Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
Dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo ex art. 323, comma quarto, c.p.p., le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto, ed il sequestro non può essere mantenuto a garanzia ne' dei provvedimenti della P.A., ne' della demolizione ordinata ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47. D'altro canto, mantenendo il sequestro del manufatto abusivo oltre la condanna definitiva si verrebbe a privare ingiustamente il proprietario del potere di ottemperare spontaneamente alla demolizione disposta dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 18.2.1999
1. Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo DI NUBILA " N. 699
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 38530/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1-PARISI Carmelo, n. a Catania il 5.4.1942
2-COLINA Carmela, n. a Villarosa il 26.5.1994
avverso l'ordinanza 30.7.1998 del G.I.P. della Pretura di Siracusa
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. Izzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con restituzione dell'immobile sequestrato.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 22.4.1998 il G.I.P. della Pretura di Siracusa applicava a Parisi Carmelo ed a Colina Carmela, ex art. 444 c.p.p., pene concordate in relazione ai reati di costruzione senza la prescritta concessione edilizia ed in violazione delle normative riguardanti l'edificazione di manufatti in cemento armato e l'edificazione in zona sismica.
Disponeva, altresì, la demolizione delle opere abusive, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985. Il difensore degli imputati avanzava successivamente istanza rivolta ad ottenere il dissequestro dell'immobile abusivo e la restituzione di esso nella disponibilità dei propri assistiti e, a conclusione del procedimento in camera di consiglio instaurato a norma degli artt. 676 e 666 c.p.p., lo stesso G.I.P. della Pretura di Siracusa, quale giudice dell'esecuzione - con ordinanza del 30.7.1998 - rigettava la richiesta rilevando che "l'ordine di demolizione fa venir meno il diritto alla restituzione", in quanto la restituzione contrasterebbe col potere del P.M. di demolire l'immobile, perché metterebbe il bene nella disponibilità dei proprietari, che potrebbero modificarlo, alienarlo, costituirvi dei diritti reali, etc., sottraendolo così alla procedura di demolizione. Nè si potrebbe sostenere che il bene vada comunque restituito al proprietario, salvo l'obbligo di questi di tenerlo a disposizione del giudice per l'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto tale obbligo non è previsto dalla legge, ne' può essere imposto dal giudice".
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali hanno eccepito, sotto i profili della violazione dell'art. 323, 3^ comma, c.p.p. e del vizio di motivazione, l'illegittimità del mantenimento del sequestro preventivo del manufatto abusivo "per soddisfare esigenze (peraltro inesistenti) che istituzionalmente non sono tutelabili con detto strumento cautelare, rivolto invece esclusivamente ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa". Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In tema di dissequestro e di restituzione del bene al legittimo proprietario, invero, deve evidenziarsi che:
a) quanto al sequestro probatorio, la cessazione del vincolo risulta collegata al venir meno delle esigenze che hanno dato luogo alla sua adozione: a norma dell'art. 262, commi 1^ e 4^, c.p.p., infatti, le cose devono essere restituite quando la misura non risulta più necessaria a fini probatori e comunque dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazioni, salvo che sia disposta la confisca.
Questa Corte Suprema, in proposito, si è espressa pertanto nel senso che l'ordine di demolizione delle opere costruite abusivamente, impartito dal giudice con la sentenza di condanna, è compatibile con il dissequestro delle stesse poiché il provvedimento che ne aveva tolto la disponibilità all'imputato cessa di avere effetto all'esito dell'accertamento giurisdizionale dei fatti di reato e della responsabilità del loro autore. Ritenere legittima la protrazione, dopo la sentenza di condanna, degli effetti del sequestro probatorio al fine di conservare l'immobile abusivo in vista della demolizione e, così, rendere questa operante, finirebbe con il conferire al detto sequestro finalità che non gli sono proprie (Cass.: Sez. III, 21.3.1997, n. 476, ric. Di Bari;
Sez. II, 12.3.1996, ric. Starcevic). b) quanto al sequestro preventivo, esso deve essere revocato:
- quando viene a mancare il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (art. 321, 3^ comma, c.p.p.);
- quando interviene sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione (art. 323, 1^ comma, c.p.p.) e non si debba disporre la confisca a norma dell'art. 240 cod. pen., ne' sia stato richiesto il sequestro conservativo.
Dopo la sentenza definitiva, inoltre, qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo ex art. 323, 4^ comma, c.p.p., le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto ed il sequestro non può essere mantenuto a garanzia ne' dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione (vedi Cass., Sez. III, 5.2.1990, n. 1534) ne' della demolizione ordinata ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (Cass., Sez. III: 25.2.1995, n. 104,
ric. Sansuini).
La violazione degli anzidetti principi, da parte dell'ordinanza impugnata, impone l'annullamento della stessa, in quanto, nella fattispecie in esame, il manufatto abusivo deve essere restituito per il venir meno dell'efficacia del sequestro, che non può essere mantenuto oltre la condanna definitiva.
L'ordine di demolizione impartito ex art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (che è sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale l'esercizio è attribuito), infatti, non è assimilabile alla confisca, che è misura di sicurezza patrimoniale, e, d'altro canto, mantenendo il sequestro del manufatto abusivo oltre la condanna definitiva, si verrebbe a privare ingiustificatamente il proprietario del potere di ottemperare spontaneamente alla demolizione ordinata dal giudice. L'annullamento, però, non può essere disposto senza rinvio, secondo la richiesta formulata dal P.M. di udienza, poiché la restituzione dell'immobile deve essere effettuata all'avente diritto ed il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, applicando, in caso negativo, la norma di cui all'art. 264 c.p.p., stante il principio che, per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente il favor possessionis, ma occorre la prova positivo dello ius possidendi (vedi Cass., Sez. Unite, 17.10.1996, n. 9149, ric. Chabrui). L'accertamento anzidetto, che deve essere rigoroso (vedi Cass., Sez. Unite, 18.10.1995, n. 10372), va conseguentemente rinviato al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà estenderlo alla verifica della eventuale sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni da cui possa essere derivata l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo, dell'area di sedime e di quella pertinenziale, al patrimonio disponibile del Comune, prevista dai commi 3 e 6 dell'art.7 della legge n. 47/1985 (vedi Cass., Sez. III: 8.7.1995, n. 2816,
P.M. in proc. Oviello;
1. 12.1995, n. 3572, ric. Lo Noce).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 666 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Pretura di
Siracusa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999