Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
Il ricorso per cassazione in sede penale avverso il provvedimento del giudice di pace di convalida del trattenimento dello straniero in uno dei centri di cui all'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può essere trasmesso alla Corte di cassazione in sede civile ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., ma deve essere dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2008, n. 14935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14935 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/03/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Alberto - Consigliere - N. 773
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 024133/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO DA, N. IL 31/12/1979;
avverso ORDINANZA del 16/04/2007 GIUDICE DI PACE di MODENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la trasmissione degli atti "alla Cassazione in sede civile". RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con decreto del 16 aprile 2007, il Giudice di pace di Modena ha convalidato il provvedimento 13 aprile 2007, con il quale il Questore di Firenze ha disposto che lo straniero extra comunitario DA DA fosse trattenuto in Modena presso il Centro di permanenza temporanea La Marmora nelle more delle esecuzione della espulsione. 2. - Ricorre l'interessato, personalmente, mediante atto s.d., depositato il 2 maggio 2007, con il quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 127 e 130 c.p.p., e art. 178, comma 1, lettera c), lamentando l'omesso avviso della udienza camerale di trattazione al difensore di fiducia, Dott. Roberto Ventrella, assertivamente iscritto nel "registro speciale dei praticanti procuratori legali di Firenze". 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 novembre 2007, ha rilevato, con correndo di pertinenti arresti in termini, che la cognizione della impugnazione proposta spetta a questa Corte nell'esercizio della giurisdizione civile.
4. - Non può, tuttavia, essere accolta la preliminare richiesta del procuratore generale della Repubblica di trasmissione degli atti alla sezione civile di questa Corte preposta alla cognizione dei ricorsi nella materia in esame.
Il ricorso deve essere, invece, dichiarato inammissibile. 4.1 - L'impugnazione avverso l'ordinanza del giudice ordinario di convalida dei provvedimenti amministrativi del Questore di accompagnamento coattivo alla frontiera o di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea o di proroga della permanenza, à sensi, rispettivamente del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 14, è compresa, per pacifica e consolidata giurisprudenza, nel novero delle impugnazioni civili, contemplate dal codice di rito del processo civile, sicché "il ricorso per Cassazione", previsto dalle citate disposizioni, è sottoposto alla disciplina contenuta negli articoli 360 - 394 del codice di procedura civile (v. per tutte:
Cass., Sez. 1 Civile, 1 giugno 2000, n. 547, Stankovic, massima n. 546154).
Analogamente, in materia di espulsione dello straniero disposta dal prefetto, ha pacificamente natura civilistica il ricorso per Cassazione, proposto dall'interessato o dalla Autorità amministrativa avverso il provvedimento col quale il giudice delibera sulla impugnativa della espulsione.
E, in proposito questa Corte (Cass., Sez. 1^ Penale, 13 aprile 2005, n. 20826, Kebalili, massima n. 231621) ha già avuto modo di fissare il principio di diritto secondo il quale "non è ammissibile il ricorso per Cassazione in sede penale contro l'ordinanza del giudice di pace con la quale è stato convalidato il provvedimento amministrativo di espulsione di uno straniero adottato dal Prefetto". Alla medesima conclusione - in assenza del reperimento di precedenti in termini massimati - deve giungersi nel caso in esame della proposizione del ricorso, con le forme del rito penale, avverso il decreto del questore di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza.
Soccorre, infatti, la decisiva considerazione del "criterio generale che il procedimento si svolge al di fuori della sede penale in ogni aspetto", atteso che non concerne la "infrazione di norme penalmente rilevanti".
Nè, infine, può trovare applicazione l'istituto della conversione. Il riferimento alla "impugnazione", contenuto nell'art. 568 c.p.p., comma 4, concerne, per evidenti ragioni di carattere sistematico,
esclusivamente le species del genus "impugnazioni" contemplato e disciplinato nell'omonimo, medesimo libro nono del codice di rito penale.
Inoltre la assoluta eterogeneità, sul piano strutturale e su quello della positiva disciplina procedimentale, tra il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e la impugnazione indicata con analoga locuzione, prevista dall'art. 360 c.p.c., escludono la possibilità della translatio judicii al giudice competente, secondo la previsione dell'art. 568 c.p.p., comma 4. Peraltro nella ipotesi simmetrica (e opposta) di "impugnazione proposta secondo il rito - e davanti al giudice - civile contro un provvedimento assunto in un procedimento penale", questa Corte ha negato la possibilità della conversione (sulla base del rilievo che il difetto di giurisdizione del giudice adito non consente la translatio judicii) e ha annullato senza rinvio il provvedimento deliberato dal giudice penale, successivamente investito della trattazione del procedimento (Sez. 4, 26 aprile 2007, n. 22483, Murgia, massima n. 237011; v. pure: Sez. 4, 16 dicembre 2003, n. 7276, Coraci, massima n. 227832 e Sez. 5, 23 ottobre 2002, n. 39406, Bellavia, massima n. 225407).
4.2 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In considerazione della peculiarità del caso e non apprezzando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, la Corte non pronuncia l'ulteriore condanna del ricorrente al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008