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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/08/2023, n. 36400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36400 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EO AR nato a [...] il [...] DI PP RO nato a [...] il [...] nonché dalla parte civile: DI PP NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato LUCIA CAPUANO che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di appello per nuovo giudizio e si è riportata ai motivi di ricorso, nonchè dall'avvocato BIANCAMARIA NANNI GRIECO che, nell'interesse degli imputati, si è associata alla richiesta del Procuratore generale e si è riportata ai motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36400 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 aprile 2022 la Corte di appello di Salerrio, a seguito del gravame interposto nell'interesse di OD Di IL e RM EO, ha confermato la pronuncia in data 12 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Salerno aveva affermato la responsabilità di medesimi imputati, per il delitto di violenza nei confronti di TE Di IL, e - concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche - li aveva condannati alle pene di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore di TE Di IL, da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile. Il primo Giudice aveva, altresì, assolto la EO dall'imputazione di ingiuria, nei confronti dello stesso TE Di IL, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati (con un unico atto) nonché della parte civile, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore degli imputati ha formulato tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione della tardiva notifica agili imputati del decreto di citazione per il giudizio di appello (celebrato all'udienza del 29 aprile 2022, in ragione dell'immissione dell'avviso di deposito dell'atto nella loro cassetta postale in data 7 aprile 2022 e del ricevimento dalla successiva lettera raccomandata il 3 maggio :2022), tempestivamente dedotta con le conclusioni rassegnate innanzi alla Corte territoriale (cui pure era stata evidenziata l'omessa notifica del decreto di citazione alla parte civile) che nulla ha argomentato. 2.1.2. Con il secondo motivo, nell'interesse di RM EO, è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e l'illogicità della motivazione, in relazione alla genericità dell'imputazione di violenza privata tentata elevata nei suoi confronti, erroneamente disattesa dalla Corte di appello facendo ricorso alla contestazione mossa al marito Di IL nel medesimo decreto di citazione a giudizio. 2.1.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e l'illogicità della motivazione in ordine alla chiesta applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., erroneamente esclusa dalla Corte di merito per il tramite della valorizzazione di elementi estranei alla situazione concreta, considerato che i ricorrenti sono incensurati, l'unico episodio in imputazione sarebbe risalente, si sarebbe svolto in un luogo pubblico, sarebbe stato originato da controversie familiari e si sarebbe concluso in un breve arco di tempo, senza che ricorrano motivi abietti o futili ovvero un pericolo per l'ordine pubblico o un danno grave alla persona offesa. 2 2.2. La parte civile - pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità per non esser stata citata nel giudizio di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi degli imputati sono nel complesso infondati, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, poiché i reati per cui sono stati condannati si sono estinti per prescrizione, e deve rigettarsi il ricorso agli effetti civili. È, invece, inammissibile il ricorso della parte civile. 1. Il primo motivo presentato nell'interesse degli imputati è infondato. Risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - il decreto di citazione per il giudizio di appello (per l'udienza del 29 aprile 2022) - oltre che a mezzo posta - è stato notificato agli imputati, a mezzo posta elettronica certificata, presso il loro difensore di fiducia, avv. Luciano Pepe, ai sensi dell'art .. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. il giorno 8 marzo 2022, quindi nel rispetto del termine a comparire di venti giorni (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.); - ed il difensore non consta aver mai dichiarato di non accettare le notificazioni (cfr. nomina da parte di OD Di IL in data 3 maggio 2013 e da parte di RM EO in data 21 gennaio 2015), ragion per cui la citazione deve comunque ritenersi rituale (Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019 - dep. 2020, Giomi, Rv. 278835 - 01). 2. Il secondo motivo, articolato nell'interesse della sola RM EO, è inammissibile. Invero: - questa Corte ha già chiarito che «non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi» (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01); - nel caso in esame all'imputata è stato ascritto il delitto di tentata violenza privata per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire a TE Di IL di raggiungere un edificio», in effetti non direttamente indicato nello stesso capo di imputazione (ed ella è stata condannata invece per il delitto di consumato - avendo così riqualificato il fatto il primo Giudice, profilo rispetto al quale non vi è alcuna censura: cfr. Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02; Sez. 3, n. :11659 del 24/02/2015, E. L., Rv. 262911 - 01); 3 - da quanto si trae dalle decisioni di merito, e anzitutto dalla sentenza di primo grado, la vicenda è avvenuta senza soluzione di continuità, nel giorno indicato in imputazione (allorché alla EO è stato ascritto pure di aver rivolto alla perscna offesa le espressioni descritte nel capo di imputazione elevato per l'ingiuria, per il quale qià il primo Giudice aveva reso sentenza assolutoria per abolitio criminis, contenenti l'invito a non presentarsi nel luogo in cui ella si trovava); il che consente di ritenere che nella specie il fatto per cui ha riportato condanna le sia stato contestato con sufficiente chiarezza;
