Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2011, n. 46831
CASS
Sentenza 27 ottobre 2011

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Massime1

L'incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dei concessionari del diritto di superficie di un'area comprensiva della strada - in cui era avvenuto l'incidente - sul cui margine era stato apposto un cordolo di 25 cm prospiciente uno scavo laterale di circa 5 metri, ritenendolo del tutto insufficiente per altezza rispetto al predetto scavo e, quindi, inidoneo a fungere da recinzione).

Commentario1

  • 1Segnaletica mancante, condanna per il dipendente pubblico (Cass. 26085/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 giugno 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2011, n. 46831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46831
Data del deposito : 27 ottobre 2011

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