Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/2002, n. 15175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15175 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
NO E DEL O ITAI AN15 5 02 REPUBBLICA ITALIA CO TE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 6302/99 dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere rel. Rep. 3959- dott. Michele LO PIANO Cron. 35422 dott. Bruno DURANTE Consigliere dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 25.6.2002 dott. Donato CALABRESE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € il 28 OTT. 2013 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da LI IR ER, LI IO, LI Raf- ии faele, LI PI, LI GI, elettivamente domiciliati Л in Roma, Circonvallazione Clodia n. 165, presso lo studio dell'avv. Massimo Silvestrini, difesi dall'avv. Luigi Jannucci, giusta delega in atti. CANCELLERIA ricorrenti
contro
Fondiaria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 23, presso lo studio dell'avv. Cristoforo Parisi, difesa dall'avv. Fernando Ciavardini, giusta delega in atti. 1429/2002 Oggetto: Risarcimento danni A controricorrente nonché
contro
PA EG, VO IA TO. intimati avverso la sentenza n. 255/98 della Corte d'appello di Roma, emessa il 24 ottobre 1997 (R.G. 3181/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. FF Cenic- cola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo SA FI morì nel 1990 a seguito di un incidente stra- dale. ии Il coniuge LI IR ER ed i figli TO, г FF, IO, PI, GI e IA OS, convennero in giudi- zio, davanti al Tribunale di Latina, PA EG, VO IA OS e l'Italia Assicurazioni S.p.A. dei quali chiesero la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannò, tra l'altro, i convenuti al risarcimento del danno morale liquidando lo stesso in lire 30.000.000 per il coniuge ed in lire 20.000.000 per cia- scuno dei figli. La Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello de- terminò in lire 50.000.000 la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale per il coniuge e ed in lire 40.000.000 quella dovuta 2 per ciascuno dei figli. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso LI IR ER, LI IO, Frat- tarelli FF, LI PI e LI GI. Ha resistito con controricorso (illustrato da memoria) la Fon- diaria Assicurazioni S.p.A. (già Italia Assicurazioni S.p.A.), mentre PA EG e VO IA non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo si denuncia testualmente: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Tali somme, costituenti il corrispettivo del danno morale, sia pure liqui- dato in via equitativa, dovevano essere, a norma degli artt. 1223, лич 2054, 2056 c.c., rivalutate conformemente.
Considerato che
il dan- no patito è stato stimato con decorrenza 5 maggio 1990, giorno del sinistro, in £ 50.000.000 per il coniuge e £ 30.000.000 per ogni fi- glio, ne consegue che per tali motivi va calcolata anche la svaluta- zione monetaria non concessa». Il ricorso è infondato. La Corte d'appello, dopo avere affermato che le somme liqui- date dal Tribunale (£ 30.000.000 al coniuge e £ 20.000.000 a cia- scuno dei figli, comprensive di rivalutazione monetaria) erano da considerare oggettivamente riduttive», ha ritenuto di liquidare il danno morale in £ 50.000.000 per il coniuge ed in £ 40.000.000 per ciascuno dei figli. La Corte ha aggiunto che le somme suddette do- vevano considerarsi «al valore attuale». 3 Con ciò la Corte d'appello ha dato conto di aver provveduto alla rivalutazione del danno al momento della decisione. Il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- chiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 25 giugno 2002. Il Presidente Garcana Fa cin Il Consigliere est. Сигорош IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATIO N 2002CELLERIA 1095 129,11 IL CANCELLERE C1 Oggi 4565 10,33 Innocenzo Battista 13944 8067 4800 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2.2.0. 2004 versate 187,46 (euro Centottantasette whh *. I Dirigente Area Secrizi (De IA Grazia DI FILIPPO) 3 R ab Servizio Atti Gidad (OMRACCICH R JUFFICIO E L L E D