- d'altra parte, il ricorso non ha neppure indicato in che termini sia stato impossibile articolare la difesa, difettando della necessaria specificità. 3. Il terzo motivo è inammissibile poiché, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata - che ha indicato gli elementi da cui ha tratto la gravità del fatto, facendo riferimento alle modalità della condotta - ha perorato un diverso apprezzamento di merito, senza invece dedurre un travisamento della prova sul punto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che prova di rilievo le censure relative all'occasionalità della condotta stessa. 4. Il ricorso della parte civile è inammissibile per carenza di interesse. TE Di IL non aveva impugnato la sentenza di primo grado, che aveva assolto la EO dall'imputazione di ingiuria ed aveva condannato la stessa e OD Di IL per le rimanenti condotte a loro ascritte, anche al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese (in favore dello stesso TE Di IL); e la Corte di appello, pur non avendo citato la parte civile, ha confermato la prima decisione, ragion per cui questa non avrebbe potuto ottenere, all'esito del giudizio di gravame, un effetto più favorevole (neppure in relazione al fatto per cui vi era stata assoluzione, non avendo - come esposto ò presentato impugnazione;
cfr. Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013, L., Rv. 256551 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 32030 del 25/05/2022, Scarcella, Rv. 283484 - 01). 5. Alla complessiva infondatezza dei ricorsi degli imputati, consegue l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione: le condotte in imputazione sono state commesse il 15 settembre 2012; ed il termine massimo - pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto dell'interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e dei periodi di sospensione (dal 6 luglio 2018 per sessanta giorni, in ragione del legittimo impedimento del difensore;
dal 18 ottobre 2019 al 17 aprile 2020 e dal 27 novembre 2020 al 12 novembre 2021, in ragione dei differimenti concessi su richiesta della difesa;
infine, in ragione della disciplina emergenziale dettata in considerazione della pandemia da Covid-19, che ha determinato il differimento dell'udienza del 17 aprile 2020 al giorno 11 maggio 2020) - è spirato, per quel che qui rileva, successivamente alla sentenza di primo grado. Ne consegue, altresì, il rigetto dei loro ricorsi agli effetti civili. 4 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte civile deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila„ atteso che l'evidente inammissibilità della sua impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Nulla deve disporsi per la regolamentazione delle spese tra le parti, per la dirimente considerazione che le stesse non hanno avanzato alcuna domanda (cfr. art. 541 cod. proc. pen.; cfr. Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 -- 01; Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018 - dep. 2019, Grasso, Rv. 274957 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi degli imputati agli effetti civili. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato LUCIA CAPUANO che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di appello per nuovo giudizio e si è riportata ai motivi di ricorso, nonchè dall'avvocato BIANCAMARIA NANNI GRIECO che, nell'interesse degli imputati, si è associata alla richiesta del Procuratore generale e si è riportata ai motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36400 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 aprile 2022 la Corte di appello di Salerrio, a seguito del gravame interposto nell'interesse di OD Di IL e RM EO, ha confermato la pronuncia in data 12 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Salerno aveva affermato la responsabilità di medesimi imputati, per il delitto di violenza nei confronti di TE Di IL, e - concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche - li aveva condannati alle pene di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore di TE Di IL, da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile. Il primo Giudice aveva, altresì, assolto la EO dall'imputazione di ingiuria, nei confronti dello stesso TE Di IL, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati (con un unico atto) nonché della parte civile, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore degli imputati ha formulato tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione della tardiva notifica agili imputati del decreto di citazione per il giudizio di appello (celebrato all'udienza del 29 aprile 2022, in ragione dell'immissione dell'avviso di deposito dell'atto nella loro cassetta postale in data 7 aprile 2022 e del ricevimento dalla successiva lettera raccomandata il 3 maggio :2022), tempestivamente dedotta con le conclusioni rassegnate innanzi alla Corte territoriale (cui pure era stata evidenziata l'omessa notifica del decreto di citazione alla parte civile) che nulla ha argomentato. 2.1.2. Con il secondo motivo, nell'interesse di RM EO, è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e l'illogicità della motivazione, in relazione alla genericità dell'imputazione di violenza privata tentata elevata nei suoi confronti, erroneamente disattesa dalla Corte di appello facendo ricorso alla contestazione mossa al marito Di IL nel medesimo decreto di citazione a giudizio. 2.1.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e l'illogicità della motivazione in ordine alla chiesta applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., erroneamente esclusa dalla Corte di merito per il tramite della valorizzazione di elementi estranei alla situazione concreta, considerato che i ricorrenti sono incensurati, l'unico episodio in imputazione sarebbe risalente, si sarebbe svolto in un luogo pubblico, sarebbe stato originato da controversie familiari e si sarebbe concluso in un breve arco di tempo, senza che ricorrano motivi abietti o futili ovvero un pericolo per l'ordine pubblico o un danno grave alla persona offesa. 