CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22932 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relaZIne svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Avezzano del 14-1-2021, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta ad NO UR in ordine al reato di truffa allo stesso contestato in anni 1 di reclusione ed C 309,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassaZIne il difensore dell'imputato Avv.to NT LV, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: mancanza e manifesta illogicità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'affermaZIne di responsabilità non risultando provato che il ricorrente fosse il reale utilizzatore di un'utenza intestata a soggetto diverso;
- violaZIne dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e mancanza di motivaZIne con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22932 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 24/03/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO . 2.1 I motivi proposti sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di plurime questioni già analiticamente confutate dalla corte di merito ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo del ricorso principale poi reiterato nella memoria conclusiva, con il quale si contesta l'affermaZIne di responsabilità in relaZIne alla inesistenza di elementi certi per procedere alla individuaZIne dell'imputato quale autore della truffa on line, va ricordato che in tema di motivi di ricorso per cassaZIne, il viZI di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivaZIne per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutaZIne nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). ,epjel caso in esame non si ravvisa alcun travisamento decisivo posto che la ricostruZIne della difesa espone una mera ipotesi alternativa ipotetica priva di qualsiasi adeguato riscontro mentre, la corte di merito, ha specificato a pagina 3 della motivaZIne i plurimi e concordanti elementi sulla base dei quali affermare che proprio il ricorrente, peraltro presentatosi alla vittima proprio con quell'esatto nome, sia stato autore della truffa (trasmissione di documenti contenenti effige fotografica, nominativo identico a quello dell'imputato, intestaZIne della carta poste pay). Ai Ciò basta a rendere la pronuncia impugnata immune dal viZI denunciato ed inammissibile il motivo proposto che prospetta una mera ipotesi alternativa già confutata nei due gradi dei giudizi di merito. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivaZIne esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassaZIne (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in consideraZIne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutaZIne (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In conclusione, l'impugnaZIne deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivaZIne semplificata. Roma, 24 marzo 2023 L CONSIGLIERE EST. IL .ZI RD Ut/
udita la relaZIne svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Avezzano del 14-1-2021, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta ad NO UR in ordine al reato di truffa allo stesso contestato in anni 1 di reclusione ed C 309,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassaZIne il difensore dell'imputato Avv.to NT LV, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: mancanza e manifesta illogicità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'affermaZIne di responsabilità non risultando provato che il ricorrente fosse il reale utilizzatore di un'utenza intestata a soggetto diverso;
- violaZIne dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e mancanza di motivaZIne con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22932 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 24/03/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO . 2.1 I motivi proposti sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di plurime questioni già analiticamente confutate dalla corte di merito ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo del ricorso principale poi reiterato nella memoria conclusiva, con il quale si contesta l'affermaZIne di responsabilità in relaZIne alla inesistenza di elementi certi per procedere alla individuaZIne dell'imputato quale autore della truffa on line, va ricordato che in tema di motivi di ricorso per cassaZIne, il viZI di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivaZIne per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutaZIne nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). ,epjel caso in esame non si ravvisa alcun travisamento decisivo posto che la ricostruZIne della difesa espone una mera ipotesi alternativa ipotetica priva di qualsiasi adeguato riscontro mentre, la corte di merito, ha specificato a pagina 3 della motivaZIne i plurimi e concordanti elementi sulla base dei quali affermare che proprio il ricorrente, peraltro presentatosi alla vittima proprio con quell'esatto nome, sia stato autore della truffa (trasmissione di documenti contenenti effige fotografica, nominativo identico a quello dell'imputato, intestaZIne della carta poste pay). Ai Ciò basta a rendere la pronuncia impugnata immune dal viZI denunciato ed inammissibile il motivo proposto che prospetta una mera ipotesi alternativa già confutata nei due gradi dei giudizi di merito. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivaZIne esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassaZIne (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in consideraZIne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutaZIne (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In conclusione, l'impugnaZIne deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivaZIne semplificata. Roma, 24 marzo 2023 L CONSIGLIERE EST. IL .ZI RD Ut/