Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5387 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
5 3 8 7 / 0 2 AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 13446/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Ianniruberto Presidente Dott. Giuseppe Cron.16283 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Ud. 11 di- Dott. Attilio Celentano Consigliere cembre 2001 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 4914 I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli av- vocati Paolo Marchini, Demenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizic Corre- ra che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente contro società Bagno RA di RT SA & C. S.n.c., intimata avverso la sentenza n. 146/98, decisa il 10 marzo 1998 e pubblicata il 16 luglio 1998, resa dal Tribunale di Ferrara nel procedimento n. 1101/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Sparò; udito l'avv. Fabio Fonzo nell'interesse dell'Istituto ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 31 marzo 1993, l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, chiedeva e otteneva l'emissione di de- creto ingiuntivo per l'importo di lire 18.607.006, vantato per contributi evasi e somme aggiuntive. La società intimata proponeva opposizione con ricorso del 14 mag- gio 1993 affermando che la somma era stata richiesta a titolo di contributi su differenze retributive richieste da lavoratori di- pendenti. Peraltro la pretesa formava oggetto di contestazione in sede giudiziale;
era anzi imminente una transazione al riguardo e tale circostanza rendeva inattendibili le dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori dell'Istituto. Con sentenza n. 107/97 in data 8 14 aprile 1997, il Pretore di Ferrara accoglieva l'opposizione e revocava per l'effetto il de- creto ingiuntivo;
osservava che la società opponente aveva versa- to, a seguito di domanda di regolarizzazione contributiva, la som- ma di lire 5.936.000, non contabilizzata dall'Istituto; d'altro l'escussione dei lavoratori in sede giudiziale non aveva canto 2 confermato pienamente l'avvenuta prestazione di lavoro straordina- rio per il quale l'Istituto reclamava il pagamento di contributi. Interponeva appello l'INPS e in esito il gravame veniva rigettato dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 146/98, emessa in data 10 marzo - 16 luglio 1998. La decisione veniva così motivata. Il Collegio di merito osservava che per la prima volta in grado di appello, e quindi tardivamente, l'Istituto aveva invocato, quale fatto costitutivo dell'obbligazione, la transazione intervenuta in sede giudiziale. Osservava ancora che le dichiarazioni rese in sede transattiva dal datore di lavoro non erano sorrette dall'animus confitendi ma piuttosto dall'intento di evitare la lite e pertanto non potevano essere invocate a prova del rapporto sottostante, neppure per il minore importo richiesto dall'Istituto in corso di causa. Propone ricorso per cassazione l'INPS con un unico complesso mo- tivo. La società Bagno RA di RT SA & C. S.n.c. è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 1 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ancora, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. 3 Л Si osserva che la sentenza impugnata 'smentendo l'inutilizzabilità dell'atto di transazione poco prima affermata per tardività di al- legazione, prende in considerazione quest'ultima nel merito al SO- lo fine di concludere l'assenza in essa di alcun 'animus confiten- ti' (sic) nonché l'inidoneità della medesima ad offrire elemento di prova del rapporto sottostante". Si rileva che il Tribunale ha omesso di valutare se la transazione avesse ○ meno portata novativa e neppure ha considerato, quale causa per l'imposizione contributiva, il rimborso spese ricono- sciuto da parte datoriale. Le censure non colgono la sostanza dell'argomentazione svolta nel- la denunciata sentenza e vanno quindi disattese. Il Collegio di merito ha invero affermato che la pretesa dell'INPS di indicare come assoggettabili a contribuzione le somme erogate in forza dell'atto di transazione non può trovare accoglimento siccome avanzata per la prima volta in sede di appello e quindi tardivamente. Tale capo della pronuncia non viene censurato dall'Istituto sotto il profilo dell'eventuale errore nel rilievo di tardività, dato che nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità si afferma solamente che l'atto sarebbe stato comunque utilizzato per escludere la sussistenza di un qualsiasi intento confessorio e, ancora, che lo stesso non spiegherebbe effetto veruno in ordi- ne alla efficacia probatoria degli elementi di prova già raccolti nel giudizio poi definito con transazione. 4 R Poste tali premesse l'Istituto censura la sentenza impugnata per non aver indagato in ordine alla natura dell'atto di transazione. Afferma che la stessa dovrebbe essere considerata come non novati- va e quindi tale da confermare l'obbligo di versare i contributi. L'assunto non può essere accettato. Invero il Tribunale ha ben chiarito che non può trovare accogli- mento la pretesa dell'Istituto di indicare quale "autonomo fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva" la transazione, sicco- me avanzata per la prima volta, tardivamente, nell'atto di appel- lo. Ha quindi osservato che il negozio transattivo e il comportamento tenuto dalle parti prima della sua conclusione non forniscono ele- menti di prova in ordine alla sussistenza del rapporto sottostan- te, ovvero dell'avvenuta prestazione di lavoro straordinario. Appare quindi evidente che nella denunciata sentenza non si smen- tisce il rilievo di inammissibilità della pretesa di indicare l'atto transattivo quale nuova causa petendi dell'obbligazione contributiva ma solamente si verifica se dall'avvenuta definizione della lite con reciproche concessioni possano desumersi elementi probatori in ordine al rapporto dedotto in giudizio. La critica avanzata dall'Istituto ricorrente è palesemente infi- ciata da un errore logico in quanto fondata sull'equivoco tra l'utilizzabilità di un atto transattivo quale autonoma causa pe- tendi e l'indagine volta a verificare se il comportamento tenuto in occasione della conclusione del medesimo fornisca elementi suf- 5 ficienti a ritenere provato il rapporto sottostante e ammesse in tutto o in parte le reciproche pretese. Non attinenti al tenore della pronuncia denunciata sono dunque le considerazioni in ordine alla natura non novativa della transazio- ne. È appena il caso di aggiungere che tali considerazioni vengono formulate con richiamo al testo di un atto che non viene riportato in ricorso, in violazione al principio di autosufficienza. Non possono, infine, essere prese in esame le critiche fondate sull'assunto circa l'assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate a titolo rimborso spese per il caso di carenza di esclusi- vo interesse datoriale, atteso che l'argomento non è stato tratta- to nella fase di merito se non con riferimento agli obblighi as- sunti dalle parti con la transazione, peraltro tardivamente invo- cata quale autonoma fonte dell'obbligo contributivo. Nulla si deve disporre per le spese poiché l'intimata non ha svol- Conclusivamente il ricorso va rigettato. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533to attività difensiva di sorta. le
P.Q.M.
l a La Corte v e a i Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. r h e l l E e s R Roma, 11 dicembre 2001 c E n a L 2 C L 0 ru 0 IL PRESIDENTE E E n 2 i C R R E IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albervo ben N o P I C t A A a LL C t i 5 E s L 1 C I i, o N p g A g e c C D IL 6