono disposti nove rinvii a udienza fissa del dibattimento stesso, ma tali rinvii sono per lo più motivati con la mancata comparizione dei testimoni;
ciò che attesta che il dibattimento era già stato di fatto considerato aperto. Tanto meno può rilevare che il Presidente del Tribunale solo nove udienze dopo la prima abbia dato la parola al difensore chiedendo di esporre eventuali questioni pregiudiziali. L' attività non può essere considerata tale da superare una decadenza già verificatasi, esulando tale sanatoria dai poteri del Collegio.
Sul terzo motivo va osservato che indubbiamente risulta dagli atti di causa che il Presidente del Tribunale ha apposto sulla richiesta di autorizzazione alla citazione dei testi presentata dal P.m. in data 19 giugno 1999 la dicitura "non si autorizza" in quanto non depositata nel termine. Sennonché, in data 11 novembre 2002 (v. verbale stenotipico della udienza) il pubblico ministero ha chiesto l'ammissione di varie prove tra cui quella testimoniale e il Tribunale le ha ammesse con ordinanza pronunciata in udienza. Sono stati quindi escussi i testi indicati nella lista del pubblico ministero (primo teste del Pubblico ministero Padovani), dopodiché sono stati escussi gli altri testi inclusi nella lista stessa: solo alla udienza 2 dicembre 2004, la difesa dell'imputato ha eccepito il tardivo deposito della lista quando erano stati escussi tutti i testi tranne due. In tale situazione, è da escludere l'inutilizzabilità delle prove assunte, in quanto non si verte in ipotesi di prove vietate ex art. 191 c.p.p.: potrebbe semmai ipotizzarsi una nullità della ordinanza di ammissione;
tuttavia, poiché il difensore presente non ha eccepito nulla nella udienza del giorno 11 novembre 2002, si è verificata un' ipotesi paradigmatica di sanatoria della nullità ex art. 182 c.p.p., comma 2: essa avrebbe dovuto essere eccepita subito dopo la pronuncia dell'ordinanza ammissiva della prova del Pubblico ministero. In mancanza di eccezione, la nullità è dunque rimasta sanata. In tal senso va corretta sul punto la motivazione del rigetto della eccezione contenuta nella sentenza di appello ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1. Anche tale motivo è pertanto infondato.
La questione di cui al quarto motivo di ricorso va ugualmente disattesa. Non si verte in ipotesi di mancanza di motivazione ma semmai (nel caso è stata contestata un' ipotesi di reato continuato nei confronti di più persone con modalità, come si legge nella sentenza della Corte d'appello, del tutto analoghe) di motivazione sicuramente emendabile dalla Corte distrettuale, ben potendo compiere il giudice del gravame l'intervento di cui la difesa si lamenta, secondo gli ordinari poteri di cognizione di cui all'art. 597 c.p.p. (anche perché il giudice di primo grado aveva acquisito tutte le prove relative anche all'episodio NI). Nè la Corte di merito avrebbe potuto rimettere il processo al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 604 c.p.p.. Questa Corte di cassazione ha ribadito più volte che le ipotesi in cui il giudice di appello può rimettere il processo al giudice di primo grado sono tassative e non può quindi rientrarvi quella del vizio di motivazione, caso nel quale il giudice di appello deve provvedere a integrare o sostituire la parte motiva, senza poter annullare il provvedimento (v., per tutte, Sez. 5^, Sentenza n. 727 del 09/02/2000 Cc. (dep. 29/03/2000) Rv. 215726). Non può dolersi quindi la difesa della perdita di un grado di giudizio poiché l'ipotesi censurata rientra nella fisiologia del mezzo di impugnazione.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce sostanzialmente un travisamento della prova su uno degli episodi di concussione. Trascrive nel ricorso gran parte del verbale della testimonianza da cui dovrebbe dedursi che nella specie non si sarebbe trattato del reato di concussione ma di una diversa ipotesi criminosa. Tale deduzione è del tutto inammissibile nel giudizio di cassazione e neppure può essere introdotta ai sensi della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Osserva in proposito la Corte che sul significato della riforma dell'art. 606 c.p.p., lett. e) va ribadito che il legislatore non ha istituito, come sembra ritenere la difesa, un terzo grado di giudizio di merito, tale cioè che al Giudice di legittimità possa essere sottoposto materiale probatorio già utilizzato dal giudice di merito, affinché la Corte di cassazione rinnovi la valutazione degli elementi di prova fornendone una diversa da quella del giudice di merito. L'orizzonte