Sentenza 6 dicembre 2018
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice rilevi la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituisca gli atti al pubblico ministero per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari alla persona offesa del reato di cui all'art. 591 cod. pen., atteso che tale obbligo sussiste esclusivamente nei confronti della persona offesa dei reati previsti dagli artt. 572 e 612–bis cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2018, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2018 |
Testo completo
02702-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 00 Dott. Gerardo SABEONE Dott. Carlo ZAZA - Consigliere - CC 6/12/2018 Dott. Caterina MAZZITELLI - Consigliere - R.G.N. 21374/2018 Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore - Dott. Renata SESSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di: Monte Nazzareno, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 9/4/2018 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Olga Mignolo, la ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 1 A RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di Monte Nazzareno per il reato di cui all'art. 591 c.p. per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari alla persona offesa, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo l'abnormità della decisione del Tribunale, atteso che per conforme giurisprudenza, in caso di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, alla sua rinnovazione deve provvedere il giudice senza disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero. Ulteriore profilo di abnormità dell'atto viene individuata nel fatto che per il reato di abbandono di incapace per il quale si procede, non è previsto dall'art. 415-bis c.p.p. alcun obbligo di notifica del citato avviso alla persona offesa del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. In realtà infondata è la prima obiezione prospettata con il ricorso. Inconferente è infatti il riferimento operato dal pubblico ministero ricorrente al principio per cui, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552, comma 3, c.p.p., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999). Tale principio riguarda all'evidenza l'ipotesi della nullità della notifica della citazione, che è fattispecie diversa da quella, ritenuta dal Tribunale, della nullità ex art. 416 c.p.p. del decreto di citazione per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, cui consegue necessariamente la restituzione degli atti al titolare dell'azione penale perché provveda all'adempimento omesso non potendosi surrogare nello stesso il giudice.
3. E' invece fondata la seconda eccezione sollevata dal pubblico ministero ricorrente. Infatti, l'art. 415-bis comma 1 c.p.p. (come modificato dalla I. n. 119/2013) prevede l'obbligo di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini esclusivamente in favore della persona offesa dei reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. e non già di quello di abbandono di incapaci per cui si procede nei confronti dell'imputato. Ed è indubbio che l'aver il Tribunale rilevato una nullità non contemplata dalla legge e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, onerandolo in tal modo di un obbligo 2 parimenti non previsto, si pone al di là di ogni ragionevole limite di esplicazione del potere assegnato al giudice di invalidare l'atto di esercizio dell'azione penale, oltre a comportare una indebita regressione del procedimento. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve ritenersi abnorme e deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. Così deciso il 6/12/2018 I Consigliere estensore Il Presidente Gerardo Sabeone Luca Pistorellia ato in Cancelleria 21 GEN 2019. Il Funzionar udiziario Diana UBALDI 3