2 2.2. La parte civile - pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità per non esser stata citata nel giudizio di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi degli imputati sono nel complesso infondati, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, poiché i reati per cui sono stati condannati si sono estinti per prescrizione, e deve rigettarsi il ricorso agli effetti civili. È, invece, inammissibile il ricorso della parte civile. 1. Il primo motivo presentato nell'interesse degli imputati è infondato. Risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - il decreto di citazione per il giudizio di appello (per l'udienza del 29 aprile 2022) - oltre che a mezzo posta - è stato notificato agli imputati, a mezzo posta elettronica certificata, presso il loro difensore di fiducia, avv. Luciano Pepe, ai sensi dell'art .. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. il giorno 8 marzo 2022, quindi nel rispetto del termine a comparire di venti giorni (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.); - ed il difensore non consta aver mai dichiarato di non accettare le notificazioni (cfr. nomina da parte di OD Di IL in data 3 maggio 2013 e da parte di RM EO in data 21 gennaio 2015), ragion per cui la citazione deve comunque ritenersi rituale (Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019 - dep. 2020, Giomi, Rv. 278835 - 01). 2. Il secondo motivo, articolato nell'interesse della sola RM EO, è inammissibile. Invero: - questa Corte ha già chiarito che «non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi» (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01); - nel caso in esame all'imputata è stato ascritto il delitto di tentata violenza privata per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire a TE Di IL di raggiungere un edificio», in effetti non direttamente indicato nello stesso capo di imputazione (ed ella è stata condannata invece per il delitto di consumato - avendo così riqualificato il fatto il primo Giudice, profilo rispetto al quale non vi è alcuna censura: cfr. Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02; Sez. 3, n. :11659 del 24/02/2015, E. L., Rv. 262911 - 01); 3 - da quanto si trae dalle decisioni di merito, e anzitutto dalla sentenza di primo grado, la vicenda è avvenuta senza soluzione di continuità, nel giorno indicato in imputazione (allorché alla EO è stato ascritto pure di aver rivolto alla perscna offesa le espressioni descritte nel capo di imputazione elevato per l'ingiuria, per il quale qià il primo Giudice aveva reso sentenza assolutoria per abolitio criminis, contenenti l'invito a non presentarsi nel luogo in cui ella si trovava); il che consente di ritenere che nella specie il fatto per cui ha riportato condanna le sia stato contestato con sufficiente chiarezza;
- d'altra parte, il ricorso non ha neppure indicato in che termini sia stato impossibile articolare la difesa, difettando della necessaria specificità. 3. Il terzo motivo è inammissibile poiché, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata - che ha indicato gli elementi da cui ha tratto la gravità del fatto, facendo riferimento alle modalità della condotta - ha perorato un diverso apprezzamento di merito, senza invece dedurre un travisamento della prova sul punto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che prova di rilievo le censure relative all'occasionalità della condotta stessa. 4. Il ricorso della parte civile è inammissibile per carenza di interesse. TE Di IL non aveva impugnato la sentenza di primo grado, che aveva assolto la EO dall'imputazione di ingiuria ed aveva condannato la stessa e OD Di IL per le rimanenti condotte a loro ascritte, anche al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese (in favore dello stesso TE Di IL); e la Corte di appello, pur non avendo citato la parte civile, ha confermato la prima decisione, ragion per cui questa non avrebbe potuto ottenere, all'esito del giudizio di gravame, un effetto più favorevole (neppure in relazione al fatto per cui vi era stata assoluzione, non avendo - come esposto ò presentato impugnazione;
cfr. Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013, L., Rv. 256551 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 32030 del 25/05/2022, Scarcella, Rv. 283484 - 01). 5. Alla complessiva infondatezza dei ricorsi degli imputati, consegue l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione: le condotte in imputazione sono state commesse il 15 settembre 2012; ed il termine massimo - pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto dell'interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e dei periodi di sospensione (dal 6 luglio 2018 per sessanta giorni, in ragione del legittimo impedimento del difensore;
dal 18 ottobre 2019 al 17 aprile 2020 e dal 27 novembre 2020 al 12 novembre 2021, in ragione dei differimenti concessi su richiesta della difesa;
infine, in ragione della disciplina emergenziale dettata in considerazione della pandemia da Covid-19, che ha determinato il differimento dell'udienza del 17 aprile 2020 al giorno 11 maggio 2020) - è spirato, per quel che qui rileva, successivamente alla sentenza di primo grado. Ne consegue, altresì, il rigetto dei loro ricorsi agli effetti civili. 4 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte civile deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila„ atteso che l'evidente inammissibilità della sua impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Nulla deve disporsi per la regolamentazione delle spese tra le parti, per la dirimente considerazione che le stesse non hanno avanzato alcuna domanda (cfr. art. 541 cod. proc. pen.; cfr. Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 -- 01; Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018 - dep. 2019, Grasso, Rv. 274957 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi degli imputati agli effetti civili. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2023.