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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19287 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: El AR ME nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20/10/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 23/04/2025 con la quale El AR ME era stato condannato per il delitto di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen. La Corte di appello ha ridotto il trattamento sanzionatorio per adeguarlo alla gravità della condotta posta in essere confermando nel resto la sentenza impugnata quanto all’accertamento della responsabilità per il fatto ascritto. 2. El AR ME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 19287 Anno 2026 Presidente: AN IO Relatore: NU TU RZ Data Udienza: 31/03/2026 2 necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nullità assoluta della sentenza per mancata assistenza dell’interprete nella fase di discussione del giudizio abbreviato in violazione dell’art. 24 e 11 Cost., art. 6 Conv. Edu e artt. 179 e 495 cod. proc. pen.; la assenza dell’interprete aveva precluso al ricorrente di comprendere gli interventi conclusivi e di rendere spontanee dichiarazioni. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla erronea qualificazione della condotta come rapina impropria piuttosto che tentato furto ed eventualmente quale resistenza a pubblico ufficiale;
la condotta violenta era semplicemente una reazione all’ordine di accompagnamento in caserma. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione per non avere qualificato la condotta come rapina tentata e non consumata. 2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 5. Il primo motivo di ricorso oltre che totalmente reiterativo è anche generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la decisione della Corte di appello, che ha puntualmente risposto sull’identico motivo proposto in appello, richiamando la natura relativa della nullità eccepita e la mancata attivazione da parte della difesa al momento della sua asserita verificazione. Il ricorrente non si confronta con tale dato che rappresenta la ragione della decisione e con gli ulteriori elementi che hanno dimostrato per la Corte di appello, comunque, la piena conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente. La Corte di appello ha dunque correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale in tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, sicché l’imputato ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto 3 o potenziale (Sez. 1, n. 44251 del 26/10/2024, [...], Rv. 287282- 01; Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, [...], Rv. 285486-02; Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2025, Dabo, Rv. 286113-01; Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 -01). 6. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). Tali motivi si risolvono in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...], Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, [...], Rv. 275100-01) in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base della univoca portata del materiale acquisito), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici della rapina impropria consumata (pag.4 e segg. con particolare riferimento alla ricostruzione della condotta ed alla assenza di soluzione di continuità tra sottrazione, fuga e violenza). 7. Il quarto motivo non è consentito, in quanto totalmente reiterativo, oltre che aspecifico, in mancanza di confronto con la logica ed approfondita argomentazione sul punto della Corte di appello (pag. 7 dove è stato specificamente considerato il tema delle circostanze attenuanti generiche in correlazione con la recidiva, alla personalità del ricorrente, denunciato a piede libero per diversi reati, alla impossibilità di valutare in termini di speciale tenuità il disvalore della condotta posta in essere). 8. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ NU TU IO AN
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20/10/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 23/04/2025 con la quale El AR ME era stato condannato per il delitto di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen. La Corte di appello ha ridotto il trattamento sanzionatorio per adeguarlo alla gravità della condotta posta in essere confermando nel resto la sentenza impugnata quanto all’accertamento della responsabilità per il fatto ascritto. 2. El AR ME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 19287 Anno 2026 Presidente: AN IO Relatore: NU TU RZ Data Udienza: 31/03/2026 2 necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nullità assoluta della sentenza per mancata assistenza dell’interprete nella fase di discussione del giudizio abbreviato in violazione dell’art. 24 e 11 Cost., art. 6 Conv. Edu e artt. 179 e 495 cod. proc. pen.; la assenza dell’interprete aveva precluso al ricorrente di comprendere gli interventi conclusivi e di rendere spontanee dichiarazioni. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla erronea qualificazione della condotta come rapina impropria piuttosto che tentato furto ed eventualmente quale resistenza a pubblico ufficiale;
la condotta violenta era semplicemente una reazione all’ordine di accompagnamento in caserma. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione per non avere qualificato la condotta come rapina tentata e non consumata. 2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 5. Il primo motivo di ricorso oltre che totalmente reiterativo è anche generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la decisione della Corte di appello, che ha puntualmente risposto sull’identico motivo proposto in appello, richiamando la natura relativa della nullità eccepita e la mancata attivazione da parte della difesa al momento della sua asserita verificazione. Il ricorrente non si confronta con tale dato che rappresenta la ragione della decisione e con gli ulteriori elementi che hanno dimostrato per la Corte di appello, comunque, la piena conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente. La Corte di appello ha dunque correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale in tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, sicché l’imputato ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto 3 o potenziale (Sez. 1, n. 44251 del 26/10/2024, [...], Rv. 287282- 01; Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, [...], Rv. 285486-02; Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2025, Dabo, Rv. 286113-01; Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 -01). 6. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). Tali motivi si risolvono in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...], Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, [...], Rv. 275100-01) in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base della univoca portata del materiale acquisito), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici della rapina impropria consumata (pag.4 e segg. con particolare riferimento alla ricostruzione della condotta ed alla assenza di soluzione di continuità tra sottrazione, fuga e violenza). 7. Il quarto motivo non è consentito, in quanto totalmente reiterativo, oltre che aspecifico, in mancanza di confronto con la logica ed approfondita argomentazione sul punto della Corte di appello (pag. 7 dove è stato specificamente considerato il tema delle circostanze attenuanti generiche in correlazione con la recidiva, alla personalità del ricorrente, denunciato a piede libero per diversi reati, alla impossibilità di valutare in termini di speciale tenuità il disvalore della condotta posta in essere). 8. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ NU TU IO AN