Sentenza 24 aprile 2013
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione della parte civile che deducendo l'omessa citazione in appello, impugni una sentenza di conferma di quella di primo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2013, n. 21214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21214 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 840
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1038/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile L.N. , nata il (omesso) ;
avverso la sentenza 28 giugno 2011 della Corte di appello di Bologna, la quale ha confermato la sentenza 22 gennaio 2009 pronunciata nei confronti di:
Lu.Al. , nato il giorno (omesso) per il delitto ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L.N. , parte civile, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 28 giugno 2011 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza 22 gennaio 2009 pronunciata nei confronti del convivente Lu.Al. per il delitto ex art.570 c.p., comma 2, n.
2. I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Risulta agli atti che, all'esito del procedimento di primo grado, il Tribunale di Modena in composizione monocratica ha pronunciato il 22 gennaio 2009 sentenza di condanna a carico di Lu.Al. per il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, condannando l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile e concedendo una provvisionale immediatamente esecutiva, liquidata in Euro 4.000,00. Nel successivo giudizio di gravame, la Corte distrettuale, come risulta dalla certificazione della cancelleria, ha proceduto alla celebrazione dell'udienza dibattimentale d'appello, senza la previa e rituale citazione della parte civile, confermando tuttavia la sentenza del Tribunale di Modena.
Con un unico motivo di impugnazione la difesa della parte civile prospetta violazione di legge processuale penale, per violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 601 c.p.p., comma 4, attesa la mancanza di notifica alla parte civile L.N. e per "omessa pronuncia sulle statuizioni civili".
Ciò posto, va premesso che, nella specie, non era necessario, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente, che, oltre alla statuizione di "conferma della decisione appellata", fosse anche richiesto l'ulteriore esplicito richiamo al deliberato risarcimento del danno ed alla provvisionale immediatamente esecutiva, a ciò bastando la formula di sintesi utilizzata dalla Corte di appello. Peraltro, pur accertata la sussistenza del dedotto vizio di notifica, attestata dalla stessa cancelleria del giudice di merito, va evidenziata la manifesta carenza di interesse della ricorrente parte civile, avuto appunto riguardo al conseguito (non modificabile) risultato della "non-modifica" delle statuizioni in suo favore. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, a sensi dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. a), in quanto proposto da persona che non ha interesse, senza spese per la ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013