del giudizio della Corte di cassazione sul materiale probatorio raccolto è rimasto limitato alla verifica di eventuali vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudice di merito sulla base del materiale raccolto risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il senso della riforma, come è stato ormai ampiamente chiarito da una giurisprudenza consolidata, è quello di avere consentito una lettura, da parte della Corte di cassazione, di determinati atti del processo solo nel limitatissimo caso in cui sia dedotto dal ricorrente un preciso travisamento della prova, nel senso che un dato di essa sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre alla affermazione della esistenza di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalla prova. Errore che, dunque, inquini la trama motivazionale dell'intero provvedimento stravolgendola al punto da disarticolarla, con la conseguenza di rendere ictu oculi errato il risultato decisorio raggiunto su un punto dirimente ed essenziale ai fini della pronuncia. Solo in tal caso, e sempre che dell'errore (di percezione di un dato probatorio) il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicando alla Corte, con assoluto rigore, la sua precisa collocazione "topografica", è possibile al giudice di legittimità esaminare quell'atto e procedere all'annullamento della sentenza, ove sia rilevata la esattezza della deduzione del ricorrente. Nel caso, il rilievo della difesa tende palesemente a chiedere alla Corte di legittimità un inammissibile diverso apprezzamento della prova al fine di ritenere una diversa qualificazione del fatto. Anche tale motivo è infondato.
I motivi sesto e settimo possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione. La tesi del ricorrente, secondo cui non sarebbe ipotizzabile in capo al Calabria la qualifica di incaricato di pubblico servizio con la conseguente impossibilità di considerarlo soggetto capace di commettere il reato proprio che gli è contestato, urta contro principi consolidati giurisprudenziali da tempo stabiliti da questa Corte di legittimità. È inutile affermare che l'imputato non faceva niente nell'ambito dell'ufficio o che al massimo metteva a posto le carte nelle pratiche pensionistiche nell'ambito della sua divisione. Occorre sottolineare che, ai fini dei reati contro la pubblica amministrazione, si deve avere riguardo anche all'esercizio di fatto del pubblico servizio potendo assumere rilievo penale attività dei dipendenti pubblici anche in concreto al di là delle proprie mansioni (Sez. 2^, Sentenza n. 11724 del 11/10/1994 Ud. (dep. 24/11/1994) Rv. 199764; Sez. 6^, Ordinanza n. 249 del 30/01/1992 Cc. (dep. 09/03/1992) Rv. 189627). Calabria era sicuramente nella possibilità di influire - abusando della sua qualità - sullo svolgimento delle pratiche pensionistiche nel senso della accelerazione: pratiche che venivano esaminate e portate a termine in altra divisione alla quale aveva comunque accesso, dato che mostrava alle vittime documenti riguardanti le loro domande, inducendo le stesse a consegnargli denaro o a prometterne la consegna dopo che aveva avvertito i soggetti passivi del reato che, in caso contrario, le pratiche sarebbero state trattate in ritardo che addirittura non sarebbero state trattate. In alcuni casi l'operazione era andata in porto (v., a esempio, l'episodio LD, che dopo avere conseguito la pensione a seguito della induzione, aveva pagato quanto concordato). Infatti, "Ai fini della configurabilità del delitto di concussione mediante abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non è necessario che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, ma è sufficiente che la qualità soggettiva lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità" (Sez. 6^, Sentenza n. 24272 del 24/04/2009 Cc. (dep. 11/06/2009) Rv. 244364).
È infondato, infine, l'ultimo motivo: anch'esso urta contro principi consolidati stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte in quanto, ai fini della consumazione del reato di concussione non ha alcuna importanza il fatto che la vittima persegua un vantaggio (ancorché illecito, come poteva essere quello delle vittime di ottenere una più rapida trattazione delle loro pratiche, a discapito di altri) corrispondente a quello fattogli balenare dal concussore (nel caso rapido e certo conseguimento del dovuto a titolo di pensione (Sez. 6^, Sentenza n. 46805 del 05/11/2003 Ud. (dep. 04/12/2003) Rv. 227353). In conclusione il ricorso deve essere rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010