Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
0445 0/ 0 3 E PUBBLICA LT ALI ce 64826 /1986 N ISTRAZIO 5 /4 . 26 N R - . TA REG .R B .P LL. TRIBU D A D L A E TE D B ESEN SI A T SEN U REMA DI CASSAZIONE RT 131 TERIA Oggetto I A . N Tributi invim A SEZIONE TRIBUTARIA M decennale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10743/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 11979/99 Presidente Лольз Cron. Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Rep. Ud. 20/09/02Dott. Antonio MERONE 00.20 - Rel. Consigliere Dott. Achille MELONCELLI wam Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA In. 10743/99 RG N. 64826 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IL VALLONE DI OH HO & C SAS;
-controricoprenta 2002 e sul 2° ricorso n' 11979/99 proposto da: 3258 IL VALLONE DI OH HO & C SAS, in persona del socio 1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO DELL'ORO 24, presso 10 studio dell'avvocato COEN cheROBERTO, lo difende unitamente all'avvocato STEFANO ROMEI, giusta procura in calce;
-ricorrente incidentale
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 227/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 05/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente l'Avvocato STEFANO ROMEI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale;
assorbito il secondo motivo del ricorso principale;
2 assorbito il ricorso incidentale.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre
contro
IL VALLONE DI ON HO & C. S.A. S., per la cassazione della sentenza specifica- ta in epigrafe. La società resiste con controricorso e spiega a sua volta ricorso incidentale. Il Ministero replica con controricorso al ricorso incidentale.
1.2. In fatto, la società oggi resistente ha impu- gnato, con il ricorso introduttivo del giudizio, un av- viso di accertamento di valore, con il quale il compe- tente ufficio finanziario ha elevato il valore finale (dichiarazione invim decennale) degli immobili della stessa società da lire 306 milioni a lire 866 milioni. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha rideter- minato il valore finale oggetto della controversia nel- la misura di lire 550 milioni. La Commissione regiona- le, poi, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, ha totalmente annullato l'avviso di accertamento.
1.3. A sostegno del ricorso dinanzi a questa Corte, il Ministero lamenta a) la carenza, insufficienza e contraddittorietà della sentenza impugnata;
b) viola- zione e falsa applicazione delle disposizioni in mate- ria di invim e di motivazione degli accertamenti tribu- tari. A sostegno del ricorso incidentale, la società 3 eccepisce: a) la inesistenza del potere dell'ufficio di procedere alla rettifica del valore finale e comunque la mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento;
b) la carenza di prova poste a base dell'accertamento e la illegittimità della sentenza di primo grado in punto di determinazione del valore finale dei beni.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Preliminarmente, i ricorsi devono essere ri- uniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.
2.2. Nel merito, il ricorso principale appare fon- dato in relazione al primo motivo, assorbito il secon- do. La sentenza impugnata è tale soltanto perché così denominata, essendo del tutto inesistente qualsiasi ac- cenno di motivazione, nemmeno con il ricorso a formule di stile ad asserzioni prive di specificità, come spesso si manifesta questa forma di patologia proces- suale. Il giudice "a quo", dopo avere diligentemente elen- cato in maniera analitica i motivi posti a sostegno dell'appello, riferisce che il contribuente ha prodotto sentenze di questa Corte che ribadiscono che 1'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare gli elementi di fatto sui quali fonda la propria pretesa. Segue la conclusione, favorevole al contribuente, senza che vi sia nemmeno il tentativo di agganciare le tesi di parte alle risultanze processuali. E' talmente pla- teale la carenza denunciata che la stessa società ha impostato il ricorso incidentale partendo dalla ipotesi che la Commissione Regionale non abbia inteso accoglie- re tutti i motivi di appello. Infatti, la società pro- pone una sorta di ricorso "al buio", ammettendo che non risulta chiaro "se il Giudice di secondo grado abbia accolto tutti i motivi di appello o soltanto alcuni (e quali)", per cui ripropone i motivi stessi "quali autonomi motivi di ricorso incidentale" (v.) p. 7 del ilcontroricorso e ricorso incidentale). Naturalmente, ricorso incidentale, così formulato, appare inammissi- bile perché non censura (né potrebbe farlo) specifiche affermazioni dei giudici di merito, che sono inesisten- ti.
2.3. Da quanto detto consegue che, in assenza di qualsiasi traccia grafica idonea a far almeno intuire la strada seguita dai giudici di appello per giungere alla decisione impugnata, il totale vuoto di motivazio- ne travolge ed assorbe l'esame di qualsiasi altra cen- sura prospettata. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e il giudizio di appello deve essere nuovamente celebrato dinanzi al giudice a quo, altra sezione, che provvederà anche per le spese di questo 5 grado.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo mo- tivo del ricorso principale assorbito il secondo. Di- chiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto е rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in Roma il 20 settembre 2002. Il Presidente (dr Francesco Cristarella Orestano) Consigliere estensore (dr. Anto o Merone) IL CANCELLIERE C1 IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 26 MAR. 2003 Th Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvalde Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 6